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Sentenza

Sentenza n. 1048/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova di idoneità di stenografia manuale e conseguente esclusione dal concorso, nonché per una ricorrente la graduatoria finale e gli atti successivi della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l’esclusione dalla procedura concorsuale derivante dal mancato superamento della prova di idoneità di stenografia manuale, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 9 della lex specialis, della direttiva ministeriale n. 3 del 2018 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza, lesione del legittimo affidamento e del favor partecipationis. In particolare, hanno sostenuto che il brano sottoposto nella sessione antimeridiana del 2 luglio 2024 fosse eccessivamente difficile, perché caratterizzato da linguaggio tecnico e poco chiaro, non coerente con il saggio previsto dal bando e con le mansioni parlamentari. È stata inoltre dedotta una maggiore difficoltà della sessione rispetto alle altre, desunta anche dal ridotto numero di candidati idonei, dalla durata della pulitura del brano e da presunti problemi tecnici nella riproduzione e nella dettatura audio. È stata chiesta una verificazione o una consulenza tecnica. In secondo luogo, è stato censurato il diniego di accesso alla registrazione audio della dettatura, ritenuta necessaria per verificare le lamentate anomalie tecniche. Per la candidata Basile sono stati altresì impugnati, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e gli atti relativi alle prove successive, nella parte in cui non ne includevano il nominativo. Il candidato Avellone ha successivamente rinunciato al ricorso.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto nei confronti del candidato che aveva rinunciato ritualmente al ricorso. Quanto all’altra ricorrente, il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha interpretato il riferimento del bando al “saggio di stenografia” nel senso letterale di prova pratica diretta ad accertare le capacità stenotipiche, e non come indicazione di un genere letterario narrativo. Ha ritenuto legittima la scelta della Commissione di estrarre casualmente volumi e pagine da resoconti parlamentari e di sottoporre brani provenienti da discorsi parlamentari, poiché tale metodo garantiva imparzialità, trasparenza e parità di trattamento ed era coerente con l’oggetto del concorso. La complessità concettuale o tecnica del testo non costituisce, per lo stenotipista, un parametro decisivo della difficoltà della prova, essendo rilevante la padronanza della tecnica di trascrizione, indipendentemente dal significato del testo. Le contestazioni sulla maggiore difficoltà del brano, sulla mancata utilizzabilità iniziale, sui tempi di pulitura e sul numero degli idonei sono state ritenute generiche e non idonee a dimostrare arbitrarietà o irragionevolezza della valutazione tecnica della Commissione. Anche le doglianze relative a problemi tecnici di riproduzione e dettatura sono state respinte per genericità e assenza di principio di prova o di contestazioni verbalizzate durante la sessione; il verbale della prova, non impugnato con querela di falso, è stato ritenuto idoneo a documentare lo svolgimento regolare della prova. La richiesta di verificazione o CTU è stata quindi respinta. È stato inoltre ritenuto legittimo il diniego di accesso alla registrazione audio, poiché il file non era previsto dalla lex specialis come atto della procedura e non era stato conservato dalla Commissione; i verbali sono stati considerati gli atti pubblici necessari e sufficienti a documentare le operazioni concorsuali e a consentire il controllo di legalità e trasparenza. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese per la controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 9 della lex specialis del concorso

    La disposizione è stata interpretata come previsione di una prova pratica di stenografia, non come riferimento a un genere letterario o a un saggio narrativo.

  • direttiva ministeriale n. 3 del 24 aprile 2018

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alle esigenze di rapidità, imparzialità ed efficienza delle procedure concorsuali; il motivo è stato respinto perché la modalità di selezione casuale dei brani è stata ritenuta imparziale e coerente con la lex specialis.

  • art. 30 c.p.a.

    È stata proposta domanda di risarcimento in forma specifica mediante ammissione alla prova successiva, ma la domanda non è stata accolta in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato con riferimento all’istanza di accesso agli atti, ma il diniego della registrazione audio è stato ritenuto legittimo perché il supporto non era stato acquisito né conservato quale atto della procedura.

  • artt. 3, 34 e 97 Cost.

    Sono stati invocati a sostegno dei principi di ragionevolezza, accesso ai pubblici uffici, imparzialità e buon andamento; il TAR non ha ravvisato la loro violazione.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis prevede un “saggio” o una prova di stenografia, la relativa espressione può essere interpretata, in base al contesto concorsuale, come prova pratica diretta ad accertare la capacità tecnica del candidato e non come indicazione di uno specifico genere letterario.
  • La selezione casuale di tracce provenienti da contesti omogenei, applicata uniformemente a tutte le sessioni e accompagnata da un controllo tecnico della Commissione sull’utilizzabilità del brano, è idonea a garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
  • Nella valutazione di una prova stenotipica, la difficoltà concettuale o tecnica del testo da trascrivere e la sua maggiore o minore facilità di comprensione non costituiscono, di per sé, parametri decisivi: rileva principalmente la padronanza della tecnica di trascrizione dei fonemi.
  • La contestazione della maggiore difficoltà di una traccia concorsuale deve essere sorretta da elementi concreti idonei a dimostrare arbitrarietà, illogicità o disparità di trattamento; il mero numero degli idonei nelle diverse sessioni e la percezione soggettiva della difficoltà non sono sufficienti.
  • In assenza di contestazioni tempestive e di verbalizzazione delle disfunzioni tecniche durante la prova, una doglianza generica sui problemi di riproduzione o dettatura, priva di principio di prova, non è idonea a superare la valenza documentale del verbale della Commissione, facente fede fino a querela di falso sui fatti attestati.
  • L’amministrazione non è tenuta a conservare o ostendere un supporto audio non previsto dalla lex specialis come atto della procedura e non acquisito agli atti, quando i verbali della Commissione documentano le operazioni concorsuali e consentono il controllo di legalità e trasparenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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