Tribunale, Sentenza T-176/21
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 13 July 2022. — CCTY Bearing Company v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark CCTY – Earlier EU figurative mark CCVI – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Misuse of rights – Article 71 of Regulation 2017/1001. — Case T-176/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di CCTY Bearing Company contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio CCTY. Ha escluso che la presunta presentazione di prove fuorvianti da parte dell’interveniente integrasse un abuso di diritto idoneo a travolgere il procedimento, perché la nullità era comunque fondata su un motivo autonomo e sufficiente, ossia il rischio di confusione con il marchio anteriore CCVI. Ha inoltre confermato l’analisi della Commissione di ricorso sulla somiglianza dei segni e dei prodotti, nonostante l’elevato livello di attenzione del pubblico rilevante.
Marchio UE: confermata la nullità del segno CCTY per rischio di confusione con il marchio anteriore CCVI; esclusa altresì la tesi dell’abuso di diritto nella procedura di invalidità.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO avesse errato: 1) nel non sanzionare come abuso di diritto la presunta produzione di prove fuorvianti da parte dell’interveniente nel procedimento di nullità; 2) nel ritenere sussistente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione tra il marchio denominativo CCTY e il marchio figurativo anteriore CCVI per prodotti identici o simili in classe 7.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che, in un procedimento di nullità fondato su più cause autonome, l’eventuale produzione di prove fuorvianti in relazione a una causa non esaminata nella decisione impugnata non impone alla commissione di ricorso di riesaminare e sanzionare anche quella causa, se la nullità è già validamente sorretta da un distinto motivo autonomo. Inoltre, ha confermato che tra i segni CCTY e CCVI sussiste un rischio di confusione, poiché i prodotti sono identici o altamente simili, il marchio anteriore ha distintività normale e i segni presentano somiglianza visiva media e somiglianza fonetica elevata, sufficienti a giustificare la nullità ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità del marchio UE CCTY per rischio di confusione con CCVI
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio UE. Il Tribunale esamina sia l’eccezione di abuso di diritto sollevata dal titolare del marchio contestato, sia la sussistenza del rischio di confusione tra il segno CCTY e il marchio anteriore figurativo CCVI per prodotti della classe 7.
Fatti e procedimento amministrativo
L’interveniente, CCVI International Srl, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo CCTY registrato per vari prodotti della classe 7, tra cui cuscinetti e componenti per macchine. La domanda si fondava su due basi autonome:
- motivo assoluto di nullità per mala fede al deposito;
- motivo relativo di nullità per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La Cancellation Division aveva accolto la domanda sulla sola base del motivo relativo; la Commissione di ricorso aveva confermato la nullità, ritenendo sussistente il rischio di confusione e respingendo l’argomento di abuso di diritto.
Quadro normativo applicabile
Il Tribunale chiarisce che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata presentata il 23 gennaio 2013, la disciplina sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001 e del regolamento delegato (UE) 2018/625. Richiama inoltre l’articolo 263 TFUE per il controllo giurisdizionale della decisione impugnata.
Primo motivo: asserito abuso di diritto nella produzione di prove
Il ricorrente sosteneva che l’interveniente avesse presentato prove fuorvianti per sostenere la mala fede del depositante e che ciò dovesse comportare il rigetto integrale della domanda di nullità. Il Tribunale respinge la censura per due ordini di ragioni.
In primo luogo, rileva che la nullità era stata dichiarata sulla base di un motivo autonomo e sufficiente, ossia il rischio di confusione, mentre il motivo di mala fede non era stato utilizzato dalla Cancellation Division per decidere. Di conseguenza, anche se vi fossero irregolarità nella prova riferita al diverso motivo assoluto, esse non potevano incidere sulla validità della decisione fondata esclusivamente sul motivo relativo.
In secondo luogo, il Tribunale osserva che non è stata dimostrata la sussistenza di un vero e proprio abuso di diritto secondo la giurisprudenza dell’Unione: mancano sia le circostanze oggettive che rivelano il mancato conseguimento dello scopo della norma, sia l’elemento soggettivo dell’intenzione di ottenere un vantaggio artificiale. Non è stato provato che l’interveniente avesse presentato la domanda di nullità al solo fine di danneggiare il ricorrente o di impedire l’uso del marchio contestato.
Secondo motivo: rischio di confusione tra CCTY e CCVI
Sul merito, il Tribunale conferma l’impostazione della Commissione di ricorso secondo cui sussiste il rischio di confusione per il pubblico anglofono dell’Unione, individuato almeno nei consumatori di Irlanda e Malta, con elevato livello di attenzione trattandosi di beni tecnici/industriali.
Quanto ai prodotti, viene confermato che essi sono identici o altamente simili: alcune voci coincidono esattamente, altre rientrano in categorie più ampie o si sovrappongono in modo sostanziale. Questa premessa rafforza la protezione del marchio anteriore ai fini dell’analisi globale.
Comparazione dei segni
Il Tribunale approva la valutazione della Commissione di ricorso sul marchio anteriore CCVI, ritenendo che l’elemento dominante e distintivo sia la sigla "CCVI", mentre gli altri componenti grafici e verbali sono decorativi, descrittivi o di valore distintivo debole. In particolare, la sfera stilizzata e la dicitura "bearing industries" non dominano l’impressione complessiva.
Sotto il profilo visivo, i segni sono ritenuti simili in misura media perché:
- hanno la stessa struttura di quattro lettere nel nucleo distintivo;
- condividono le prime due lettere "CC";
- divergono solo nelle ultime due lettere, che presentano comunque una certa somiglianza grafica.
Sotto il profilo fonetico, la somiglianza è ritenuta elevata: i segni hanno lo stesso numero di sillabe e condividono la parte iniziale della pronuncia, mentre le differenze nella parte finale non sono sufficienti a escludere il rischio di confusione.
Sotto il profilo concettuale, non vi è comparabilità significativa, poiché i segni non evocano un significato univoco. Tuttavia, tale neutralità concettuale non compensa le somiglianze visive e fonetiche.
Valutazione globale e decisione
Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti, il Tribunale conferma che il pubblico rilevante può ritenere i prodotti provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il livello di attenzione elevato non è sufficiente a neutralizzare il rischio di confusione, considerata la combinazione di identità/similarità dei prodotti, distintività normale del marchio anteriore e somiglianza complessiva dei segni.
Esito
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna CCTY Bearing Company alle spese.
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