Cassazione Penale, Ordinanza n. 32249/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza con cui gli era stata applicata una pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Il ricorso deduceva, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante a effetto speciale prevista dall'art. 80 d.P.R. 309/1990, prospettando formalmente un'erronea qualificazione giuridica del fatto. Con un secondo motivo lamentava la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, più in generale, questioni attinenti all'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il secondo motivo è stato ritenuto estraneo ai motivi tassativamente deducibili. Il primo motivo, pur formalmente riferito all'erronea qualificazione giuridica, è stato considerato privo di specificità, poiché non indicava gli elementi fattuali che avrebbero imposto un diverso inquadramento giuridico e si risolveva in una richiesta di proscioglimento non motivata. La Corte ha inoltre precisato che, nel patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica è deducibile soltanto quando l'errore sia manifesto e immediatamente ricavabile dal capo d'imputazione o dal testo della sentenza, senza richiedere valutazioni probatorie o ricostruzioni fattuali. Le censure relative all'applicazione delle circostanze e alla pena concordata non sono deducibili, salvo che la pena sia effettivamente illegale, ossia che il risultato finale del calcolo sia contrario alla legge.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato palesemente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per la non deducibilità del secondo motivo e per l'inconsistenza del primo. La Corte ha ritenuto che le doglianze non rientrassero nei limitati casi di ricorso ammessi contro le sentenze di patteggiamento e che non fosse stata dimostrata alcuna qualificazione giuridica manifestamente eccentrica né alcuna illegalità della pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; l'importo della sanzione non emerge dal testo trasmesso.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
La ratifica giudiziale dell'accordo di patteggiamento limita i motivi deducibili in cassazione e comporta una motivazione semplificata sulla verifica dell'accordo.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo ... l'erronea qualificazione del fatto ... è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica
L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile contro la sentenza di patteggiamento soltanto nei casi di errore manifesto, immediatamente rilevabile dal provvedimento o dalla contestazione, senza necessità di valutazioni fattuali o probatorie.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
cause che possono dichiararsi senza formalità
Consente la dichiarazione semplificata dell'inammissibilità del ricorso quando la causa risulta manifestamente evidente.
art. 129 c.p.p.
mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere autonomamente in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, se non rientra nei motivi tassativamente ammessi.
art. 80 d.P.R. 309/1990
aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90
La contestazione dell'applicazione dell'aggravante, nel contesto di una sentenza di patteggiamento, non è esaminabile in cassazione se non viene specificamente ricondotta a un'erronea qualificazione giuridica manifesta o a un'illegalità della pena.
art. 616 c.p.p.
alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
art. 1, commi 51 e 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione proponibili contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Massime di principio
- Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto, proposta contro una sentenza di patteggiamento, è ammissibile soltanto quando l'errore sia manifesto, immediatamente percepibile dal capo d'imputazione o dal testo della decisione e non richieda valutazioni di fatto o di prova.
- La mera enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica, priva dell'indicazione degli elementi fattuali che imporrebbero un diverso inquadramento, non supera il vaglio di ammissibilità e non può fungere da schermo per una richiesta di proscioglimento o per censure estranee ai limiti dell'impugnazione.
- Nel giudizio di patteggiamento non sono deducibili in cassazione le censure relative all'applicazione delle circostanze o all'entità e conversione della pena concordata, salvo che il risultato finale della pena sia effettivamente contrario alla legge.
- La mera insufficienza o inadeguatezza dell'esplicitazione dei criteri valutativi utilizzati dal giudice non rende illegale la pena concordata; l'illegalità richiede che il risultato finale del calcolo sanzionatorio non sia conforme alla legge.
- La richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e le doglianze sull'affermazione di responsabilità o sulla valutazione della prova non sono ricorribili contro una sentenza di patteggiamento, in quanto estranee ai motivi tassativamente consentiti.
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