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Ordinanza

Ordinanza n. 1823/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare contro un’interdittiva antimafia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Latina. La misura prefettizia si fondava, tra l’altro, sul coinvolgimento del padre dell’amministratore unico in vicende penali indicative di prossimità agli ambienti della criminalità organizzata, nonché su rapporti della società con soggetti o realtà ritenuti controindicati: la locazione dell’immobile aziendale da una società nella quale, secondo l’Amministrazione, sarebbero presenti esponenti di un clan; un rapporto di lavoro part time, ormai cessato, con il padre dell’amministratore unico; e rapporti di lavoro con altri soggetti controindicati. In sede cautelare la società ha contestato l’insufficienza e l’univocità del quadro indiziario e ha dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’interdittiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. In base alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il coinvolgimento del padre del titolare in vicende penali, pur indicativo di una significativa prossimità personale agli ambienti criminali, non dimostrasse da solo il pericolo di ingerenza mafiosa nella gestione della società. Gli ulteriori elementi indicati dall’interdittiva non sono stati ritenuti sufficientemente solidi e univoci: la locazione dell’immobile risultava fondata su un contratto formale e oneroso; il rapporto lavorativo con il padre dell’amministratore era successivo alla costituzione della società e spiegabile con la sua esperienza nel settore; i rapporti con altri soggetti controindicati erano episodici e di durata estremamente limitata. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha valorizzato l’autonomia patrimoniale e gestionale della società, la tracciabilità dei flussi finanziari e il grave e irreparabile pregiudizio conseguente all’esecuzione della misura. Ha inoltre rilevato che il pericolo di condizionamento non appariva imminente né connotato dalla necessaria cronicità, così da rendere plausibile l’applicazione della misura alternativa della prevenzione collaborativa. Sono stati sospesi gli effetti dell’interdittiva antimafia. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’interdittiva antimafia non può essere sostenuta dal solo rapporto parentale con una persona gravata da controindicazioni, quando manchino ulteriori elementi concreti, solidi e univoci idonei a dimostrare il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nella gestione dell’impresa.
  • I rapporti economici o lavorativi con soggetti controindicati devono essere valutati nella loro concreta configurazione: un contratto di locazione formalmente stipulato e avente causa corrispettiva, un rapporto di lavoro giustificato da pregresse competenze professionali e rapporti episodici o di durata limitata non consentono, di per sé, di inferire il rischio di condizionamento mafioso.
  • Ai fini della tutela cautelare contro un’interdittiva antimafia rilevano sia la consistenza e l’univocità del quadro indiziario sia l’attualità e l’imminenza del pericolo di condizionamento; la mera astratta possibilità di ingerenza non è sufficiente quando il rischio non presenti carattere concreto e cronico.
  • L’autonomia patrimoniale e gestionale dell’impresa e la tracciabilità dei flussi finanziari costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare del rischio di condizionamento e del grave pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’interdittiva.
  • Quando il pericolo di condizionamento mafioso non risulti connotato dalla necessaria cronicità e il pregiudizio per l’impresa sia grave e irreparabile, deve essere valutata, anche in sede cautelare, la praticabilità della misura alternativa della prevenzione collaborativa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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