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Ordinanza

Ordinanza n. 4166/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento del Questore della Provincia di Milano prot. -OMISSIS- del 4.5.2026 con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per attesa occupazione -OMISSIS- e il rigetto dell'istanza di rinnovo/conversione presentata dal ricorrente in data 4.8.2025.

Giustizia amministrativa202602670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per attesa occupazione e rigetto dell'istanza di rinnovo o conversione, adottati in relazione a un ritenuto nulla osta all'emersione contraffatto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Milano che ha revocato il permesso di soggiorno per attesa occupazione e respinto l'istanza di rinnovo o conversione. Dall'ordinanza emerge che la decisione amministrativa si fonda sulla ritenuta contraffazione di un nulla osta all'emersione. Il Ministero dell'Interno si è costituito con atto di mera forma, senza depositare scritti illustrativi o documenti utili. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura chiarimenti sulla formazione del nulla osta ritenuto contraffatto, sul soggetto che lo ha prodotto nel procedimento, sul canale di comunicazione utilizzato, nonché ogni ulteriore informazione utile e la documentazione pertinente, inclusa copia del nulla osta. Sul piano cautelare, il ricorrente ha rappresentato un rischio di allontanamento dal territorio dello Stato; dagli atti non sono emersi elementi indicativi di pericolosità sociale e risulta documentato il possesso di redditi da lavoro dipendente.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori a carico della Questura di Milano, da eseguire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, per chiarire la provenienza, la produzione e la trasmissione del nulla osta all'emersione ritenuto contraffatto e per acquisire la relativa documentazione. In considerazione del periculum in mora, individuato nel rischio di allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato, e del fumus desumibile dall'assenza di elementi di pericolosità sociale e dalla documentata disponibilità di redditi da lavoro dipendente, ha sospeso interinalmente il provvedimento impugnato. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 novembre 2026. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in collegamento con l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione si costituisce in giudizio con un atto meramente formale e non deposita la documentazione necessaria, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori, indicando i fatti da chiarire, la documentazione da produrre e il termine per adempiere.
  • In una controversia relativa alla revoca o al diniego di un titolo di soggiorno fondati sulla presunta contraffazione di un documento rilevante per il procedimento, è necessario acquisire chiarimenti sulla provenienza del documento, sul soggetto che lo ha prodotto e sulle modalità della sua trasmissione, oltre alla documentazione pertinente.
  • Il rischio di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato integra il periculum in mora ai fini della tutela cautelare, quando dagli atti non emergano elementi di pericolosità sociale e risulti documentata una situazione reddituale da lavoro dipendente.
  • Il giudice amministrativo può sospendere interinalmente il provvedimento impugnato e, contestualmente, disporre istruttoria e rinviare la trattazione cautelare, quando la decisione richieda l'acquisizione di elementi di fatto non forniti dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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