Cassazione Civile, Ordinanza n. 01593/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un dipinto a olio su tela attribuito a Joan Mirò, accompagnato da una expertise di autenticità. L’acquirente ha sostenuto che l’opera non fosse stata realizzata dall’artista indicato e ha chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno. Il venditore originario è deceduto e il giudizio è proseguito contro le eredi; un terzo chiamato in causa è rimasto contumace. In primo grado la domanda era stata rigettata, ma nel giudizio di rinvio la Corte d’appello, dopo nuova CTU, ha ritenuto che il dipinto consegnato fosse un falso e che anche l’expertise fosse falsa, qualificando la vendita come aliud pro alio e dichiarando risolto il contratto con condanna alla restituzione di parte del prezzo e degli interessi; ha invece rigettato la domanda di manleva verso il dante causa. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi per cassazione, lamentando principalmente: violazione delle regole sulle prove e sull’onere probatorio, poiché la falsità dell’opera e dell’expertise sarebbe stata desunta solo dalla CTU senza adeguata dimostrazione; omesso esame della decisiva differenza tra il quadro venduto e quello esaminato dal consulente; omesso esame di circostanze testimoniali che avrebbero mostrato incoerenze nelle verifiche effettuate; omesso esame di una missiva che avrebbe confermato l’autenticità dell’expertise e di ulteriori comportamenti processuali dell’acquirente. Il ricorso è stato però respinto perché tutte le censure erano considerate inammissibili: da un lato miravano a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito con supporto della CTU, dall’altro introducevano o riproponevano questioni precluse nel giudizio di rinvio, nel quale operano i limiti derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. La Corte ha ribadito che la vendita di un’opera d’arte falsamente attribuita integra aliud pro alio e legittima la risoluzione per inadempimento del venditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché diretti in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti in rinvio, oltre che perché, quanto alla pretesa violazione dell’onere della prova, la questione non era più deducibile nel giudizio di rinvio, chiuso e soggetto alle preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la precedente sentenza rescindente. È stata inoltre ribadita la regola secondo cui la consegna di un’opera d’arte falsamente attribuita integra vendita di aliud pro alio e consente la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta in favore del controricorrente costituito, ritenuto estraneo alla lite sostanziale; è stato poi dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 61 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso della consulenza tecnica come fonte di prova; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ma ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a rivalutare il merito e perché preclusa nel giudizio di rinvio.
art. 62 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla CTU; la Corte ha escluso che le censure potessero mettere in discussione, in sede di legittimità, l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 194 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare lo svolgimento dell'ausilio peritale; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a contestare valutazioni di fatto.
art. 115 c.p.c.
invocato per sostenere che la CTU non potesse supplire alla prova delle parti; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile nel giudizio di rinvio.
art. 101 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; non è oggetto di autonoma statuizione nel provvedimento.
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prova della falsità spettasse alla controparte; la Corte ha affermato che tale questione era inammissibile nel giudizio di rinvio e ha ribadito che, in caso di contestazione dell'acquirente, il venditore deve provare l'autenticità del bene venduto.
art. 1453 c.c.
la Corte richiama il principio per cui la cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita integra aliud pro alio e legittima la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso, le parti non possono ampliare il thema decidendum né dedurre questioni nuove o precluse dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente.
- La censura di violazione dell'onere della prova è inammissibile quando, nel giudizio di rinvio, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto già compiuto dalla corte di merito in attuazione del dictum della Cassazione.
- L'esame delle prove, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze istruttorie ritenute più persuasive sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente e sufficientemente argomentata.
- La consegna di un'opera d'arte falsamente attribuita a un determinato autore integra una vendita di aliud pro alio e legittima l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.
- In caso di contestazione sull'autenticità di un bene venduto con qualità essenziali o peculiari, spetta al venditore dimostrare la corrispondenza del bene alle caratteristiche pattuite e, nel caso di opera d'arte, la sua autenticità.
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