Cassazione Penale, Sentenza n. 30033/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Oriti ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione al decreto penale di condanna n. 458/2020. L'opposizione era stata trasmessa il 28/06/2023 a due indirizzi PEC del Tribunale di Palermo (depositoattipenali1.tribunale.palermo@giustiziacert.it e depositoattipenali2.tribunale.palermo@giustiziacert.it), ma successivamente risultò non ricevuta in ufficio perché tali indirizzi non erano tra quelli indicati da un provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale per la ricezione di quell'atto. Pertanto, l'atto venne considerato proposto solo con la richiesta di restituzione del 07/01/2025, oltre il termine di quindici giorni previsto per l'opposizione. La difesa ha invece sostenuto che almeno uno dei due indirizzi era incluso nell'elenco ministeriale indicato nel provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati (9/11/2020) previsto dall'art. 24 d.l. n. 137/2020, e che quindi l'opposizione era stata originariamente e correttamente depositata telematicamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che gli indirizzi PEC cui l'opposizione era stata inviata erano entrambi elencati nel provvedimento direttoriale del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati e riferibili allo stesso ufficio; di conseguenza l'inammissibilità dichiarata dal GIP era errata. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Palermo per il proseguimento del giudizio.
Norme richiamate
art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176), comma 6-quinquies, lett. e)
Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: [...] e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4
La norma sanziona con l'inammissibilità l'invio telematico a un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal provvedimento del Direttore Generale; tuttavia la giurisprudenza e la decisione in esame distinguono l'utilizzo di qualsiasi indirizzo presente nell'elenco ministeriale (ammissibile) dall'uso di indirizzi non compresi nell'elenco (che determina l'inammissibilità).
art. 461 c.p.p.
Disciplina l'opposizione al decreto penale di condanna e le relative condizioni di ammissibilità; invocata per valutare l'inammissibilità dichiarata dal GIP.
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato in giurisprudenza)
Richiamato nella giurisprudenza citata per sottolineare il ruolo del provvedimento direttoriale del Ministero nella individuazione degli indirizzi PEC validi per i depositi telematici.
art. 309, comma 7, c.p.p. (richiamato nel contesto delle PEC per il tribunale)
Norma richiamata a titolo comparativo nel testo normativo citato: nel caso di richieste di riesame o appello in materia di misure cautelari, la PEC deve corrispondere a quanto indicato nel provvedimento direttoriale per il tribunale.
art. 591 c.p.p. (menzionato nel testo della norma)
Richiamato nel testo normativo per limitare quanto previsto dall'art. 24 in presenza delle fattispecie regolate dall'art. 591; qui ha valore di riserva normativa.
Massime di principio
- Per la validità del deposito telematico di impugnazioni è decisivo verificare l'elenco degli indirizzi PEC pubblicato dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati sul portale del Ministero della Giustizia: l'invio a un indirizzo compreso in tale elenco è, di regola, idoneo a rendere ammissibile l'atto.
- L'eventuale indicazione di un diverso indirizzo PEC sul sito o nel provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale non prevale sul provvedimento direttoriale ministeriale quando l'indirizzo utilizzato è comunque incluso nell'elenco ministeriale.
- L'invio a un indirizzo PEC non incluso nell'elenco ministeriale può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione senza possibilità di sanatoria; pertanto è prudente inviare l'atto agli indirizzi ministeriali espressamente elencati (e, se possibile, a più indirizzi rilevanti) e conservare prova della trasmissione.
- In caso di mancata registrazione dell'atto in cancelleria, è opportuno attivare tempestivamente istanze di verifica/restituzione e conservare le ricevute di invio/ricezione PEC; tuttavia la tempestività della istanza non è sempre sufficiente se il deposito originario è stato effettuato a PEC non valida secondo il provvedimento direttoriale.
- Prima di affidare una decisione strategica su un termine procedurale, controllare sempre la corrispondenza tra gli indirizzi PEC indicati dal provvedimento direttoriale ministeriale e quelli indicati sul sito o nei provvedimenti locali; in caso di discrepanze, fare riferimento all'elenco ministeriale.
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