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Sentenza

Sentenza n. 6113/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 121 del 28 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202506117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato parzialmente l’intimazione di pagamento relativa ai prelievi latte, mantenendola ferma per l’annata lattiero-casearia 2004/2005

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR nella parte relativa all’annata 2004/2005, deducendo, tra l’altro, la prescrizione del credito e l’assenza di atti interruttivi successivi alla cartella del 2008; la nullità o illegittimità del ruolo e della cartella per carenza assoluta di potere; l’illegittimità del residuo ruolo formato ai sensi del d.l. 27/2019; l’applicabilità dell’art. 1, commi 536-543, l. 228/2012; la mancata notificazione dell’intimazione regionale di versamento prevista dalla l. 119/2003; il contrasto della pretesa con il diritto dell’Unione europea e il conseguente dovere di disapplicazione della normativa interna; la mancata prova della notificazione della cartella e degli atti presupposti; l’illegittimità del ruolo per mancata iscrizione nel Registro debitori; l’erroneità dell’an e del quantum debeatur, anche per somme asseritamente già recuperate mediante compensazione con premi PAC; nonché il difetto di motivazione dell’intimazione quanto agli atti presupposti, al capitale, agli interessi e alla loro decorrenza. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull’applicabilità del termine quadriennale previsto dal regolamento n. 2988/1995 e sugli effetti delle sentenze della Corte relative al regime delle quote latte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto che il giudizio promosso dall’interessato dinanzi al TAR Lombardia contro le liste di prelievo per l’annata 2004/2005 avesse prodotto l’effetto interruttivo-sospensivo previsto dagli artt. 2943 e 2945 c.c., poiché l’amministrazione, costituendosi, aveva ribadito la propria pretesa creditoria. Il termine decennale di prescrizione della sorte capitale ha quindi ricominciato a decorrere dalla definizione del giudizio, intervenuta con decreto di perenzione del 2 dicembre 2015; esso è stato poi interrotto dall’intimazione del 29 gennaio 2019 e da quella impugnata. Il credito non risultava pertanto prescritto, neppure applicando i termini quinquennale o quadriennale prospettati dall’appellante. La notificazione dell’intimazione del 29 gennaio 2019 è stata ritenuta provata dalla precedente impugnazione dell’atto, che costituisce prova della sua piena conoscenza. Le ulteriori censure sono state respinte mediante richiamo alla giurisprudenza della Sezione ai sensi dell’art. 74 c.p.a. In particolare, l’intimazione di pagamento, preceduta da una cartella ritualmente notificata e da un provvedimento di imputazione del prelievo ormai inoppugnabile, è un atto prodromico all’esecuzione forzata, non un autonomo atto impositivo, ed è impugnabile soltanto per vizi propri. I vizi relativi all’accertamento originario del prelievo, compreso il contrasto con il diritto UE, non possono quindi essere dedotti contro l’intimazione. Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché le ipotesi di nullità dell’art. 21-septies l. 241/1990 sono tassative; la nullità potrebbe configurarsi soltanto quando sia incompatibile con il diritto UE la stessa norma interna attributiva del potere, ipotesi non ravvisata nella controversia. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo chiaro che il termine quadriennale dell’art. 3 del regolamento n. 2988/1995 non si applica ai crediti per prelievi supplementari latte, soggetti alla disciplina nazionale e al termine decennale. Le spese, liquidate in complessivi 3.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante.

Norme richiamate

  • artt. 2943 e 2945 c.c.

    "La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio"; "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione"; "Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio"

    La proposizione di un giudizio da parte del debitore può interrompere e sospendere la prescrizione quando l’amministrazione, nel costituirsi, ribadisca l’esistenza e l’esigibilità della propria pretesa; il termine ricomincia a decorrere dalla definizione del giudizio.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito relativo alla sorte capitale dei prelievi latte è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di motivare la decisione mediante richiamo a precedenti conformi della propria giurisprudenza, quando le questioni siano già state esaminate.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; la violazione del diritto dell’Unione europea costituisce normalmente vizio di annullabilità e non di nullità, salvo incompatibilità della stessa norma interna attributiva del potere.

  • art. 8-quinquies d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009

    "La riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte [...] è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"

    Le intimazioni relative a prelievi latte già accertati sono atti della procedura di riscossione coattiva e non autonomi atti impositivi.

  • art. 3, comma 1, regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995

    Il termine quadriennale previsto per le azioni relative alle irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione non si applica ai crediti per prelievi supplementari latte, per i quali opera la disciplina nazionale.

  • art. 267 TFUE

    Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale quando la questione prospettata è già chiarita dal quadro normativo e giurisprudenziale unionale e la disposizione invocata non è applicabile alla fattispecie.

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, senza che ciò consenta di impugnare gli atti della riscossione per vizi dell’atto impositivo presupposto ormai inoppugnabile.

Massime di principio

  • La proposizione, da parte del debitore, di un giudizio impugnatorio contro l’atto di accertamento del credito può interrompere la prescrizione e sospenderne il decorso per tutta la durata del processo quando l’amministrazione resistente abbia ribadito in giudizio la propria pretesa creditoria; il termine ricomincia a decorrere dalla definizione del giudizio.
  • L’intimazione di pagamento relativa a un credito amministrativo già accertato e incorporato in una cartella notificata non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto della procedura di riscossione, impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per contestazioni riguardanti l’an o il quantum della pretesa originaria ormai divenuta inoppugnabile.
  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché l’art. 21-septies l. 241/1990 contiene un elenco tassativo delle cause di nullità; la nullità può configurarsi quando sia incompatibile con il diritto UE la stessa norma interna attributiva del potere, non quando siano contestati i criteri sostanziali di esercizio del potere.
  • Il termine quadriennale di prescrizione previsto dall’art. 3 del regolamento n. 2988/1995 non si applica ai crediti derivanti dai prelievi supplementari latte, poiché tali crediti non costituiscono azioni relative alle irregolarità contemplate dal regolamento e sono soggetti alla disciplina prescrizionale nazionale.
  • La definitività di un provvedimento amministrativo, acquisita per mancata impugnazione o esaurimento dei rimedi giurisdizionali, non viene meno per effetto di una successiva pronuncia della Corte di giustizia che evidenzi l’incompatibilità della normativa interna con il diritto UE; il diritto dell’Unione non impone, in via generale, il riesame di ogni decisione amministrativa definitiva.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaAppelloGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazioneNullità del provvedimento

Testo integrale

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