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Sentenza

Sentenza n. 358/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 298/24 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 4 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202501090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, n. 298/2024, relativa al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Grosseto, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella misura di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentire il godimento del beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 settembre 2024 ai fini esecutivi. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la proposizione del ricorso per ottemperanza l’11 aprile 2025, il giudicato era rimasto ineseguito. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di accreditare gli importi dovuti mediante la carta del docente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Grosseto era passata in giudicato, che il termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione era stato rispettato e che l’inottemperanza del Ministero non era contestata. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, accreditando alla ricorrente, mediante la carta del docente, 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto rispettato prima dell’avvio dell’esecuzione mediante il ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, applicata dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un’amministrazione un’attività necessaria per attribuire un beneficio riconosciuto al privato e l’amministrazione rimane inerte, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato.
  • Il ricorso per ottemperanza avverso una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai fini dell’esecuzione, quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inottemperanza successiva all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando l’organo o il funzionario sostitutivo e il termine entro cui deve provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata inesecuzione di un giudicato non contestato comporta la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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