Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 679/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto dirigenziale n. 10285 del 14 luglio 2025 pubblicato in Burc n. 141 del 18 luglio 2025, con il quale è stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento positivo di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 13946 del 6 ottobre 2010 in favore della Società A2A Ambiente s.p.a.; - del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale DDG n. 13946 del 6 ottobre 2010; - del parere favorevole al rilascio dell’AIA, prot. n.793981 del 18 dicembre 2024 della STV, ove lesivo; - del nulla-osta del CORAP, con attestazione di coerenza alle NTA, prot. n. 2022 del 18 marzo 2024, ove lesivo; - del parere favorevole dell’Amministrazione provinciale di Crotone Settore 4 (Ambiente), prot. n. 1188 del 22 gennaio 2025, ove lesivo; - del parere prot. n. 5317 del 12 febbraio 2025 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, ove lesivo; - del nulla osta idraulico e parere favorevole al rilascio della concessione demaniale per l’utilizzo delle aree demaniali intercluse, prot. n.252800 del 15 aprile 2025 del Settore Gestione Demanio fluviale e lacuale regionale; - del Piano di monitoraggio e controllo vidimato ed approvato da Arpacal prot. n. 14426 del 28 aprile 2025, ove lesivo per la ricorrente; - di tutti gli altri atti connessi e consequenziali, tra i quali atti documenti e pareri confluiti nell’istruttoria della conferenza dei servizi nella parte da intendersi lesiva per le esigenze del ricorrente;

Giustizia amministrativa202501482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale conclusivo della conferenza di servizi, recante il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a un impianto di termovalorizzazione, nonché gli atti presupposti e i pareri acquisiti nel procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il provvedimento regionale di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata per un impianto di termovalorizzazione, contestando la qualificazione dell’intervento come modifica di un impianto esistente anziché come nuovo impianto soggetto all’art. 208 d.lgs. 152/2006. Ha dedotto, inoltre, la violazione dei criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti, poiché l’area ricade in zona PAI a rischio idraulico R3; la violazione dell’art. 208 d.lgs. 152/2006, del Piano regionale e delle relative norme tecniche; il contrasto con il PAI Calabria; la violazione del principio di prevenzione ambientale e dei parametri costituzionali richiamati; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché motivazione falsa o apparente. Il Comune ha altresì sostenuto che la Regione avrebbe utilizzato in modo erroneo il parere della STV, che non avrebbe esaminato adeguatamente l’ampliamento progettuale, e che non avrebbe considerato il parere negativo espresso dal Comune in conferenza di servizi. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni derivanti dall’alterazione dell’assetto territoriale e ambientale e dalla compromissione degli interessi della collettività amministrata. La Provincia di Crotone ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; l’Autorità di bacino e A2A Ambiente hanno sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Crotone ed essa è stata estromessa dal giudizio, rilevando che non era l’amministrazione procedente e aveva soltanto espresso un parere endoprocedimentale privo di autonoma lesività. Ha quindi ritenuto superfluo esaminare le ulteriori eccezioni di inammissibilità, poiché il ricorso era infondato nel merito. La censura relativa alla qualificazione dell’intervento è stata respinta: il progetto riguarda un impianto esistente e in esercizio dal 2001 e consiste in modifiche strutturali necessarie all’adeguamento alle BAT, senza aumento dei quantitativi di rifiuti autorizzati; pertanto non integra la realizzazione di un nuovo impianto ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione e istruttoria, poiché il parere della STV aveva esaminato e descritto le opere di modifica del layout e del confinamento dei rifiuti, esprimendo parere favorevole con prescrizioni. Il TAR ha escluso l’applicabilità ratione temporis dei nuovi criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti, in quanto l’istanza di valutazione preliminare era stata presentata il 15 giugno 2023, prima dell’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano. In ogni caso, ha ritenuto che i criteri non fossero ostativi nemmeno se applicabili: l’intervento non costituiva nuovo impianto, non comportava consumo di suolo ai sensi della Relazione di Piano, poiché interessava un’area già occupata dall’insediamento industriale, e non determinava una nuova tipologia impiantistica. È stata inoltre ritenuta corretta l’applicazione del PAI da parte dell’Autorità di bacino: per l’area R3 erano consentiti gli interventi ammessi nelle aree R4 e il progetto soddisfaceva la condizione della produzione di uno studio idrologico-idraulico, senza necessità di un ulteriore parere dell’Autorità. Quanto al parere negativo comunale, il TAR ha riconosciuto la particolare qualificazione del Comune quale ente rappresentativo del territorio, ma ha ritenuto sufficiente che la Regione ne avesse dato conto nel provvedimento e avesse spiegato perché non fosse decisivo, assumendo la determinazione sulla base delle posizioni prevalenti emerse in conferenza di servizi. La domanda di annullamento è stata respinta e, conseguentemente, è stata respinta anche la domanda risarcitoria, fondata sull’illegittimità del provvedimento. Spese compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 29-octies d.lgs. 152/2006

    Disciplina il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, anche con valenza di rinnovo; il procedimento in esame è stato avviato per adeguare l’impianto alle conclusioni sulle BAT.

