Cassazione Civile, Ordinanza n. 35037/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (obbligato)
La controversia
L'opponente aveva impugnato il precetto intimatogli dalla moglie separata per il pagamento di spese di mantenimento per euro 22.000. In primo grado il Tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione, riducendo il dovuto a euro 4.823 e ponendo le spese a carico della creditrice. In appello la Corte territoriale aveva ulteriormente determinato la somma dovuta in euro 6.573 e aveva compensato parte delle spese di primo e secondo grado, ponendo la quota residua a carico dell'opponente. Con il ricorso per cassazione l'opponente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 e 2712 c.c. e 115 e 116 c.p.c., censurando la valutazione delle distinte bancarie compiuta dai giudici di merito; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che le spese non potevano essere poste, neppure in parte, a carico della parte risultata vittoriosa nell'opposizione, poiché l'accoglimento aveva ridotto in modo significativo l'importo intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e dei documenti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo illegittimo porre a carico dell'opponente parte delle spese di lite quando l'opposizione esecutiva è stata accolta almeno in parte e il creditore aveva richiesto in precetto un importo superiore al dovuto. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello limitatamente alla regolazione delle spese e, decidendo nel merito, ha posto la quota non compensata delle spese di primo e secondo grado a carico della creditrice procedente, compensando le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare i fatti e i documenti.
art. 2712 c.c.
richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle distinte bancarie; il motivo è stato dichiarato inammissibile per richiesta di riesame del merito.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, senza ammissibile deduzione di violazione di legge in cassazione.
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie, ma la Corte ha ribadito che ciò non è sindacabile come terzo grado di merito.
art. 91 c.p.c.
la Corte ha affermato che le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non poste a suo carico, neppure parzialmente.
art. 92 c.p.c.
richiamato in relazione alla compensazione delle spese; l'addebito parziale alla parte vittoriosa è stato ritenuto illegittimo.
art. 375 c.p.c.
citato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
citato per il rito camerale e la proposta di manifesta inammissibilità o infondatezza.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio o dei documenti valutati dal giudice di merito; la censura deve investire errori di diritto o vizi deducibili nei limiti del giudizio di legittimità.
- Nel giudizio di opposizione esecutiva, se l'opponente ottiene anche solo una riduzione della somma richiesta in precetto, egli non può essere considerato soccombente complessivo ai fini delle spese relative alla parte di domanda accolta.
- Le spese di lite della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non possono essere poste, neppure parzialmente, a suo carico; la quota non compensata deve gravare sulla parte sostanzialmente soccombente.
- Quando il ricorso riguarda solo la regolazione delle spese, la Corte di cassazione può correggere la statuizione sulle spese e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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