Sentenza n. 390/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 170/2024, pubblicata in data 25/06/2024, del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 170/2024, quanto al pagamento delle spese legali liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, quale difensore munito di diritto alla distrazione delle spese, per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza del Tribunale di Rimini n. 170/2024. La sentenza presupposta era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza presupposta, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di novanta giorni decorrente dall'istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e disporre, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la sentenza posta in esecuzione è passata in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e permane l'inadempimento dell'amministrazione obbligata.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza presupposta entro un termine specifico, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- Il difensore munito del diritto alla distrazione delle spese è legittimato a promuovere l'ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza posta in esecuzione.
Come è indicizzato
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