Ordinanza n. 3283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00047/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti di compensazione adottati dal GSE
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TRGA di Bolzano aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado, avente a oggetto atti di compensazione del GSE e l’accertamento dell’insussistenza del credito vantato dal Gestore. Il GSE ha reiterato l’eccezione di incompetenza territoriale già sollevata in primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., relativa alle controversie concernenti procedure e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di produzione di energia. Quanto alla competenza territoriale, è stato dedotto e accertato che il GSE ha sede in Roma, che gli effetti diretti degli atti non sono limitati al territorio della Provincia di Bolzano ma incidono sull’intero territorio nazionale, con confluenza delle somme nel complessivo Conto energia, e che la controversia riguarda non soltanto l’annullamento degli atti di compensazione, ma anche l’accertamento dell’insussistenza del credito, coinvolgendo l’intero rapporto amministrativo tra le parti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’incompetenza territoriale del TRGA di Bolzano in favore del TAR per il Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 13, commi 1 e 3, 15 e 62, comma 4, c.p.a. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR competente ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., con possibilità di riproporre la domanda cautelare ai sensi dell’art. 15, comma 8, c.p.a. Nondimeno, per evitare che l’appellante restasse temporaneamente priva di tutela cautelare, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati. La misura è stata concessa in applicazione del principio di immanenza e indefettibilità della tutela cautelare, riconducibile all’art. 24 Cost., e perderà efficacia allo scadere di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, in applicazione analogica dell’art. 15, comma 7, c.p.a. Le spese dell’incidente cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti
La controversia relativa agli atti di compensazione del GSE e al rapporto amministrativo concernente la produzione di energia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
La competenza territoriale dipende, in via generale, dalla sede dell’amministrazione autrice dell’atto, salvo il criterio degli effetti diretti limitati al territorio regionale.
art. 13, comma 3, c.p.a.
Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
Per gli atti di un soggetto pubblico a carattere ultraregionale, quando gli effetti non siano limitati a una singola regione, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il soggetto; nel caso esaminato, il TAR Lazio-Roma.
art. 13, comma 4, c.p.a.
La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
L’inderogabilità della competenza territoriale si estende anche alla fase cautelare.
art. 15, comma 1, c.p.a.
Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado
Il difetto di competenza può essere rilevato d’ufficio sino alla decisione di primo grado, anche nel giudizio di appello cautelare.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Dichiarata l’incompetenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente.
art. 15, comma 7, c.p.a.
La disposizione è stata applicata analogicamente per limitare temporalmente l’efficacia della tutela cautelare concessa dal giudice dell’appello, fissandone la scadenza in trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.
art. 15, comma 8, c.p.a.
La domanda cautelare può essere riproposta davanti al giudice territorialmente competente dopo la riassunzione della causa.
art. 62, comma 4, c.p.a.
Nel giudizio di appello cautelare il Consiglio di Stato può rilevare il difetto di competenza e adottare le conseguenti determinazioni.
art. 24 Cost.
La tutela cautelare costituisce una forma di tutela immanente e indefettibile, necessaria a evitare che la parte resti temporaneamente priva di protezione durante il trasferimento della controversia al giudice competente.
art. 3, comma 1, n. 2), d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426
emessi dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima
La competenza della sezione autonoma di Bolzano per atti di amministrazioni non aventi sede nella provincia presuppone che la loro efficacia sia limitata al territorio provinciale; tale presupposto non ricorre quando gli effetti si estendono all’intero territorio nazionale.
Massime di principio
- Quando una controversia concerne procedure o provvedimenti della pubblica amministrazione relativi alla produzione di energia, essa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
- Per gli atti adottati da un soggetto pubblico a carattere ultraregionale, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione l’ente ha sede quando gli effetti diretti dell’atto non sono limitati al territorio di una sola regione.
- La competenza territoriale inderogabile deve essere rispettata anche nella fase cautelare e può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’appello cautelare prima della decisione di primo grado.
- Quando il giudice di primo grado è territorialmente incompetente e ha respinto la domanda cautelare, il giudice dell’appello può concedere una tutela cautelare provvisoria, limitata nel tempo, per evitare che la parte rimanga priva di tutela fino alla riassunzione davanti al giudice competente.
- La tutela cautelare provvisoria concessa dal giudice dell’appello in caso di incompetenza del giudice di primo grado può perdere efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, in applicazione analogica dell’art. 15, comma 7, c.p.a., così da consentire la riassunzione della causa e la riproposizione della domanda cautelare davanti al giudice competente.
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