Risposta n. 316 del 24/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, il disavanzo deriva da perdite pregresse della incorporata e può quindi essere coperto con la riserva in sospensione d’imposta; il suo utilizzo non dovrebbe essere tassato perché la riserva sarebbe imponibile solo in caso di distribuzione ai soci, non per copertura perdite deliberata dall’assemblea straordinaria.
Utilizzo della riserva in sospensione d’imposta per coprire un disavanzo da annullamento emerso in una fusione per incorporazione
Il quesito
La società chiede se la perdita/disavanzo da annullamento sorto nella fusione per incorporazione di una società interamente partecipata possa essere coperta imputandola alla riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta ex articolo 15, comma 18, DL n. 185/2008, senza tassazione, previa deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia non condivide la soluzione del contribuente: la riserva da rivalutazione in sospensione d’imposta, se utilizzata per coprire la differenza da annullamento, diventa tassabile. La differenza da annullamento, ove imputata a riduzione del patrimonio netto post-fusione, può essere compensata con riserve, ma non con la riserva da rivalutazione perché non fiscalmente disponibile; resta possibile coprire contabilmente il disavanzo con altre riserve anche fiscalmente disponibili.
Utilizzo della riserva in sospensione d’imposta a copertura del disavanzo da annullamento
L’interpello riguarda gli effetti fiscali dell’utilizzo di una riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta per coprire un disavanzo da annullamento emerso in una fusione per incorporazione. La società istante chiede in particolare se tale utilizzo possa avvenire senza tassazione, in presenza di delibera dell’assemblea straordinaria.
Fattispecie rappresentata dalla società
La società riferisce che il 5 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione della società interamente posseduta Alfa S.p.a., con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2018. Dall’operazione è emerso un disavanzo di annullamento, derivante dalla differenza tra il valore contabile della partecipazione nell’incorporata e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile della stessa, pari al 100%.
La società richiama il principio contabile OIC 4, secondo cui il disavanzo di annullamento si origina nelle fusioni tra soggetti legati da rapporti partecipativi e, per la sua imputazione, occorre fare riferimento a valori correnti funzionali all’inserimento nel complesso produttivo risultante dalla fusione. L’istante osserva che tali valori, per essere imputabili, dovrebbero essere effettivamente esistenti e anche recuperabili economicamente.
Origine del disavanzo secondo l’istante
La società sostiene che il disavanzo non debba essere automaticamente trattato come avviamento, né i maggiori valori delle attività debbano essere iscritti se il disavanzo corrisponde a perdite pregresse della incorporata o a un costo eccessivo della partecipazione. In tale prospettiva, il disavanzo da annullamento potrebbe non rappresentare valori economici effettivamente esistenti o recuperabili.
L’istante aggiunge che, secondo l’OIC 4, quando il disavanzo da annullamento corrisponde a perdite pregresse, esso va eliminato riducendolo direttamente nel patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve o, in mancanza, imputandolo a conto economico.
La società afferma inoltre di aver rivalutato i cespiti immobiliari nel bilancio al 31 dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il relativo saldo di rivalutazione è stato accantonato a una riserva in sospensione d’imposta, tassabile solo in caso di distribuzione ai soci e non se impiegata a copertura di perdite, purché la copertura sia deliberata dall’assemblea straordinaria.
La società ricostruisce il disallineamento alla base del disavanzo come derivante:
- dall’aumento del costo della partecipazione nella controllata/incorporata per effetto di rinunce a crediti operate dall’istante per riequilibrare la partecipata, senza corrispondente incremento di valore;
- dalla mancata svalutazione della partecipazione, ritenuta all’epoca non durevolmente svalutata secondo la stima dell’organo amministrativo.
Quesito del contribuente
La società chiede se la perdita da disavanzo da annullamento, emersa a seguito della fusione per incorporazione di una società interamente partecipata, possa essere imputata a una riserva di patrimonio netto, in particolare alla riserva in sospensione d’imposta ex articolo 15, comma 18, senza determinare tassazione, purché l’operazione sia deliberata dall’assemblea dei soci in sede straordinaria.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, il disavanzo da annullamento trae origine dalle perdite pregresse della società incorporata. Di conseguenza, per coprirlo sarebbe corretto utilizzare la riserva in sospensione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 18, con apposita delibera dell’assemblea straordinaria.
La società ritiene inoltre che tale utilizzo non debba essere assoggettato a imposizione, poiché l’articolo 15, comma 23, richiamando l’articolo 13 della legge n. 342 del 2000, prevede la tassazione della riserva solo in caso di distribuzione ai soci. L’istante richiama anche la risoluzione n. 1/E dell’11 gennaio 2001.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 15, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008, secondo cui il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o a una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione, costituendo riserva in sospensione d’imposta;
- l’articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, richiamato dal comma 23 dell’articolo 15, applicabile in quanto compatibile;
- il comma 2 dell’articolo 13, che consente la riduzione della riserva solo nel rispetto dell’articolo 2445, secondo e terzo comma, del codice civile, cioè mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria;
- la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, che precisa che l’unica eccezione è l’utilizzo della riserva per la copertura di perdite, senza necessità delle formalità dell’articolo 2445 c.c., fermo restando il divieto di distribuzione di utili fino a reintegro o riduzione corrispondente della riserva;
- il principio contabile OIC 4, secondo cui il disavanzo da annullamento che corrisponde a perdite pregresse o a un eccesso di costo va eliminato riducendolo nel patrimonio netto post-fusione, compensandolo con riserve o, se ciò non è possibile, imputandolo a conto economico.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non concorda con la soluzione prospettata dall’istante.
In primo luogo, precisa che in sede di interpello ordinario non effettua valutazioni sul disavanzo da annullamento rappresentato, ma fornisce solo i chiarimenti di carattere interpretativo richiesti.
Nel merito, l’Agenzia osserva che il saldo attivo da rivalutazione disciplinato dall’articolo 15 del DL n. 185/2008 e dall’articolo 13 della legge n. 342/2000 è una riserva in sospensione d’imposta, riducibile secondo le regole civilistiche richiamate. Tuttavia, la differenza da annullamento, quando deve essere imputata direttamente a riduzione del patrimonio netto post-fusione, può essere compensata con riserve, ma se il contribuente decide di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d’imposta, tale importo diventa tassabile.
Pertanto, la riserva da rivalutazione non può essere considerata, in questo contesto, una riserva fiscalmente disponibile per coprire il disavanzo senza effetti impositivi. L’Agenzia aggiunge che la differenza da annullamento può essere coperta contabilmente mediante altre riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra le quali non rientra la riserva da rivalutazione in sospensione d’imposta.
Conclusioni operative
L’esito dell’interpello è dunque negativo per il contribuente: l’utilizzo della riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta per coprire il disavanzo da annullamento comporta tassazione. La copertura contabile del disavanzo resta possibile solo con riserve fiscalmente disponibili diverse dalla riserva da rivalutazione disciplinata dall’articolo 15 del DL n. 185/2008.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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