Cassazione Civile, Ordinanza n. 30723/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo a IRAP, IRES e IVA per l'anno 2012, emesso all'esito di una rettifica fondata, da un lato, sulla delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'atto e, dall'altro, su una ricostruzione presuntiva dei ricavi mediante percentuali di ricarico. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario privo di qualifica dirigenziale richiedesse una delega specifica, nominativa e allegata all'atto, non surrogabile da meri ordini di servizio. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 39, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, lamentando che la percentuale di ricarico del 153% fosse stata determinata senza adeguata motivazione e senza considerare la natura alimentare, anche deteriorabile, di parte dei prodotti, con conseguente incongruità del criterio usato per imputare maggiori ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla sottoscrizione dell'avviso, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la delega di firma nell'organizzazione interna dell'ufficio può essere validamente conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di una delega nominativa o temporalmente determinata allegata all'atto, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato. Quanto alla percentuale di ricarico, ha affermato che la determinazione presuntiva deve essere coerente con la natura e le caratteristiche dei beni e, per merci eterogenee come i prodotti alimentari, può essere corretto il ricorso a una media ponderale; nella specie la CTR aveva logicamente valorizzato che il ricarico del 153,50% era stato costruito in contraddittorio con il contribuente e che quest'ultimo non aveva indicato un criterio alternativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese processuali e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega di firma può essere validamente conferita nell'organizzazione interna anche mediante ordini di servizio, senza necessità di una specifica delega nominativa allegata all'atto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge civile e tributaria invocato dalla ricorrente per entrambe le censure.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare vizi di motivazione/nullità della sentenza, ma la Corte esamina le doglianze nel merito e le reputa infondate.
art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento induttivo fondato anche su presunzioni, purché l'elaborazione del ricarico sia coerente con i beni e con i dati disponibili.
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base normativa dell'accertamento IVA fondato su presunzioni e ricostruzione dei ricavi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore versamento.
Massime di principio
- La delega di firma dell'avviso di accertamento, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, può essere validamente conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di una delega nominativa o di una specifica indicazione temporale allegata all'atto, purché sia verificabile la riferibilità della firma al soggetto delegato.
- L'accertamento fondato su percentuali di ricarico deve essere costruito con criteri coerenti con la natura e le caratteristiche dei beni venduti; se la merce è eterogenea, la scelta del criterio di media aritmetica semplice o ponderale deve essere effettuata in base alla struttura del campione e alla tipologia dei prodotti.
- Il contribuente che contesti la percentuale di ricarico non può limitarsi a denunciare l'incongruità del dato, ma deve indicare elementi concreti o un metodo alternativo idoneo a confutare la ricostruzione presuntiva dell'ufficio, specie quando il valore è stato formato in contraddittorio.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione dell'accertamento presuntivo è infondata quando la sentenza impugnata dia conto della coerenza del criterio adottato e del contraddittorio con il contribuente.
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