Cassazione Civile, Ordinanza n. 33400/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta contro avvisi di intimazione. Secondo la CTR, gli atti non potevano essere contestati senza impugnare congiuntamente anche gli atti presupposti. Con i primi tre motivi di ricorso, denunciando violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 113 c.p.c., la ricorrente ha sostenuto che l’impugnazione degli avvisi di intimazione era invece ammissibile anche solo per far valere la mancata rituale notificazione delle cartelle presupposte, asseritamente non notificate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi, richiamando il principio per cui, in materia di riscossione, l’omessa notificazione dell’atto presupposto integra un vizio procedurale che si riverbera sull’atto consequenziale. Il contribuente può scegliere di impugnare solo l’atto consequenziale deducendo il vizio di notifica dell’atto presupposto, oppure impugnare cumulativamente anche quest’ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se vi sia stata o meno la rituale notifica delle cartelle presupposte e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente al contribuente di impugnare l’atto consequenziale deducendo il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, oppure di impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto non notificato
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la decisione ruota soprattutto sull’art. 19, comma 3
è richiamato tra le norme asseritamente violate dalla sentenza impugnata
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, l’omessa notificazione di un atto presupposto determina un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.
- Il contribuente può limitarsi a impugnare l’atto consequenziale deducendo il difetto di notifica dell’atto presupposto, senza essere tenuto a impugnare necessariamente anche quest’ultimo.
- Se il contribuente contesta solo la mancata notifica dell’atto presupposto, il giudice deve verificare esclusivamente l’effettiva sussistenza di tale vizio; se invece vengono contestati anche i vizi dell’atto presupposto, la decisione deve investire la pretesa tributaria nella sua interezza.
- L’interpretazione della domanda del contribuente è decisiva per stabilire se il giudizio riguardi la sola nullità dell’atto consequenziale o la fondatezza complessiva della pretesa fiscale.
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