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Sentenza

Sentenza n. 2233/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) della delibera di disimpegno di Invitalia s.p.a., protocollo NIT20006681 - CUP C85H25005410008; b) della nota di Invitalia s.p.a. in data 23 dicembre 2025, di comunicazione del provvedimento impugnato sub a); c) di ogni altro atto preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per l’interesse della ricorrente;

Giustizia amministrativa202601299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di decadenza dalla domanda di agevolazioni e disimpegno dell'intero importo delle agevolazioni concesse, motivata dall'accertamento di un'irregolarità contributiva, nonché la relativa comunicazione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (soggetti concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società beneficiaria ha impugnato la delibera di Invitalia che, dopo una precedente concessione delle agevolazioni, ha disposto la decadenza della domanda e il disimpegno dell'intero importo concesso, perché nei controlli propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento era emersa un'irregolarità contributiva. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile questione di difetto di giurisdizione, assegnando alla ricorrente un termine per presentare osservazioni. La controversia riguarda la legittimità della perdita del beneficio dopo la sua concessione, in relazione alla verifica dell'osservanza dei requisiti e degli obblighi gravanti sulla beneficiaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto decisivo che l'agevolazione fosse già stata concessa con precedente delibera e che l'atto impugnato incidesse sulla fase attuativa ed esecutiva del rapporto, verificando l'esistenza di un requisito contributivo senza lasciare all'amministrazione margini di valutazione discrezionale collegati alla tutela dell'interesse pubblico. In tale fase la posizione della beneficiaria è qualificata come diritto soggettivo, non come interesse legittimo. Il TAR ha precisato che la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo l'articolo 11 c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.m. 4 dicembre 2020

    Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario, da stipularsi entro i termini indicati nel provvedimento di cui all’art. 7, comma 2

    La disciplina distingue la concessione delle agevolazioni dalla successiva erogazione mediante contratto di finanziamento, rilevante per individuare la fase attuativa del rapporto.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiamato nel quadro del riparto di giurisdizione sulle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, secondo la qualificazione della situazione soggettiva azionata.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a finanziamenti pubblici agevolativi, quando il beneficio sia già stato concesso e la sua perdita dipenda dall'accertamento della carenza di requisiti o dall'inadempimento di obblighi gravanti sul beneficiario, la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Dopo la concessione del finanziamento, la verifica amministrativa dell'osservanza di condizioni e obblighi puntualmente stabiliti dalla disciplina dell'agevolazione, senza margini di discrezionalità nella ponderazione dell'interesse pubblico, incide su una posizione di diritto soggettivo del beneficiario.
  • La giurisdizione amministrativa sulle agevolazioni pubbliche sussiste, in via generale, per le controversie riguardanti la fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio oppure l'annullamento o la revoca fondati su vizi di legittimità o su un contrasto originario con il pubblico interesse; non sussiste, invece, quando la perdita del beneficio dipenda da inadempienze del beneficiario nella fase successiva alla concessione.
  • La declinatoria di giurisdizione non preclude la tutela, poiché la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel rispetto della disciplina sulla translatio iudicii prevista dall'articolo 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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