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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34309/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per maggiori imposte, IVA evasa e sanzioni relative all'anno d'imposta 2007, a seguito di PVC che contestava fatture attive e omessa tenuta delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali. Le sanzioni furono irrogate anche personalmente agli ex e attuali legali rappresentanti succedutisi nel tempo, tra cui il ricorrente, che aveva assunto la carica nel corso del 2007. In primo grado e in appello la pretesa nei suoi confronti fu confermata. In cassazione egli deduceva: 1) vizio di motivazione della sentenza d'appello, perché avrebbe illegittimamente fondato la sua responsabilità sulla sola carica rivestita, estendendola a fatti anteriori alla nomina e posti in essere da terzi; 2) violazione degli artt. 2697 e 38 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che per la responsabilità personale ex art. 38 c.c. l'Ufficio avrebbe dovuto provare la concreta attività da lui svolta in nome e per conto dell'associazione e che, in ogni caso, il subentrante non risponde di obbligazioni o violazioni integralmente anteriori al suo ingresso nella carica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la sentenza d'appello era successiva all'11 settembre 2012 e confermativa di quella di primo grado, con conseguente preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre ritenuto che le censure erano comunque formulate come contestazione della sufficienza della motivazione e della valutazione delle prove, profili non più deducibili nel nuovo testo dell'art. 360, n. 5. Il secondo motivo è stato rigettato perché, in materia tributaria e di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante che subentra non è esclusa dalla mancata ingerenza nella pregressa gestione, dato che egli è tenuto, al momento dell'assunzione della carica, a predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi, a verificare la contabilità e, se necessario, a rettificare gli atti fiscali; perciò risponde dei debiti d'imposta e delle sanzioni relativi al periodo in cui esercita la carica, anche se il presupposto di imposta si è formato in parte prima. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e presa d'atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Per le associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'ente non si collega alla sola carica formale, ma all'attività concretamente svolta e, in materia tributaria, agli obblighi fiscali gravanti sul rappresentante nel periodo di investitura.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti della responsabilità personale grava su chi la invoca; tuttavia, nella materia fiscale, il legale rappresentante subentrante non può sottrarsi alla responsabilità solo allegando la mancata ingerenza nella gestione pregressa.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza che contesti la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non integra, di per sé, vizio deducibile come violazione di legge in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le anomalie motivazionali estreme, non la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11

    La Corte richiama la disciplina sanzionatoria tributaria per affermare la riferibilità personale delle sanzioni al soggetto che ha la gestione dell'ente nel periodo considerato.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 98

    Richiamato in via giurisprudenziale per ribadire che la responsabilità per soprattasse e pene pecuniarie dell'amministratore è responsabilità per fatto proprio, connessa ai poteri di gestione e rappresentanza.

Massime di principio

  • In tema di associazioni non riconosciute e debiti tributari, la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante non dipende dalla sola titolarità formale della carica, ma dall'effettivo esercizio dei poteri di gestione e dal corretto adempimento degli obblighi fiscali che gravano sul soggetto nel periodo di investitura.
  • Il rappresentante subentrante non può invocare, come esimente assoluta, il fatto che le irregolarità contabili o il presupposto d'imposta si siano formati in parte prima della nomina, se al momento dell'assunzione dell'incarico erano ancora pendenti obblighi dichiarativi o di rettifica che egli doveva adempiere.
  • Nei ricorsi per cassazione proposti contro sentenze di appello confermative, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo nei limiti del nuovo testo normativo e non consente di censurare la mera insufficienza o la rivalutazione del materiale probatorio.
  • La violazione di legge non ricorre quando la parte contesta in realtà l'apprezzamento del fatto e delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo quando sia errata l'individuazione della norma astrattamente applicabile o della sua fattispecie legale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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