Cassazione Penale, Sentenza n. 20832/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva inosservanza di norma processuale: il giudizio di appello si era svolto a trattazione scritta secondo il regime emergenziale (art. 23bis d.l. 137/2020) nonostante il difensore, nei termini, avesse inviato richiesta di partecipazione in presenza via p.e.c. (19/05/2022) all'indirizzo indicato nell'avviso di udienza. Nel verbale dell'udienza del 13/07/2022 risultano le conclusioni del Procuratore Generale ma non risultano conclusioni della difesa, indicando così lo svolgimento dell'udienza in forma non partecipata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dal controllo degli atti è emerso che la richiesta di udienza partecipata era stata trasmessa via p.e.c. entro il termine previsto dalla normativa emergenziale; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Messina per la rinnovazione del giudizio. (Fatti di origine: Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 4/5/2021, condanna a 1 anno di arresto per porto di un coltello a serramanico il 28/08/2016; Corte d'appello di Messina confermava in data 13/07/2022).
Norme richiamate
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Consente alla Corte di accedere agli atti del procedimento per verificare il vizio dedotto; legittima l'esame documentale quando il motivo riguarda la regolarità del procedimento.
Norma emergenziale che ha previsto procedure di trattazione scritta per alcune udienze; tuttavia non annulla il diritto di difesa quando il difensore abbia chiesto tempestivamente la partecipazione in presenza.
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020, n. 176
Stabilisce i termini e le modalità per le richieste relative all'udienza in regime emergenziale; una richiesta di partecipazione inviata nei termini tramite l'indirizzo indicato nell'avviso deve essere ritenuta efficace e impedisce lo svolgimento non partecipato.
Sez. 1, Sentenza n. 17027 del 10/03/2015 (Nigest), Rv. 263378
Principio secondo cui la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti all'autorità competente per la rinnovazione del giudizio quando il vizio processuale rende necessario il rinnovamento del rito o dell'istruttoria.
Massime di principio
- Se il difensore invia, entro i termini previsti, richiesta di partecipazione in presenza (anche via p.e.c.) all'indirizzo indicato nell'avviso, il giudice non può validamente svolgere l'udienza in forma non partecipata sulla base delle norme emergenziali.
- La prova della tempestiva richiesta (ricevuta p.e.c., copia della trasmissione con data certa) è fondamentale: la sua assenza può comportare la conferma dell'udienza non partecipata, la sua presenza determina nullità e annullamento della decisione formatasi senza la difesa.
- La Cassazione può esaminare gli atti per verificare il vizio dedotto e, se accerta l'illegittima mancata partecipazione, annullare la sentenza e disporre la rinnovazione del giudizio davanti alla competente Corte di appello.
- Quando si applicano disposizioni 'emergenziali' che autorizzano trattazioni scritte o non partecipate, va sempre garantita la possibilità per la difesa di chiedere la partecipazione in presenza; le norme emergenziali non prevalgono sul diritto fondamentale alla difesa.
- Operativamente: il difensore debba sempre inviare la richiesta con mezzi che attestino data e destinatario (p.e.c. all'indirizzo indicato), conservare le ricevute e verificare nel verbale d'udienza la registrazione delle proprie conclusioni; in caso di omissione, proporre immediata impugnazione.
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