Cassazione Penale, Ordinanza n. 13323/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il provvedimento riguarda più ricorsi avverso una sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/03/2025. Per un imputato il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla l. n. 103/2017. Per un secondo imputato, il primo motivo contestava la sua partecipazione al reato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito adeguata e immune da vizi. L'ultimo motivo era volto a censurare il diniego delle pene sostitutive, ma è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché fondato su elementi di fatto e su una prognosi sfavorevole ritenuta corretta dal giudice di merito. Per un terzo imputato, l'unico motivo denunciava violazione di legge e vizi motivazionali in tema di trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, ma è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non indicava specificamente gli elementi posti a base della censura e si risolveva in una mera contrapposizione valutativa alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto, in sintesi, che uno dei ricorsi fosse radicalmente invalido per difetto di sottoscrizione da parte di difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, mentre gli altri fossero inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, per genericità delle doglianze o perché concernenti valutazioni di fatto non sindacabili in legittimità.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità; sono irrilevanti l'autenticazione della firma o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e consentire di individuare con chiarezza i rilievi mossi; in difetto, il ricorso è inammissibile per genericità.
art. 129 c.p.p.
La censura relativa alla mancata immediata declaratoria di determinate cause di proscioglimento è stata ritenuta generica e non supportata da specifici elementi idonei a scalfire la motivazione di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro di valutazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento delle circostanze, con giudizio di merito ritenuto congruamente motivato.
art. 133 cod. peri.
Riferito alla valutazione degli elementi significativi ai fini del bilanciamento delle circostanze e della commisurazione della pena.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione: la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità, e non sana il vizio l'autenticazione della firma o la mera accettazione del mandato.
- In sede di legittimità non è consentita una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del compendio probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Le censure sulla negazione delle pene sostitutive, quando si fondano su una prognosi sfavorevole basata su elementi di fatto valutati dal giudice di merito, non sono sindacabili in cassazione se si risolvono in una contestazione meramente alternativa.
- Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee il giudice di merito non è tenuto a una specifica e analitica motivazione sulla scelta tra equivalenza e prevalenza, salvo che vi sia stata una specifica richiesta sorretta da circostanze di fatto puntualmente dedotte.
- La doglianza contro il trattamento sanzionatorio o il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a proporre una valutazione alternativa e non individua con precisione gli elementi di fatto e le carenze argomentative della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso in cassazione deve essere specifico: l'indeterminatezza o la mera apodittica contrapposizione alla motivazione della sentenza integrano inammissibilità.
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