Sentenza n. 374/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 131/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 453/2024 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.03.2025, notificata il 12.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale del lavoro che imponeva l'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 131/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a beneficiare, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, dell'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all'accredito complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali e all'eventuale maggior somma da rivalutazione. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito tardivamente il comando giudiziale, accreditando alla ricorrente le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, a seguito dell'adempimento tardivo dell'Amministrazione, era stato conseguito il bene della vita oggetto del ricorso. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. In considerazione della natura seriale del contenzioso e dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, il TAR ha liquidato le spese in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il ricorso per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Individua, secondo la sentenza da eseguire, la disciplina del beneficio economico della Carta elettronica del docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fonte delle modalità di attribuzione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il conseguimento del bene della vita comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma non esclude la decisione sulle spese.
- In caso di adempimento tardivo del comando giudiziale, successivo all'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di un contenzioso seriale, il giudice può valorizzare l'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva per determinare equitativamente l'importo dovuto.
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