Sentenza n. 1111/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale, prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare attuativa deducendo sei motivi. In primo luogo, ha lamentato la contraddittorietà, la violazione dei principi di correttezza e buon andamento e l'ingiustizia manifesta, sostenendo che l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe impedito la corretta programmazione dell'attività sanitaria nel rispetto del budget e della continuità del servizio. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33 del 2009, sostenendo che la misura avrebbe imposto prestazioni gratuite oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. In terzo luogo, ha invocato la violazione dell'art. 23 Cost., ravvisando nell'obbligo una prestazione patrimoniale imposta introdotta in assenza di una base legislativa. In quarto luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, ritenendo che l'imposizione di prestazioni gratuite incidesse sul diritto al credito derivante dall'attività sanitaria svolta. In quinto luogo, ha sostenuto che la misura non potesse fondarsi sull'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa, poiché la disciplina invocata avrebbe riguardato soltanto i soggetti pubblici erogatori. In sesto luogo, ha dedotto carenza di presupposto e sviamento, affermando che il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 aveva ormai esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l'interesse alla decisione. Il venir meno dell'interesse è stato rappresentato anche alla luce della mancata concreta applicazione della previsione contestata nell'esercizio 2024 e della normativa sopravvenuta, costituita dall'art. 3, commi 10 e 10-bis, del d.l. n. 73 del 2024, convertito dalla l. n. 107 del 2024, che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa. Applicando il principio dispositivo, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva sostanziale da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione in forma semplificata del giudizio quando, previa verifica della permanenza dell'interesse, risulti sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
È stato utilizzato per fissare il ricorso ai fini della verifica della permanenza dell'interesse e per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024
La normativa sopravvenuta ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa, concorrendo al venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. n. 502/1992
È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere che il limite massimo di remunerazione contrattualmente assegnato dovesse essere rispettato mediante la riduzione dei volumi, anziché imponendo prestazioni gratuite oltre il budget.
art. 23 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale costituisse una prestazione patrimoniale imposta priva di base legislativa.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che l'imposizione di prestazioni gratuite incidesse sul diritto al credito derivante dall'attività sanitaria.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara espressamente, anche in udienza, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire; pertanto, una dichiarazione espressa e non equivoca di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte.
- La sopravvenuta mancata applicazione dell'atto impugnato e l'adozione di una disciplina successiva incompatibile con la pretesa originariamente contestata possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di annullamento.
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