Cassazione Penale, Sentenza n. 4790/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione a decreto penale di condanna (reato ex art. 640 c.p.) notificato il 12/5/2023, presentata dal difensore mediante deposito a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Tribunale di Catania. Il GIP ha dichiarato l'opposizione inammissibile sostenendo che la modalità di deposito non era conforme agli artt. 582 e 583 c.p.p. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per violazione degli artt. 582 c.p.p. e dell'art. 87-bis del d.lgs. 150/2022 (introdotto dall'art. 5-quinquies della L. 199/2022), sostenendo che tale disposizione transitoria consente il deposito via PEC fino all'operatività piena del processo penale telematico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo. La Corte ha motivato che l'art. 5-quinquies del D.L. 162/2022 (L. di conversione 199/2022) ha inserito nel d.lgs. 150/2022 l'art. 87-bis, che in via transitoria consente il deposito con valore legale mediante invio da indirizzo PEC iscritto nel registro generale degli indirizzi elettronici verso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi. La Corte ha inoltre ricordato i requisiti per l'atto informatico di impugnazione: sottoscrizione digitale e indicazione degli allegati, con trasmissione degli allegati in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Conseguentemente, il deposito via PEC effettuato dal difensore doveva ritenersi ammissibile nel periodo transitorio.
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen.
Norma che disciplinava il deposito cartaceo dell'atto di impugnazione; la Corte riconosce che tale modalità resta valida ma, nel periodo transitorio, può coesistere con il deposito via PEC ai sensi dell'art. 87-bis.
art. 583 cod. proc. pen.
Richiamato dal GIP come parametro procedurale per la forma dell'impugnazione; la Cassazione ha ritenuto opportuno valutare la nuova disciplina transitoria che autorizza il deposito PEC.
art. 87-bis del d.lgs. 150/2022
sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti per tutti gli atti, i documenti e le istanze ... è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici ... Il deposito ... deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia
Disposizione transitoria che autorizza il deposito degli atti via PEC fino all'operatività dei regolamenti sul processo penale telematico; richiede che l'atto informatico sia sottoscritto digitalmente e che gli allegati siano trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente per conformità.
art. 5-quinquies D.L. 162/2022 (conv. L. 199/2022)
Norma che ha inserito l'art. 87-bis nel d.lgs. 150/2022, determinando la facoltà transitoria di deposito via PEC.
art. 111-bis cod. proc. pen.
Riferimento al futuro sistema di deposito telematico che sarà pienamente operativo con i regolamenti attuativi; l'art. 87-bis opera fino a quell'entrata in vigore.
art. 7 del Regolamento (D.M. 21/2/2011 n.44)
Individua il registro generale degli indirizzi elettronici; la Corte richiama l'obbligo di utilizzare l'indirizzo PEC iscritto nel registro per il deposito con valore legale.
Massime di principio
- In periodo transitorio (fino all'entrata in vigore dei regolamenti sul processo penale telematico) l'impugnazione può essere depositata alternativamente in forma cartacea in cancelleria o tramite PEC all'indirizzo istituzionale, purché inviata dall'indirizzo PEC iscritto nel registro generale e diretta agli indirizzi PEC ufficiali degli uffici giudiziari.
- L'atto di impugnazione in forma informatica deve essere sottoscritto digitalmente e indicare gli allegati; gli allegati devono essere trasmessi in copia informatica per immagine e sottoscritti digitalmente per conformità all'originale, per evitare questioni di ammissibilità formale.
- Prima di affidarsi a una modalità di deposito telematico verificare lo stato normativo e regolamentare (se i regolamenti attuativi sono già pubblicati o meno) e seguire le indicazioni pubblicate dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati sul portale dei servizi telematici.
- Se un giudice dichiara inammissibile un ricorso per vizi formali riguardanti il deposito via PEC, è possibile impugnare l'ordinanza facendo valere le disposizioni transitorie; la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza se ritiene che la modalità PEC fosse ammessa dalla disciplina transitoria.
- Per minimizzare i rischi procedurali, il difensore dovrebbe sempre: (a) inviare dalla PEC iscritta nel registro generale; (b) indirizzare la PEC agli indirizzi ufficiali pubblicati; (c) assicurare la firma digitale e l'elenco degli allegati; (d) conservare ricevute e ricevute di deposito telematico quale prova dell'avvenuto invio.
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