Cassazione Penale, Sentenza n. 10791/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la dichiarata inammissibilità di due profili: 1) il diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p., censurando che la Corte di Appello ha valutato la sussistenza del carattere abituale della condotta sulla base di precedenti emersi dal casellario, senza considerare il "tempo silente" tra le condanne che avrebbe potuto escludere l'abitualità; 2) il rifiuto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva (detenzione domiciliare) ritenuta inammissibile dalla Corte di Appello perché, a suo avviso, il ricorrente aveva violato in passato una misura alternativa alla detenzione (detenzione domiciliare revocata per evasione), e la Corte ha assimilato tale violazione alla revoca di pene sostitutive disciplinate dall'art.59, co.1, lett. a) L.689/1981 (come modificato dal d.lgs.150/2022). Il ricorrente censura l'assimilazione per violazione del principio di tassatività e del divieto di analogia "in malam partem"
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto che il motivo di appello fosse inammissibile per carenza di specificità estrinseca (mancanza di confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza di primo grado e assenza di indicazione concreta del "tempo silente"). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha stabilito che i limiti soggettivi all'applicazione delle pene sostitutive previsti dall'art.59 L.689/1981 sono tassativi e non possono essere estesi, per analogia, alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, detenzione domiciliare ecc.), poiché le pene sostitutive sono misure di natura sanzionatoria applicate in sede di cognizione mentre le misure alternative sono strumenti di esecuzione della pena affidati al Tribunale di Sorveglianza con valutazione personalizzata. Ne è conseguito l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disciplina delle pene sostitutive e l'invio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo; per il resto il ricorso è stato rigettato
Norme richiamate
art. 384 cod. pen.
Norma che individua il reato per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado (menzionata per contestualizzare il fatto).
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che la sua applicabilità è stata valutata in primo grado anche con riferimento al carattere abituale della condotta e che il ricorrente non ha specificato in appello gli elementi (es. periodo temporale preciso) per contestare tale valutazione.
art. 59, co.1, lett. a) L. 689/1981
Preclusioni soggettive all'applicazione delle pene sostitutive (es. divieto quando il reato è commesso entro tre anni dalla revoca di determinate pene sostitutive o durante l'esecuzione delle stesse); la Corte ha interpretato tale preclusione come riferita esclusivamente alle pene sostitutive e non estendibile, per analogia, alle misure alternative.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma (c.d. "riforma Cartabia") che ha introdotto e ampliato la disciplina delle pene sostitutive (tra cui l'art.20-bis c.p.) e ha modificato alcune preclusioni; la Corte ha richiamato tali modifiche per distinguere la nuova nomenclatura delle pene sostitutive dalla diversa natura delle misure alternative all'esecuzione della pena.
art. 20-bis cod. pen.
Norma introdotta dalla riforma che disciplina le pene sostitutive; la Corte l'ha citata per sottolineare che le pene sostitutive sono pene in senso stretto applicate dal giudice in sede di cognizione.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - capo VI, titolo I
Contiene la disciplina delle misure alternative all'esecuzione della pena (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità); la Corte ha affermato che queste misure hanno natura esecutiva e valutazione personalistica affidata al Tribunale di Sorveglianza, diversa dalle pene sostitutive.
art. 47-ter, co.7 e art. 51 ordinamento penitenziario (legge n.354/1975)
Previsioni sull'applicazione e sulla revoca di specifiche misure alternative (semilibertà, detenzione domiciliare); la Corte ha richiamato tali disposizioni per distinguere la revoca di misure alternative dalla revoca di pene sostitutive.
art. 66 L. 689/1981
Richiamato nel testo quale riferimento normativo relativo alla revoca di alcune misure/forme di esecuzione (menzionato nella formulazione dell'art.59); la Corte utilizza il riferimento per sottolineare il perimetro testuale della preclusione alle sole pene sostitutive.
art. 67 L. 689/1981 (introdotto dall'art.71 d.lgs. n.150/2022)
Disposizione che disciplina il rapporto tra pene sostitutive e misure alternative, prevedendo che le misure alternative non possano applicarsi al condannato in espiazione di pena sostitutiva; la Corte l'ha citata per spiegare che il legislatore ha distinto espressamente gli ambiti, ma non ha invece esteso l'opposto divieto.
art. 4-bis legge n.354/1975
Norma che introduce preclusioni all'applicazione di misure alternative per specifiche fattispecie; citata per confermare che il legislatore conosce e prevede limiti specifici all'accesso alle misure alternative, rafforzando il principio di tassatività dei divieti.
Massime di principio
- I limiti soggettivi previsti per l'applicazione delle pene sostitutive (art.59 L.689/1981) sono tassativi: non possono essere estesi per analogia alle misure alternative alla detenzione, perché le prime sono pene in senso stretto decise in sede di cognizione mentre le seconde sono strumenti di esecuzione valutati dal Tribunale di Sorveglianza.
- La revoca di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare, semilibertà) non determina automaticamente, per il solo fatto della revoca, una preclusione legale all'applicazione di una pena sostitutiva in sede di condanna, salvo che la legge non lo disponga espressamente.
- Chi contesta il rifiuto di una causa di non punibilità per "carattere abituale" della condotta deve specificare in appello e in cassazione gli elementi temporali e documentali (es. date dei precedenti) utili a dimostrare il cosiddetto "tempo silente": la mancanza di tali specificazioni rende il motivo inammissibile per carenza di specificità.
- In impugnazione non è consentito concentrare nuove deduzioni di merito senza il necessario confronto puntuale con le argomentazioni della decisione di primo grado; ciò può determinare l'inammissibilità per difetto di specificità estrinseca.
- Se si è oggetto di revoca di una misura alternativa, per ottenere successivamente una pena sostitutiva occorre verificare la presenza/assenza delle preclusioni tassative previste dalla legge e, quando la normativa non vieta espressamente l'applicazione, proporre argomentazioni concrete sulla compatibilità alla luce della personalità e della situazione procesuale del condannato.
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