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Sentenza

Sentenza n. 771/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto dirigenziale del 7 agosto 2025, n. 11711, avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei Comuni della Regione Calabria (D.D.G. n. 13458/2023) – Dott.ssa Marilena Chiappetta – Assegnazione gestione provvisoria sede farmaceutica unica rurale del Comune di Scigliano (CS)”, statuente l’esclusione del diritto all’indennità di cui all’art. 110 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; - del parere favorevole reso all’unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 luglio 2025, come risulta dal relativo verbale n. 3; - degli atti o documenti o provvedimenti costituenti l’“istruttoria da parte del competente Settore” finalizzata alla richiesta del parere della Commissione Farmaceutica Regionale; - per quanto occorrer possa e per quanto di ragione: del decreto dirigenziale del 25 settembre 2023, n. 13458, avente ad oggetto “Avviso Pubblico per l’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione Calabria”, con annesso elenco delle sedi, integrato con decreto dirigenziale dell’11 marzo 2024, n. 3215, e relativo “Allegato B”, includente anche la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Scigliano (Cosenza), Via Municipio n. 1, assoggettata a indennità di avviamento ai sensi dell’art. 110 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; del decreto dirigenziale del 22 maggio 2025, n. 7438, avente ad oggetto Avviso pubblico per l’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei Comuni della Regione Calabria (D.D.G. N. 13458/2023) – approvazione graduatoria degli idonei”; - ogni altro atto o documento o provvedimento, presupposto o successivo o comunque connesso, anche in via mediata.

Giustizia amministrativa202501230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica rurale di Scigliano, nella parte in cui esclude il diritto all’indennità di avviamento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, eredi del precedente titolare della sede farmaceutica unica rurale, hanno impugnato il decreto regionale che, sulla base del parere della Commissione Farmaceutica Regionale, ha escluso il diritto all’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 r.d. n. 1265/1934. Hanno dedotto la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, per omessa partecipazione al procedimento sulla continuità aziendale; la violazione dell’art. 110 r.d. n. 1265/1934, dell’art. 9 l. n. 475/1968, dell’art. 14 d.P.R. n. 1275/1971 e dell’art. 13 l.r. Calabria n. 18/1990; nonché eccesso di potere, per contraddittorietà rispetto agli atti regionali che avevano incluso la sede tra quelle assoggettate all’indennità, per omessa considerazione del mancato tentativo dell’assegnataria di raggiungere un accordo sull’importo e per erronea valutazione dell’assenza di continuità aziendale. Hanno inoltre lamentato un trattamento deteriore rispetto ad altri soggetti in situazioni analoghe. La controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarda il diritto soggettivo al pagamento di una somma di denaro da parte del gestore subentrante.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che, nonostante l’impugnazione formale di un provvedimento amministrativo, la pretesa sostanziale dedotta riguarda il pagamento dell’indennità di avviamento da parte della controinteressata privata, e quindi una prestazione patrimoniale riconducibile a un diritto soggettivo. La controversia si inserisce nell’ambito dei servizi pubblici, ma l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa le liti concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Il giudice ha ritenuto preferibile l’orientamento secondo cui le controversie sull’indennità di avviamento delle sedi farmaceutiche spettano al giudice ordinario, poiché il diritto del precedente titolare e il correlativo obbligo del farmacista subentrante derivano da una norma di relazione e non da una norma di azione; l’intervento della Commissione Farmaceutica ha valore meramente indicativo in caso di contestazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salva la possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. n. 69/2009. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 110 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    Prevede l’obbligo di corresponsione dell’indennità di avviamento e gli ulteriori obblighi connessi al subentro nella gestione della farmacia; la controversia relativa alla spettanza dell’indennità è stata ricondotta dal TAR a un diritto soggettivo.

  • art. 13 l.r. Calabria 9 aprile 1990, n. 18

    in caso di mancato accordo tra il gestore provvisorio della farmacia ed il precedente titolare individuale in merito alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di indennità di avviamento le parti possono formulare richiesta di parere alla Commissione Farmaceutica Regionale per la determinazione dell’indennità

    Il parere della Commissione Farmaceutica Regionale interviene in caso di mancato accordo, ma non trasforma la pretesa patrimoniale all’indennità in un interesse legittimo.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Pur devolvendo alla giurisdizione esclusiva amministrativa controversie in materia di servizi pubblici, esclude le liti concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente, in caso di declinatoria della giurisdizione, la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69

    Rileva ai fini della translatio iudicii conseguente alla dichiarazione di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia sulla spettanza o sulla quantificazione dell’indennità di avviamento dovuta al precedente titolare o ai suoi eredi in relazione al subentro nella gestione di una sede farmaceutica riguarda un diritto soggettivo a una prestazione patrimoniale nei confronti del gestore subentrante.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La determinazione o il parere della Commissione Farmaceutica competente sull’indennità di avviamento, previsto in caso di mancato accordo tra le parti, ha valore meramente indicativo e non incide sulla natura di diritto soggettivo della pretesa patrimoniale.
  • Quando l’impugnazione di un atto amministrativo è diretta, in concreto, a ottenere il riconoscimento di una prestazione patrimoniale dovuta da un soggetto privato, il giudice deve individuare la giurisdizione in base alla natura sostanziale della posizione fatta valere, non alla forma dell’atto impugnato.
  • La dichiarazione di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. n. 69/2009.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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