Cassazione Penale, Sentenza n. 38206/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava al riconoscimento, in executivis, dell'attenuante della "lieve entità del fatto" ex art. 311 c.p. applicabile al reato di estorsione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023. Branchi contestava che la sua condotta fosse di notevole offensività: sosteneva episodicità, azione diretta verso un unico assistito, utilizzo di mezzi sostanzialmente legali, assenza di minacce dirette, mancato profitto illecito nella maggior parte dei casi e sproporzione della pena rispetto al fatto, con conseguente violazione del principio rieducativo e impedimenti all'accesso a misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la lieve entità in considerazione della pluralità di vittime, dell'uso di documentazione non genuina, dell'avvio sistematico di procedure esecutive multiple, della rilevante dimensione economica della vicenda e della determinazione dell'agente. La cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito coerente e non manifestamente illogica; Branchi è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 311 cod. pen.
L'attenuante della lieve entità del fatto si applica valutando il fatto nel suo insieme e può essere operativa anche per il delitto di estorsione in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023; non è configurabile se la lieve entità difetta rispetto all'evento, alla natura, ai mezzi, alle modalità, o all'entità del danno/pericolo
art. 629 cod. pen.
La Corte costituzionale (sent. n. 120/2023) ha dichiarato incostituzionale la disciplina nella parte in cui non prevedeva la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto di estorsione risulti di lieve entità
Sentenza Corte costituzionale n. 120 del 15/06/2023
Ha permesso l'applicazione dell'attenuante ex art. 311 anche al reato di estorsione, riconoscendo la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità, richiedendo però una valutazione complessiva e non meramente formalistica
art. 27 Cost.
Principio rieducativo della pena evocato dal ricorrente quale parametro di proporzionalità, ma la Corte ha ritenuto che la pena inflitta fosse commisurata alle concrete caratteristiche della fattispecie
art. 656 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'impossibilità di sospendere l'esecuzione; la Corte non ha ritenuto che le argomentazioni addotte bastassero a modificare la valutazione sulla lieve entità
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato come causa di ostatività all'ammissione a misure alternative; la questione è stata sollevata dal ricorrente ma non ha inciso sulla decisione favorevole al rigetto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- L'attenuante della lieve entità ex art. 311 c.p. va valutata sul fatto nel suo complesso: non basta la modesta entità economica di singoli atti se sussiste sistematicità o pluralità di condotte.
- La ripetitività, la sistematicità delle condotte e l'esistenza di più vittime sono elementi fortemente ostativi al riconoscimento della lieve entità.
- L'assenza di minacce esplicite o l'uso di metodi formalmente legali non garantiscono di per sé il riconoscimento dell'attenuante se la condotta complessiva è organizzata e produttiva di pregiudizio.
- La valutazione sulla lieve entità e sulla proporzionalità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo se emergono motivazioni illogiche, contraddittorie o insufficienze argomentative manifeste.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023 ha aperto la possibilità di applicare l'attenuante anche per l'estorsione, ma non elimina la necessità di una concreta valutazione fattuale e contestuale che possa dimostrare il ridotto disvalore del fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38125/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38127/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38128/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38129/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38130/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38131/2024 del 17/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →