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Sentenza

Sentenza n. 746/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 722/2024, depositata e resa pubblica il 30.09.2024.

Giustizia amministrativa202501829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 722/2024 relativa al pagamento del bonus carta del docente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 722/2024, divenuta irrevocabile, dopo la notificazione al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuto accredito, il 3 dicembre 2025, del bonus carta del docente relativo agli anni indicati nel ricorso. Il ricorso è stato depositato l'11 dicembre 2025, successivamente all'accredito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza rilevando che, prima della proposizione del giudizio, l'Amministrazione aveva già integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente mediante l'accredito del bonus carta del docente. Poiché il pagamento era avvenuto il 3 dicembre 2025 e il ricorso era stato presentato l'11 dicembre 2025, non residuava alcun obbligo da eseguire. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in quanto soccombente, e liquidate in 400 euro oltre spese generali e oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato respinto perché, al momento della sua proposizione, la sentenza risultava già sostanzialmente eseguita.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non può essere accolto quando, prima della proposizione del ricorso, l'amministrazione abbia già integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale riconosciuta dal giudicato, sicché non residui alcun obbligo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell'inadempimento deve essere riferita alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso; se il pagamento o l'adempimento è anteriore a tale momento, il ricorso non può fondatamente essere accolto.
  • La proposizione di un ricorso di ottemperanza dopo l'avvenuta esecuzione della pronuncia può comportare la soccombenza del ricorrente e la condanna alle spese, anche se l'adempimento dell'amministrazione è documentato nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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