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Sentenza

Sentenza n. 3580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 869/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la ricusazione della lista e della candidatura alla carica di Sindaco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale e organi elettorali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In vista delle elezioni comunali di Prato, la Commissione Elettorale Circondariale ricusava la lista collegata alla candidatura a Sindaco dell’appellante, ritenendo valide soltanto 293 sottoscrizioni, a fronte del minimo legale di 350. Dal numero complessivo venivano sottratte sottoscrizioni doppie, sottoscrizioni contenute in un atto separato ritenute nulle, sottoscrizioni riferite a elettori identificati mediante documenti di identità scaduti e due sottoscrizioni disconosciute. Il TAR respingeva il ricorso. In appello venivano dedotti: violazione del favor partecipationis; erroneità nel ritenere invalide le sottoscrizioni autenticate sulla base di documenti scaduti, pur risultando la qualità di elettore dai certificati elettorali e l’identità attestata dal pubblico ufficiale; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; violazione del diritto di difesa per mancata contestazione e mancata messa a disposizione degli atti; violazione delle norme sul procedimento amministrativo; contraddittorietà e illogicità della motivazione. L’appellante sosteneva inoltre che le sottoscrizioni doppie, raccolte prima del completamento delle candidature delle altre liste, non dovessero essere defalcate e contestava l’esistenza di sottoscrizioni appartenenti a persone decedute.

La decisione

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo assorbente il motivo relativo alle sottoscrizioni accompagnate da documenti di identità scaduti. La validità della sottoscrizione non dipende soltanto dalla qualità di elettore, ma richiede che ogni firma sia collegabile con certezza alla persona fisica che l’ha apposta. Tale certezza è normalmente assicurata dall’esibizione di un documento di identità in corso di validità. Un documento scaduto può essere utilizzato soltanto se il pubblico ufficiale certificatore attesta espressamente la propria conoscenza personale del sottoscrittore oppure se l’interessato dichiara, ai sensi dell’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 445/2000, che i dati del documento non hanno subito variazioni dalla scadenza. Poiché tali integrazioni non risultavano effettuate, le 49 sottoscrizioni di elettori pratesi identificate mediante documenti scaduti non potevano essere computate. Detratte dal totale di 370 sottoscrizioni riferibili a elettori pratesi, residuavano 322 firme, inferiori al minimo legale di 350, sicché la ricusazione della lista e della candidatura era legittima. È respinta anche la censura relativa alla violazione del contraddittorio, poiché l’omessa contestazione o mancata disponibilità degli atti non aveva impedito all’appellante di proporre ricorso e contestare la ricusazione. La legge n. 241/1990, quale disciplina generale del procedimento amministrativo, non trova applicazione quando il procedimento elettorale è regolato da norme speciali e dalla sua peculiare tempistica. Le ulteriori censure sono assorbite o genericamente dedotte. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. c), l. 25 marzo 1993, n. 81

    Per i Comuni della fascia demografica considerata, la presentazione delle liste e della candidatura collegata alla carica di Sindaco deve essere sostenuta dal numero minimo di sottoscrizioni previsto dalla legge; nel caso concreto il minimo era di 350 firme.

  • art. 45, comma 3, d.P.R. n. 445/2000

    Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio

    L’utilizzabilità di un documento di identità scaduto richiede la dichiarazione dell’interessato sulla permanenza invariata dei dati; in alternativa, il certificatore deve attestare espressamente la propria conoscenza personale del sottoscrittore. In assenza di tali integrazioni, la firma non offre certezza quanto alla riconducibilità alla persona fisica.

  • d.P.R. n. 570/1960, artt. 32 e 33

    Le disposizioni sono richiamate dall’appellante, ma il Consiglio di Stato rileva che non sono state specificamente dedotte violazioni riferibili a tali norme.

  • l. n. 241/1990

    La disciplina generale sul procedimento amministrativo non si applica automaticamente ai procedimenti elettorali regolati da norme speciali; la peculiarità e la celerità del procedimento elettorale ne rendono incompatibile l’applicazione, salvo quanto previsto dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • La validità delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione di una lista elettorale richiede non soltanto che il sottoscrittore sia elettore del Comune interessato, ma anche che la firma sia collegabile con certezza alla persona fisica che l’ha apposta.
  • L’identificazione del sottoscrittore mediante documento di identità scaduto non è sufficiente, salvo che il pubblico ufficiale attesti espressamente la propria conoscenza personale dell’interessato oppure che l’interessato dichiari, secondo l’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 445/2000, l’assenza di variazioni nei dati contenuti nel documento dopo la scadenza.
  • Il requisito del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste assicura un minimo di radicamento della lista nel corpo elettorale locale e impone la verifica certa e individualizzata di ciascuna firma.
  • Nel procedimento elettorale, disciplinato da norme speciali e caratterizzato da tempi particolarmente rapidi, le regole generali della l. n. 241/1990 non si applicano automaticamente quando risultino incompatibili con la disciplina elettorale speciale e con la relativa tempistica.
  • Non sussiste una lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata contestazione preventiva o dalla mancata messa a disposizione di atti quando l’interessato abbia comunque potuto proporre ricorso e contestare compiutamente l’atto di ricusazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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