Cassazione Penale, Sentenza n. 00158/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per i reati di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.). L'imputato contestava: 1) l'errata applicazione dell'art. 643 c.p. per aver ritenuto la circonvenzione senza individuare una condotta concreta di induzione o manipolazione, deducendo che la sola approfittazione della condizione di fragilità non sia sufficiente; 2) la mancata e contraddittoria motivazione sulla prova indiziaria dell'induzione (vantando che gli elementi indicati — in particolare la testimonianza della sorella della vittima — non fossero idonei); 3) la mancata considerazione di elementi ostativi alla configurabilità dell'appropriazione indebita in relazione all'autovettura (la vittima avrebbe autorizzato l'uso e chiesto il trasferimento, il passaggio di proprietà non è stato trascritto, e la procura non legittimava a contrarre con se stesso).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto che i giudici di merito non avessero erroneamente applicato la legge e che la prova dell'elemento induttivo potesse essere desunta anche da elementi indiziari e prove logiche: in particolare la natura altamente pregiudizievole degli atti (bonifici complessivi per 50.000 euro con causali generiche, sproporzionate rispetto alle esigenze della persona offesa) e le modalità anomale (il fatto che l'imputato avesse prelevato la persona offesa, gravemente debilitata, dalla clinica per portarlo in banca) giustificavano la conclusione sulla induzione. Quanto all'auto, la Corte ha ritenuto provata l'interversio possessionis (comportamento da proprietario) e ha precisato che il trasferimento della proprietà della cosa mobile si realizza con il consenso (il mancato perfezionamento della trascrizione è rilevante solo come pubblicità dichiarativa), mentre il contratto concluso dal rappresentante con se stesso è annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c. e non privo di effetti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile; disposto l'oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 643 cod. pen.
Ricostruito come reato che richiede una condotta di induzione ma la cui prova può essere fornita anche da elementi indiziari e prove logiche desunte dalla natura dell'atto, dal pregiudizio e dal contesto dei rapporti tra le parti
art. 646 cod. pen.
Applicato all'appropriazione del veicolo; la Corte ha valutato l'interversio possessionis (comportamento da proprietario) come indice di volontà appropriativa
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione: il controllo è sui profili di motivazione (coerenza, non manifesta illogicità), non una rivalutazione dei fatti e delle prove
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che legittima la condanna alle spese processuali del ricorrente nel giudizio di cassazione in caso di rigetto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione richiesti per la esposizione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione
art. 1395 cod. civ.
"è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato"
La Corte ha precisato che il contratto concluso dal rappresentante con se stesso non è nullo o inesistente ma annullabile — e l'impugnazione può essere promossa solo dal rappresentato — quindi l'atto è comunque dotato di efficacia provvisoria idonea a dimostrare la volontà appropriativa
Massime di principio
- La sussistenza dell'elemento dell'induzione nella circonvenzione di incapace può essere dimostrata anche per via indiziaria e con prove logiche: vanno valutati la natura dell'atto dispositivoe il pregiudizio derivante, nonché il contesto e gli eventi connessi
- La Corte di cassazione è limitata a un sindacato sulla motivazione (coerenza e non manifesta illogicità) e non può rivedere valutazioni di fatto e di credibilità delle prove compiute dai giudici di merito, salvo vizi motivazionali evidenti
- Comportamenti che dimostrano l'assunzione della cosa come propria (interversio possessionis) possono integrare l'elemento soggettivo dell'appropriazione indebita, anche se il trasferimento formale (trascrizione) non è stato perfezionato
- Il trasferimento di proprietà di beni mobili avviene con il consenso delle parti; la trascrizione/registrazione è mera pubblicità dichiarativa e non condizione di efficacia del trasferimento
- L'atto del rappresentante che contragga con se stesso non è automaticamente privo di effetti: è annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c. e può comunque concorrere, fino all'eventuale impugnazione, a provare la volontà di appropriazione
- La gravità e l'anomalia delle modalità con cui sono posti in essere gli atti dispositivi (es. spostare una persona malata per eseguire operazioni bancarie non urgenti) costituiscono elementi probatori rilevanti per dedurre l'induzione
- La credibilità di una testimonianza va valutata dal giudice di merito nel suo complesso; la circostanza che il teste sia parte civile non la rende automaticamente inattendibile se le sue dichiarazioni sono confermate da fonti estranee
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