Sentenza n. 49/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 10.12.2024, n. 366.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 10 dicembre 2024, n. 366, che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta del docente per le annualità 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, n. 366 del 10 dicembre 2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuna annualità scolastica 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui sarebbe sorto il diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito né ha dimostrato l'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva delle pronunce nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito degli importi relativi alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertata la protrazione dell'inottemperanza. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di promuovere l'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In sede di ottemperanza, il giudice può imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sugli importi da accreditare.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue una pronuncia esecutiva entro il termine dilatorio previsto dalla legge e non contesta nel merito la pretesa né dimostra l'avvenuto adempimento, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine specifico.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione qualora l'inottemperanza persista oltre il termine assegnato.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute per ciascun giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
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