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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01593/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (compratore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un dipinto a olio su tela attribuito a Joan Mirò, accompagnato da una expertise di autenticità. L’acquirente ha sostenuto che l’opera non fosse stata realizzata dall’artista indicato e ha chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno. Il venditore originario è deceduto e il giudizio è proseguito contro le eredi; un terzo chiamato in causa è rimasto contumace. In primo grado la domanda era stata rigettata, ma nel giudizio di rinvio la Corte d’appello, dopo nuova CTU, ha ritenuto che il dipinto consegnato fosse un falso e che anche l’expertise fosse falsa, qualificando la vendita come aliud pro alio e dichiarando risolto il contratto con condanna alla restituzione di parte del prezzo e degli interessi; ha invece rigettato la domanda di manleva verso il dante causa. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi per cassazione, lamentando principalmente: violazione delle regole sulle prove e sull’onere probatorio, poiché la falsità dell’opera e dell’expertise sarebbe stata desunta solo dalla CTU senza adeguata dimostrazione; omesso esame della decisiva differenza tra il quadro venduto e quello esaminato dal consulente; omesso esame di circostanze testimoniali che avrebbero mostrato incoerenze nelle verifiche effettuate; omesso esame di una missiva che avrebbe confermato l’autenticità dell’expertise e di ulteriori comportamenti processuali dell’acquirente. Il ricorso è stato però respinto perché tutte le censure erano considerate inammissibili: da un lato miravano a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito con supporto della CTU, dall’altro introducevano o riproponevano questioni precluse nel giudizio di rinvio, nel quale operano i limiti derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. La Corte ha ribadito che la vendita di un’opera d’arte falsamente attribuita integra aliud pro alio e legittima la risoluzione per inadempimento del venditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché diretti in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti in rinvio, oltre che perché, quanto alla pretesa violazione dell’onere della prova, la questione non era più deducibile nel giudizio di rinvio, chiuso e soggetto alle preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la precedente sentenza rescindente. È stata inoltre ribadita la regola secondo cui la consegna di un’opera d’arte falsamente attribuita integra vendita di aliud pro alio e consente la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta in favore del controricorrente costituito, ritenuto estraneo alla lite sostanziale; è stato poi dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso della consulenza tecnica come fonte di prova; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ma ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a rivalutare il merito e perché preclusa nel giudizio di rinvio.

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla CTU; la Corte ha escluso che le censure potessero mettere in discussione, in sede di legittimità, l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare lo svolgimento dell'ausilio peritale; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a contestare valutazioni di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere che la CTU non potesse supplire alla prova delle parti; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile nel giudizio di rinvio.

  • art. 101 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; non è oggetto di autonoma statuizione nel provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prova della falsità spettasse alla controparte; la Corte ha affermato che tale questione era inammissibile nel giudizio di rinvio e ha ribadito che, in caso di contestazione dell'acquirente, il venditore deve provare l'autenticità del bene venduto.

  • art. 1453 c.c.

    la Corte richiama il principio per cui la cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita integra aliud pro alio e legittima la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso, le parti non possono ampliare il thema decidendum né dedurre questioni nuove o precluse dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente.
  • La censura di violazione dell'onere della prova è inammissibile quando, nel giudizio di rinvio, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto già compiuto dalla corte di merito in attuazione del dictum della Cassazione.
  • L'esame delle prove, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze istruttorie ritenute più persuasive sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente e sufficientemente argomentata.
  • La consegna di un'opera d'arte falsamente attribuita a un determinato autore integra una vendita di aliud pro alio e legittima l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.
  • In caso di contestazione sull'autenticità di un bene venduto con qualità essenziali o peculiari, spetta al venditore dimostrare la corrispondenza del bene alle caratteristiche pattuite e, nel caso di opera d'arte, la sua autenticità.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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