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Si applica ai nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti. Il TAR ha escluso che il progetto, relativo a modifiche strutturali di un impianto esistente senza aumento dei quantitativi autorizzati, integrasse un nuovo impianto.

  • Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019

    Ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti e costituisce la ragione dell’adeguamento progettuale dell’impianto.

  • Piano regionale di gestione dei rifiuti della Calabria, paragrafo 32.1 della Relazione di Piano

    I criteri localizzativi indicati nel presente capitolo si applicano alle istanze di autorizzazione di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente all’entrata in vigore del presente aggiornamento, coincidente con la pubblicazione sul BUR Calabria della delibera di approvazione dell’aggiornamento del piano. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore sopra richiamata e il cui procedimento non sia ancora concluso, saranno applicati i criteri localizzativi vigenti al momento della presentazione dell’istanza.

    I criteri localizzativi aggiornati si applicano alle istanze successive alla loro entrata in vigore; per le istanze anteriori restano applicabili i criteri vigenti al momento della presentazione.

  • Piano regionale di gestione dei rifiuti della Calabria, paragrafo 31.1 della Relazione di Piano

    I criteri localizzativi si applicano alla realizzazione di nuovi impianti, alla modifica di impianti esistenti e alla modifica dell’attività di gestione preesistente che origina una nuova “tipologia impiantistica”.

    Il TAR ha ritenuto che il progetto non rientrasse in nessuna delle categorie ostative: non era un nuovo impianto, non comportava consumo di suolo e non modificava la tipologia impiantistica.

  • art. 22, comma 2, lett. a), norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI Calabria

    Per le aree a rischio d’inondazione R3 consente gli interventi ammessi nelle aree a rischio R4.

  • art. 21, comma 2, lett. g), norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI Calabria

    Ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d’interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell’attuale capacità d’invaso.

    Gli interventi ammessi nelle aree R4, e quindi anche in quelle R3 per effetto dell’art. 22, sono subordinati al rispetto delle condizioni relative al deflusso delle acque e alla capacità d’invaso.

  • art. 21, commi 4 e 5, norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI Calabria

    Uno studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida del PAI e che non è previsto il parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale.

    La produzione dello studio idrologico-idraulico previsto dalla disciplina PAI soddisfa la condizione richiesta e rende non necessario un ulteriore parere dell’Autorità di bacino nel procedimento considerato.

Massime di principio

  • Un intervento di adeguamento strutturale e impiantistico di un impianto di gestione dei rifiuti già esistente e autorizzato non costituisce, per ciò solo, un nuovo impianto soggetto alla disciplina dell’art. 208 d.lgs. 152/2006, quando non comporti un aumento dei quantitativi di rifiuti autorizzati e rimanga funzionalmente collegato all’impianto preesistente.
  • I criteri localizzativi sopravvenuti contenuti nell’aggiornamento di un piano regionale di gestione dei rifiuti si applicano alle istanze presentate dopo la loro entrata in vigore; alle istanze già presentate e ancora pendenti si applicano i criteri vigenti al momento della presentazione, se la disciplina transitoria del piano lo prevede.
  • Quando il piano regionale distingue tra nuovo impianto, modifica di impianto esistente e modifica dell’attività che genera una nuova tipologia impiantistica, un progetto di adeguamento che mantiene la medesima attività e tipologia impiantistica non rientra in tali categorie ostative se interessa aree già occupate e non determina consumo di suolo nella specifica accezione adottata dal piano.
  • Nelle aree classificate a rischio idraulico R3 dal PAI, l’ammissibilità degli interventi può essere valutata mediante il rinvio alla disciplina delle aree R4; ove la normativa consenta l’intervento subordinandolo alla produzione di uno studio idrologico-idraulico conforme alle prescrizioni del PAI, la produzione dello studio può soddisfare la condizione richiesta senza necessità di un ulteriore parere dell’Autorità di bacino, quando ciò sia espressamente previsto dalla disciplina applicata.
  • Nella conferenza di servizi, il dissenso espresso dal Comune, pur provenendo dall’ente rappresentativo della comunità territoriale interessata dagli effetti ambientali dell’impianto, non è di per sé ostativo alla conclusione favorevole del procedimento: è sufficiente che l’amministrazione procedente dia conto del dissenso, ne valuti le ragioni e motivi la determinazione sulla base delle posizioni prevalenti emerse.
  • Il soggetto che abbia partecipato al procedimento mediante l’espressione di un parere endoprocedimentale, senza essere l’amministrazione procedente cui è imputabile l’azione amministrativa contestata, non è legittimato passivamente rispetto all’impugnazione del provvedimento conclusivo, salvo che il suo atto abbia autonoma lesività.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliRifiutiConferenza di serviziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.