Sentenza del 01/03/2019 n. 6122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR della Calabria sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 Cost. Secondo la ricorrente, sia la sentenza di merito sia l'avviso di accertamento sarebbero stati privi dell'indicazione delle specifiche norme sostanziali poste a fondamento della pretesa fiscale. L'accertamento riguardava il recupero a tassazione, ai fini IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006, di maggiore reddito d'impresa, fondato dall'Amministrazione sulla ritenuta antieconomicità della gestione societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La censura era rivolta direttamente contro l'avviso di accertamento e non contro uno specifico vizio della sentenza della CTR; inoltre, il ricorso non riproduceva integralmente l'atto impositivo, non consentendo alla Corte di verificarne il contenuto essenziale, e non dimostrava che la questione fosse stata già proposta nei precedenti gradi di giudizio. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Articoli 23 e 25 della Costituzione
La ricorrente li ha invocati per contestare l'assenza, nell'avviso di accertamento e nella sentenza, di una norma sostanziale sufficientemente individuata a fondamento della pretesa fiscale. La Corte non ha esaminato nel merito tale doglianza, ritenendola inammissibile.
Art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
L'avviso di accertamento deve indicare gli elementi essenziali della pretesa tributaria e motivare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva evidenziato una specifica carenza strutturale dell'atto.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione occorre contestare specificamente la sentenza impugnata, indicando il passaggio della decisione che si assume errato; non è sufficiente rivolgere le censure direttamente contro l'atto amministrativo originario.
- Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio.
- Chi sostiene di aver già sollevato una questione nel giudizio di merito deve indicare precisamente in quale atto e in quale fase processuale lo abbia fatto.
- Il ricorso per Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando la censura dipende dal contenuto di un atto, è necessario riportarne le parti essenziali in modo sufficiente a consentire alla Corte il controllo senza ricercare autonomamente gli elementi nel fascicolo.
- La contestazione della motivazione di un avviso di accertamento deve confrontarsi con i requisiti previsti dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dimostrando concretamente quali elementi essenziali manchino e perché tale mancanza impedisca al contribuente di comprendere la pretesa fiscale.
- Anche una possibile questione sostanzialmente fondata può non essere esaminata se il ricorso è formulato in modo processualmente inammissibile; la corretta tecnica di impugnazione è quindi decisiva.
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