Ordinanza n. 3877/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione del minore alla classe terza per l’anno scolastico 2025/2026 e atti dello scrutinio finale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione del Consiglio di classe che aveva disposto la non ammissione del minore alla classe successiva, deducendo l’illegittimità degli atti in relazione alla situazione di handicap del figlio. In particolare, ha lamentato l’insufficiente assegnazione del sostegno scolastico, pari a sole otto ore settimanali nonostante le diverse indicazioni contenute nel PEI relativo all’anno scolastico 2024/2025, nonché la mancata o insufficiente attribuzione dell’assistenza specialistica ritenuta necessaria. È stata chiesta anche l’ammissione del minore alla classe terza.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo necessari, ai fini della decisione e della verifica della persistenza dell’interesse a ricorrere, aggiornati chiarimenti sull’andamento dell’anno scolastico 2025/2026 nel periodo successivo alla documentazione depositata dall’amministrazione il 22 gennaio 2026, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione scolastica. Questa dovrà depositare chiarimenti documentati entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La discussione è stata rinviata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. La precedente tutela cautelare aveva consentito l’ammissione con riserva del minore alla frequenza dell’anno scolastico successivo, ma l’ordinanza in esame non stabilisce l’esito definitivo della controversia.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, par. 1, lett. f)
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.
d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5
Richiamato come base per l’omissione delle generalità e degli elementi identificativi nella diffusione del provvedimento.
d.lgs. 196/2003, art. 2-septies
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro la non ammissione scolastica di un alunno con disabilità, l’anno scolastico oggetto della controversia è prossimo alla conclusione, il giudice può disporre l’acquisizione di aggiornati chiarimenti documentati sull’andamento della frequenza e degli adempimenti scolastici, anche per verificare la persistenza dell’interesse al ricorso.
- La valutazione della persistenza dell’interesse a ricorrere può richiedere l’acquisizione d’ufficio di informazioni sopravvenute relative alla situazione scolastica dell’alunno, prima della definizione del merito.
- L’ammissione con riserva disposta in sede cautelare non definisce il merito della controversia e non impedisce al giudice di svolgere ulteriori accertamenti istruttori sull’attualità dell’interesse e sugli effetti della situazione scolastica sopravvenuta.
Come è indicizzato
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