Sentenza n. 3171/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: a) del verbale di gara n. -OMISSIS-, comunicato in data-OMISSIS-, relativo alla procedura avente ad oggetto “Adeguamento ed efficientamento degli impianti dell’amministrazione centrale, anche ai fini del Building Information di Ateneo” CIG: B77FF46A51, con il quale la commissione ha disposto l’esclusione della -OMISSIS- dalla gara ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettere b) ed e), e dell’art. 98, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023; b) della nota prot.-OMISSIS- con la quale è stata comunicata l’esclusione ai sensi dell’art. 90 comma 1) lettera d) del Codice; c) dell’aggiudicazione della gara ad altro operatore economico, ove intervenuta; d) di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento di lavori di adeguamento ed efficientamento degli impianti universitari, nonché gli atti connessi e l'eventuale aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, prima classificata nella graduatoria provvisoria, ha impugnato la propria esclusione, disposta dopo che l'Università aveva ricevuto una segnalazione anonima relativa a un rapporto di parentela di terzo grado tra il legale rappresentante della società e un dipendente dell'Ateneo che aveva partecipato alla redazione del progetto esecutivo e svolto il ruolo di capo-progettista e coordinatore della sicurezza. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 16, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che il progettista non avesse partecipato alla fase di aggiudicazione in senso stretto, che non fosse stata provata alcuna trasmissione effettiva di informazioni o alcun vantaggio concreto e che l'omessa dichiarazione della parentela fosse dipesa da una valutazione in buona fede della sua irrilevanza giuridica. Ha inoltre contestato la configurabilità di un grave illecito professionale e l'adeguatezza dell'esclusione quale misura rimediale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l'esclusione sulla base di un duplice fondamento. In primo luogo, l'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 individua un'ampia nozione di conflitto di interessi, riferita a chiunque intervenga a qualsiasi titolo con compiti funzionali nella procedura e possa influenzarne in qualsiasi modo il risultato. La fase progettuale, pur anteriore alla gara, è il momento nel quale si definiscono i fabbisogni della stazione appaltante e le specifiche tecniche, sicché il progettista può disporre di informazioni privilegiate idonee a creare un'asimmetria informativa. Non è necessario provare l'effettiva trasmissione di informazioni o la concreta realizzazione di un vantaggio: la disciplina ha natura preventiva e opera già in presenza di un pericolo, anche potenziale, per l'imparzialità e la par condicio. Il rapporto di parentela, unito alla partecipazione del parente alla gara, era pertanto sufficiente a integrare una situazione rilevante di conflitto di interessi. L'esclusione costituiva inoltre l'unica misura idonea, poiché la circostanza era emersa quando le offerte erano già state presentate e valutate e la graduatoria provvisoria era stata formata. In secondo luogo, la società aveva dichiarato nel DGUE e nella domanda di partecipazione l'assenza di conflitti di interesse, omettendo il rapporto di parentela. L'operatore economico non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante sulla rilevanza del fatto, ma deve dichiarare con la massima trasparenza le circostanze potenzialmente rilevanti. L'omissione è stata ritenuta una dichiarazione oggettivamente falsa o gravemente fuorviante, idonea a incidere sulle decisioni di gara e a compromettere affidabilità e integrità dell'impresa, configurando un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98. La sentenza ha condannato la ricorrente al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 36/2023
Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
La nozione comprende anche chi intervenga nella fase progettuale, quando tale attività sia funzionale alla gara e possa influenzarne il risultato. È sufficiente un pericolo anche potenziale di asimmetria informativa o di vantaggio competitivo, senza necessità di provare un'effettiva trasmissione di informazioni o un danno concreto.
art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023
Consente l'esclusione in presenza di un conflitto di interessi non diversamente risolvibile. Quando il conflitto emerge dopo la presentazione e valutazione delle offerte, l'esclusione può costituire l'unica misura idonea a tutelare la concorrenza.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023
Rileva quale base normativa dell'esclusione per grave illecito professionale connesso alla condotta dichiarativa dell'operatore economico.
art. 98, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023
La condotta consistente nell'omessa o fuorviante dichiarazione può incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023
condotta dell'operatore economico [...] che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
L'omessa dichiarazione di una circostanza potenzialmente rilevante, accompagnata dalla dichiarazione di insussistenza del conflitto, può integrare grave illecito professionale anche senza dolo, quando sia idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante.
artt. 2 e 5 d.lgs. n. 36/2023
I principi di reciproca fiducia e buona fede impongono all'operatore economico un obbligo di massima trasparenza dichiarativa; non è consentito omettere autonomamente fatti potenzialmente rilevanti sulla base di una propria interpretazione della loro irrilevanza.
art. 7 d.P.R. n. 62/2013
Il rapporto di parentela tra il dipendente pubblico coinvolto nella progettazione e il rappresentante dell'impresa concorrente può essere potenzialmente ricondotto alle ipotesi tipizzate di conflitto di interessi.
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023
Richiamato nel provvedimento di comunicazione dell'esclusione, senza autonoma elaborazione nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- La nozione di conflitto di interessi prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 comprende ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, svolga compiti funzionali nella procedura di gara o nella fase progettuale ad essa presupposta e possa influenzarne in qualsiasi modo il risultato; non è necessario che partecipi formalmente alla fase di aggiudicazione in senso stretto.
- La partecipazione alla redazione del progetto posto a base di gara può determinare una situazione di conflitto di interessi quando consenta al soggetto di conoscere i fabbisogni, le specifiche tecniche o gli orientamenti della stazione appaltante, poiché la fase progettuale può generare un'asimmetria informativa e un vantaggio competitivo anche solo potenziali.
- Il conflitto di interessi disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 ha natura preventiva: per l'esclusione è sufficiente un pericolo potenziale di alterazione dell'imparzialità e della par condicio, senza prova dell'effettiva trasmissione di informazioni, della collusione o della concreta realizzazione di un vantaggio.
- L'operatore economico deve dichiarare con la massima trasparenza ogni circostanza potenzialmente rilevante ai fini del conflitto di interessi, lasciando alla stazione appaltante la valutazione giuridica del fatto; l'omessa dichiarazione non è giustificata dalla personale convinzione della sua irrilevanza.
- La dichiarazione falsa o gravemente fuorviante concernente l'assenza di conflitti di interesse può integrare grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, anche quando la condotta sia colposa e non dolosa, se idonea a influenzare le decisioni di esclusione, selezione o aggiudicazione.
- Quando il conflitto di interessi emerge dopo la presentazione e la valutazione delle offerte, l'esclusione dell'operatore può essere ritenuta misura non diversamente risolvibile, qualora l'astensione del soggetto coinvolto non sia più idonea a eliminare l'asimmetria informativa già prodottasi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →