Sentenza n. 10928/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione Scolastica resistente di esitare entro il termine massimo di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D. Lgs. 9 Novembre 2007, n. 206, l'istanza dell'odierna ricorrente relativa al riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di I GRADO, per le classi di concorso A028 - Matematica e Scienze e A060 - Tecnologia SC. I GR., e nella scuola secondaria di II GRADO, per la classe di concorso A034 - Scienze e Tecnologie Chimiche, relativo al corso post-accademico: “Programul de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II” (Programma degli studi psicopedagogici, Livello I e Livello II) conseguito dalla ricorrente all'estero (Romania) nel settore “Chimica”, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 in attuazione della Direttiva CE/36/2005 secondo la quale è possibile richiedere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita nel paese membro ed ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane; nonché per la condanna dell'Amministrazione Scolastica resistente ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile; e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta, affinché, in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione Scolastica resistente, provveda - in via sostitutiva - in luogo essa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitativo all’insegnamento conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 17 settembre 2025, avente ad oggetto il riconoscimento in Italia del titolo relativo al programma di studi psicopedagogici di livello I e II conseguito in Romania, ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, pari a tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile complessivamente a quattro mesi ove siano richieste integrazioni, nonché la conseguente illegittimità dell’inerzia e la necessità di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: l’istanza del privato, la titolarità di una situazione giuridica legittimante e il decorso sia del termine generale previsto dalla l. n. 241/1990 sia del termine speciale previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il giudice ha chiarito che l’Amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di quattro mesi. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007
“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”. “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla documentazione completa; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni.
l. n. 241/1990
Il decorso inutilmente del termine generale di conclusione del procedimento concorre a integrare il silenzio-inadempimento quando sussista un obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 16 d.lgs. n. 206/2007
La disciplina speciale sul riconoscimento delle qualifiche professionali impone all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla norma.
Direttiva 2005/36/CE
Costituisce il quadro eurounitario di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.
Massime di principio
- In presenza di un’istanza privata diretta a ottenere il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione competente è tenuta ad adottare un provvedimento espresso quando sussista una situazione giuridica legittimante e sia decorso il termine previsto dalla disciplina applicabile.
- Nel procedimento di riconoscimento disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, deve provvedere entro tre mesi; qualora siano richieste integrazioni, il termine complessivo di conclusione non può eccedere quattro mesi.
- Il decorso del termine speciale previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali, oltre al decorso del termine generale di conclusione del procedimento, integra il silenzio-inadempimento e legittima l’azione avverso il silenzio.
- Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Nel decidere sull’istanza di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono applicare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, secondo la disciplina dell’Unione e i principi elaborati dalla giurisprudenza europea e dall’Adunanza Plenaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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