Cassazione Penale, Sentenza n. 7495/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'appello era inammissibile per mancato deposito della dichiarazione/eletto di domicilio e per l'assenza di un richiamo specifico nella comparsa di impugnazione; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza di inammissibilità dell'appello contro la sentenza di condanna di primo grado, lamentando che risultava agli atti del giudizio l'elezione di domicilio presso il difensore e che quindi l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'inammissibilità fosse fondata sul mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., e sulla mancanza nell'atto d'appello di un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/eleggione tale da consentire l'immediata individuazione del luogo di notificazione secondo il criterio indicato dalle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 15/2024). L'intestazione con la sola residenza dell'imputato è stata ritenuta insufficiente.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 150 del 2023; successivamente abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024)
La norma impone, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio della parte privata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; le Sezioni Unite hanno precisato che è tuttavia sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/eleggione e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
d.lgs. n. 150 del 2023
art. 33, comma 1, lett. d (introduttivo dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p.)
Norma che ha introdotto l'onere collaborativo della parte privata in vista dell'impugnazione, finalizzato a rendere più agevole e certa la notificazione.
legge 9 agosto 2024, n. 114
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (effetto temporale: la disciplina si applica solo alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024)
Ha limitato la vigenza della disposizione, rilevante per stabilire se l'obbligo di deposito fosse applicabile al caso concreto.
Informazione provvisoria Sezioni Unite n. 15/2024
esito udienza 24 ottobre 2024
Interpretazione di coordinamento secondo cui è sufficiente che l'impugnazione riporti un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, per permettere l'immediata identificazione del luogo di notifica.
Massime di principio
- Se la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è applicabile al caso (periodo temporale di vigenza), l'omissione del deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio può comportare l'inammissibilità dell'appello.
- È possibile ottemperare all'onere attraverso due modalità alternative: (a) deposito della dichiarazione/eleggione di domicilio, oppure (b) inserire nell'atto di impugnazione un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/eleggione e indicare la sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata identificazione per le notificazioni.
- La sola indicazione della residenza dell'imputato nell'intestazione dell'atto di impugnazione è insufficiente a sostituire il deposito della dichiarazione o un richiamo specifico alla stessa.
- Il difensore, per evitare il rischio di inammissibilità, dovrebbe sempre o depositare la dichiarazione/eleggere domicilio nell'atto di impugnazione, o richiamare esplicitamente nel testo dell'impugnazione la dichiarazione/eleggione preesistente indicando dove si trova nel fascicolo.
- Prima di proporre impugnazioni, verificare sempre la vigenza o meno della disposizione (eventuali abrogazioni o termini di applicazione temporale) e, in caso di dubbi, attivare subito l'adempimento formale per non incorrere in inammissibilità.
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