Cassazione Civile, Ordinanza n. 20774/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a più carichi iscritti a ruolo, derivanti da cartelle di pagamento pregresse e da un avviso di accertamento esecutivo. La contribuente deduceva, tra gli altri profili, la prescrizione di alcuni crediti, la nullità delle notifiche degli atti presupposti, l'erroneità del rilievo circa l'irrilevanza della residenza estera e dell'iscrizione AIRE, nonché l'omesso esame di specifiche eccezioni. Nel ricorso per cassazione articolava diciassette motivi, centrati soprattutto su omessa pronuncia, difetto o apparenza di motivazione, violazione delle norme sulla prescrizione, sul regime di notificazione degli atti tributari ai residenti all'estero, sul giudicato interno/esterno e sul divieto di nova in appello. La Corte rilevava tuttavia che una cartella era stata definita in via agevolata con sgravio, con sopravvenuto difetto di interesse al ricorso; che un'altra cartella era già stata annullata con giudicato esterno e sgravio, con accoglimento nel merito sul punto; e che per i residui atti la definizione agevolata non si era perfezionata. Su tali residui atti accoglieva il nono motivo, reputando errato escludere la rilevanza della residenza estera e dell'iscrizione AIRE ai fini della notificazione, e il quindicesimo motivo per omesso esame della nullità della notifica di una cartella e di un avviso di accertamento esecutivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente a una cartella di pagamento definita e sgravata; ha accolto il ricorso relativamente a una seconda cartella, decidendo sul punto nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente perché il titolo era stato già annullato con giudicato esterno; ha accolto inoltre il ricorso per gli ulteriori atti residui nei limiti dei motivi ritenuti fondati, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame dei profili di nullità non esaminati e per le spese. Il dispositivo riportato nel testo risulta tronco, ma il contenuto motivazionale consente di ricostruire un esito complessivamente favorevole alla ricorrente, seppur con una declaratoria di inammissibilità parziale per sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure sono state formulate come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha selezionato i motivi fondati su omessa pronuncia e notifica degli atti presupposti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito non può omettere di pronunciare sulle eccezioni ritualmente proposte; l'omissione è censurabile in cassazione.
art. 115 c.p.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere la non contestazione dei dati cronologici; il motivo non è stato affrontato nel merito per assorbimento.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La mancanza di motivazione o la motivazione apparente della sentenza tributaria integra nullità denunciabile in cassazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57
È richiamato il divieto di nova in appello; la relativa doglianza è rimasta assorbita.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
La mancata notifica di un atto presupposto autonomamente impugnabile consente di impugnarlo unitamente all'atto consequenziale.
art. 2946 c.c.
È richiamata la prescrizione ordinaria decennale quale termine invocato in via alternativa dalla ricorrente.
art. 2948, n. 4, c.c.
È richiamata la prescrizione quinquennale applicabile, secondo la ricorrente e la giurisprudenza, ai crediti Tosap.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 58
È richiamato nel quadro normativo delle notificazioni fiscali e del domicilio fiscale del contribuente.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
comma 1, lett. c), d), e) e f)
La Corte ribadisce che, per il contribuente residente all'estero iscritto AIRE e con residenza conoscibile dall'amministrazione, non si applica il regime di notificazione per irreperibilità assoluta; la notifica effettuata con tale rito è viziata.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e-bis)
È richiamata come disposizione introdotta successivamente, che consente al contribuente residente all'estero di comunicare l'indirizzo estero per la notifica degli atti mediante raccomandata A/R.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
È inserito nel combinato disposto dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale in materia di notifiche agli iscritti AIRE.
l. n. 470 del 1988, art. 2
L'iscrizione all'AIRE è valorizzata come dato conoscibile dall'amministrazione finanziaria ai fini delle notifiche.
art. 141 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle forme di notificazione, ma non centrale nella ratio decidendi.
art. 142 c.p.c.
La Corte costituzionale ha affermato che, per il residente all'estero iscritto AIRE, non può essere esclusa l'applicazione di questa disciplina quando la residenza estera è conoscibile dall'amministrazione.
art. 43 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di residenza/domicilio, senza autonoma centralità nella decisione.
art. 47 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di domicilio, senza autonoma centralità nella decisione.
art. 136 Cost.
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, salvo diversa statuizione della Consulta.
art. 137, terzo comma, Cost.
Le decisioni della Corte costituzionale sono inimpugnabili e i loro effetti non possono essere modificati dal giudice ordinario.
l. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3
Conferma l'efficacia caducatoria della decisione di incostituzionalità e la sua retroattività, salvo limiti derivanti da situazioni consolidate.
d.l. n. 119 del 2018, art. 3
La definizione agevolata dei carichi produce effetti estintivi solo se si perfeziona; in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, la definizione non produce effetti e il recupero prosegue.
Corte cost. n. 366 del 2007
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del regime che escludeva l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE, quando la residenza è conoscibile dall'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Quando l'atto impugnato è consequenziale a una sequenza di atti tributari, la mancata notifica o la nullità della notifica dell'atto presupposto può essere fatta valere impugnando l'atto successivo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
- Nel processo tributario la sentenza deve pronunciarsi su tutte le eccezioni ritualmente proposte; l'omessa pronuncia integra nullità deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- La motivazione meramente apparente o il totale difetto di motivazione della sentenza tributaria determinano nullità della decisione.
- Per il contribuente italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE, quando la residenza estera è conoscibile dall'amministrazione finanziaria, non è legittima la notificazione degli atti tributari con il solo rito dell'irreperibilità assoluta; occorre rispettare la disciplina notificatoria che assicuri effettiva conoscenza dell'atto.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia retroattiva, ma non possono considerarsi intangibili i vizi di notificazione di atti presupposti che incidono sulla validità dell'atto consequenziale impugnato.
- La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo estingue la controversia solo se si perfeziona effettivamente; in caso contrario, il giudizio e la riscossione possono proseguire.
- Il sopravvenuto sgravio o l'annullamento definitivo del ruolo determina, rispettivamente, sopravvenuto difetto di interesse o accoglimento dell'impugnazione dell'atto consequenziale per carenza originaria del titolo a fondamento della pretesa.
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