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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7495/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'appello era inammissibile per mancato deposito della dichiarazione/eletto di domicilio e per l'assenza di un richiamo specifico nella comparsa di impugnazione; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza di inammissibilità dell'appello contro la sentenza di condanna di primo grado, lamentando che risultava agli atti del giudizio l'elezione di domicilio presso il difensore e che quindi l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'inammissibilità fosse fondata sul mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., e sulla mancanza nell'atto d'appello di un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/eleggione tale da consentire l'immediata individuazione del luogo di notificazione secondo il criterio indicato dalle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 15/2024). L'intestazione con la sola residenza dell'imputato è stata ritenuta insufficiente.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 150 del 2023; successivamente abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024)

    La norma impone, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio della parte privata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; le Sezioni Unite hanno precisato che è tuttavia sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/eleggione e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.

  • d.lgs. n. 150 del 2023

    art. 33, comma 1, lett. d (introduttivo dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p.)

    Norma che ha introdotto l'onere collaborativo della parte privata in vista dell'impugnazione, finalizzato a rendere più agevole e certa la notificazione.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (effetto temporale: la disciplina si applica solo alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024)

    Ha limitato la vigenza della disposizione, rilevante per stabilire se l'obbligo di deposito fosse applicabile al caso concreto.

  • Informazione provvisoria Sezioni Unite n. 15/2024

    esito udienza 24 ottobre 2024

    Interpretazione di coordinamento secondo cui è sufficiente che l'impugnazione riporti un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, per permettere l'immediata identificazione del luogo di notifica.

Massime di principio

  • Se la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è applicabile al caso (periodo temporale di vigenza), l'omissione del deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio può comportare l'inammissibilità dell'appello.
  • È possibile ottemperare all'onere attraverso due modalità alternative: (a) deposito della dichiarazione/eleggione di domicilio, oppure (b) inserire nell'atto di impugnazione un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/eleggione e indicare la sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata identificazione per le notificazioni.
  • La sola indicazione della residenza dell'imputato nell'intestazione dell'atto di impugnazione è insufficiente a sostituire il deposito della dichiarazione o un richiamo specifico alla stessa.
  • Il difensore, per evitare il rischio di inammissibilità, dovrebbe sempre o depositare la dichiarazione/eleggere domicilio nell'atto di impugnazione, o richiamare esplicitamente nel testo dell'impugnazione la dichiarazione/eleggione preesistente indicando dove si trova nel fascicolo.
  • Prima di proporre impugnazioni, verificare sempre la vigenza o meno della disposizione (eventuali abrogazioni o termini di applicazione temporale) e, in caso di dubbi, attivare subito l'adempimento formale per non incorrere in inammissibilità.

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