Sentenza n. 90/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto emesso il 5 ottobre 2023, notificato al ricorrente il 10 ottobre 2023, con il quale è stata respinta l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 6 novembre 2021, nonché di ogni altro atto, della stessa o di altra autorità, precedente, contemporaneo o successivo, ancorché non conosciuto dal ricorrente, che sia presupposto o conseguenza dell’atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, motivato dall'asserita mancata residenza presso l'indirizzo dichiarato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Frosinone del 5 ottobre 2023, notificato il 10 ottobre 2023, con cui era stata respinta l'istanza presentata il 6 novembre 2021 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Ha dedotto, con unico motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, nonché assenza e illogicità della motivazione. Secondo il provvedimento, il richiedente non risultava effettivamente residente presso l'indirizzo dichiarato. Il ricorrente ha invece sostenuto di avere sempre vissuto nello stesso Comune da oltre due anni e di avere soltanto cambiato indirizzo, producendo un certificato storico di residenza dal quale risultava il trasferimento, nel medesimo Comune, da un precedente indirizzo a un nuovo indirizzo. La Questura ha sostenuto che il ricorrente avesse dichiarato una falsa residenza e che fosse comunque tenuto a comunicare la variazione entro quindici giorni ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto provato, sulla base del certificato storico di residenza prodotto dal ricorrente e in assenza di ulteriori elementi probatori forniti dall'amministrazione, che egli fosse residente nel medesimo Comune dal 26 luglio 2022 e che dal 26 giugno 2023 avesse effettuato un semplice cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune. Il mancato adempimento dell'ordine istruttorio da parte dell'amministrazione ha impedito di superare la prova documentale offerta dal ricorrente. Il giudice ha inoltre chiarito che il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta, per lo straniero regolarmente soggiornante, un autonomo obbligo di comunicazione alla Questura: l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 pone l'obbligo dichiarativo in capo all'ufficio competente, che deve comunicare la variazione alla Questura, e non direttamente allo straniero. Poiché l'unica ragione del diniego era l'asserita irreperibilità presso l'indirizzo originariamente dichiarato, il provvedimento è stato annullato, con obbligo della Questura di riesaminare il procedimento alla luce della sentenza. La Questura è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri e accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 6, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
L'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Per gli stranieri regolarmente soggiornanti, l'obbligo di dichiarare l'iscrizione o la variazione anagrafica grava sull'ufficio competente, che deve darne comunicazione alla Questura territorialmente competente, e non direttamente sullo straniero; il cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune non determina quindi un autonomo obbligo dichiarativo del richiedente nei confronti della Questura.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
art. 6, commi 7 e 8, T.U.I.
La disposizione è stata invocata dalla Questura quale fondamento dell'obbligo di comunicazione entro quindici giorni, ma il giudice ha escluso che tale obbligo gravasse sul ricorrente nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il diniego fondato sull'asserita irreperibilità dello straniero presso l'indirizzo dichiarato è illegittimo se l'interessato dimostra, mediante certificazione anagrafica storica, di essere stato residente nel medesimo Comune e di avere soltanto cambiato indirizzo al suo interno.
- Per lo straniero regolarmente soggiornante, la variazione anagrafica all'interno dello stesso Comune non comporta un autonomo obbligo di comunicazione alla Questura: l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 pone l'obbligo dichiarativo in capo all'ufficio competente, cui spetta comunicare la variazione all'autorità di pubblica sicurezza.
- Quando l'amministrazione fonda un diniego su un accertamento di irreperibilità o mancata residenza e il privato produce documentazione anagrafica idonea a dimostrare la continuità della residenza nel Comune, l'amministrazione deve fornire elementi probatori ulteriori e attendibili per superare tale documentazione; in mancanza, il diniego risulta carente nei presupposti e nell'istruttoria.
- L'annullamento del diniego di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, quando il giudice accerta l'illegittimità dell'unica ragione ostativa, comporta l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare il procedimento alla luce dei principi stabiliti nella sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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