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Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 1784 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Rcorso Introduttivo - Iammissibilità per intempestività - Rilevata d'ufficio - Nullità della sentenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Agrigento che aveva dichiarato inammissibile, per asserita intempestività, il ricorso contro l'avviso di accertamento TARSU/TIA 2010 del Comune di Agrigento. Ha contestato che l'inammissibilità fosse stata rilevata d'ufficio dal giudice senza una preventiva eccezione della controparte e senza consentire alle parti di interloquire sulla questione, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha inoltre ribadito nel merito la fondatezza dei motivi originariamente dedotti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha accolto l'appello, ritenendo nulla la sentenza di primo grado perché fondata su una questione rilevata d'ufficio, ossia l'intempestività del ricorso, senza previa sottoposizione della questione alle parti. Il giudice avrebbe dovuto consentire il contraddittorio, assegnando alle parti un termine per presentare osservazioni e difese. La sentenza impugnata è stata quindi annullata e il giudizio è stato rimesso alla CTP di Agrigento, in diversa composizione, per la prosecuzione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 101 c.p.c.

    Il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

    Una questione rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva non può essere utilizzata per decidere la causa senza che le parti siano previamente informate e abbiano la possibilità di presentare osservazioni e difese.

  • Art. 183 c.p.c.

    Il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

    Anche prima dell'introduzione del secondo comma dell'art. 101 c.p.c., la norma imponeva al giudice di evitare decisioni a sorpresa e di consentire il confronto delle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio, almeno quando implicassero profili di fatto o misti.

  • Art. 1 D.Lgs. n. 546/1992

    Il richiamo alle norme del codice di procedura civile rende applicabili al processo tributario i principi processuali sul contraddittorio e sul divieto di decisioni fondate su questioni non previamente discusse.

  • Art. 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 546/1992

    Consente al giudice tributario d'appello di rimettere la causa al primo giudice quando la sentenza di primo grado è nulla per una violazione processuale rilevante, come la lesione del contraddittorio.

  • Cass. civ. n. 30716/2018

    Riconosce il divieto di decisioni cosiddette a sorpresa o di terza via e distingue, ai fini dell'obbligo di sottoporre la questione alle parti, tra questioni di puro diritto e questioni di fatto o miste.

  • Cass. civ. n. 11453/2014 e n. 20935/2009

    La parte che deduce la nullità per violazione del contraddittorio deve indicare concretamente quali difese, prove o argomentazioni avrebbe potuto proporre se la questione fosse stata previamente discussa; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice non dovrebbe fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alle parti, quando tale questione sia decisiva e richieda valutazioni di fatto o miste.
  • La violazione del contraddittorio può determinare la nullità della sentenza, con annullamento della decisione e rimessione della causa al primo giudice.
  • Chi lamenta una decisione a sorpresa deve spiegare concretamente quali difese, prove o argomentazioni avrebbe potuto svolgere se fosse stato informato della questione; la sola denuncia astratta della violazione non è sufficiente.
  • La mancata contestazione preventiva della controparte non impedisce necessariamente al giudice di rilevare una questione d'ufficio, ma impone al giudice di garantire comunque il contraddittorio prima di decidere.
  • In situazioni analoghe è opportuno chiedere espressamente un termine per depositare memorie e indicare subito il pregiudizio difensivo concreto derivante dalla mancata discussione della questione.

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