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Sentenza

Sentenza n. 5215/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato il provvedimento comunale di determinazione del contributo alla retta di ricovero in casa di riposo e le connesse disposizioni regolamentari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiaria disabile)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della compartecipazione comunale alla retta di ricovero di una persona anziana riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Il Comune aveva incluso l’indennità di accompagnamento nel reddito rilevante ai fini del calcolo del contributo e aveva applicato una retta alberghiera di riferimento standardizzata pari a 60 euro giornalieri, anziché la retta effettivamente praticata dalla struttura, pari a 62 euro. Il TAR aveva annullato sia il provvedimento individuale sia le disposizioni regolamentari comunali poste a suo fondamento. Il Comune ha proposto appello deducendo, in sintesi: 1) che la condizione della beneficiaria dovesse essere ricondotta all’anzianità, e non alla disabilità, con conseguente applicazione di una diversa disciplina assistenziale; 2) che il Comune potesse utilizzare, oltre all’ISEE, ulteriori parametri economici, incluso il computo dell’indennità di accompagnamento, anche per garantire l’equilibrio finanziario dell’ente; 3) che fosse legittima la predeterminazione regolamentare di una retta standardizzata, necessaria a fissare un limite certo alla spesa e a consentire previsioni di bilancio attendibili. L’appellata ha eccepito anche la carenza di specificità dei motivi d’appello, in quanto meramente reiterativi delle censure già respinte dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha ritenuto che le contestazioni relative all’inesatta esecuzione della sentenza di primo grado appartenessero eventualmente alla sede dell’ottemperanza e non incidessero sull’interesse del Comune a coltivare l’appello. Il primo motivo è stato dichiarato privo della necessaria specificità ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., perché si limitava a riproporre gli argomenti già esaminati e respinti dal TAR; il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito. La certificazione della condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 prescinde dalla causa della patologia e non consente di distinguere, ai fini della compartecipazione alla retta, tra disabilità dovuta all’età e disabilità dovuta ad altre cause. Il secondo motivo è stato respinto. L’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, convertito dalla legge n. 89/2016, esclude dal calcolo dell’ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla condizione di disabilità; l’indennità di accompagnamento non può quindi essere computata, neppure indirettamente, come indice della capacità contributiva del beneficiario. L’ISEE costituisce inoltre il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi delle prestazioni sociali agevolate rientranti nei livelli essenziali, ferma la possibilità di considerare esigenze di equilibrio finanziario nei limiti e secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza. Il terzo motivo è stato respinto perché non superava la motivazione analitica del TAR e perché la predeterminazione forfetaria della retta, non sostenuta da adeguata istruttoria e non correlata alla retta effettiva della struttura, perseguiva esigenze di semplificazione e contenimento della spesa incompatibili con l’effettività della tutela dei soggetti fragili. Le esigenze di bilancio non consentono di subordinare la cura effettiva delle persone disabili a previsioni finanziarie standardizzate; l’amministrazione deve invece svolgere un’adeguata istruttoria e dimostrare concretamente l’eventuale assoluta indisponibilità delle risorse necessarie. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Il motivo d’appello deve contenere specifiche ragioni di critica alla sentenza impugnata; la mera reiterazione degli argomenti già dedotti e respinti in primo grado non soddisfa il requisito di specificità.

  • art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito dalla legge n. 89/2016

    I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari […] connessi alla condizione di disabilità […] non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE

    L’indennità di accompagnamento, in quanto trattamento connesso alla disabilità, non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE e non può essere computata neppure indirettamente come indice della capacità contributiva del beneficiario.

  • art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013

    prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età

    La disciplina ISEE per le prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone maggiorenni non consente ai Comuni di introdurre una distinzione regolamentare, ai fini considerati, tra persone anziane e persone disabili.

  • allegato 3 d.P.C.M. n. 159/2013

    Invalidi civili ultrasessantacinquenni; Disabilità grave

    Ai fini ISEE, gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con le condizioni indicate sono ricondotti alla categoria della disabilità grave.

  • art. 3, comma 3, legge n. 104/1992

    portatore di handicap in situazione di gravità

    La certificazione della condizione di handicap grave costituisce elemento dirimente ai fini della qualificazione della posizione assistenziale e prescinde dalla correlazione della patologia con l’età.

  • art. 6, comma 4, legge n. 328/2000

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, senza consentire il superamento dei limiti derivanti dalla disciplina statale dell’ISEE e dei livelli essenziali.

  • art. 119 Cost.

    Il richiamo all’autonomia finanziaria e all’equilibrio di bilancio non legittima il computo dell’indennità di accompagnamento né la compressione dell’effettività delle prestazioni socio-assistenziali.

  • art. 81 Cost.

    L’obbligo di copertura finanziaria delle spese costituisce un vincolo per l’organizzazione finanziaria pubblica, ma non può essere utilizzato per giustificare la violazione dei diritti costituzionali o per impedire al giudice di applicare la disciplina vigente.

  • artt. 183 e 191 d.lgs. n. 267/2000

    L’erogazione delle prestazioni assistenziali deve essere coordinata con le regole contabili dell’ente locale; tuttavia, il Comune che invochi l’indisponibilità delle risorse deve dimostrare concretamente di non disporre in assoluto di risorse appostabili a tale finalità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, devono essere oscurate le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La diffusione del provvedimento deve rispettare la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Rileva quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina della compartecipazione comunale alle prestazioni socio-sanitarie, una persona ultrasessantacinquenne certificata come portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 non può essere distinta, in ragione della sola età o della presunta origine anagrafica delle patologie, da una persona disabile di età inferiore; la qualificazione normativa della disabilità prescinde dalla causa della patologia.
  • L’indennità di accompagnamento, quale trattamento indennitario connesso alla condizione di disabilità, non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE ai sensi dell’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 e non può essere computata neppure indirettamente come indice della capacità contributiva del beneficiario nella determinazione della compartecipazione alla retta socio-sanitaria.
  • L’ISEE costituisce il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi delle prestazioni sociali agevolate riconducibili ai livelli essenziali; il Comune non può introdurre, mediante regolamento, criteri economici che aumentino tale compartecipazione attraverso il computo di trattamenti assistenziali esclusi dalla disciplina statale.
  • Le esigenze di equilibrio finanziario dell’ente locale non consentono di comprimere il nucleo effettivo delle prestazioni socio-assistenziali dovute alle persone disabili né di subordinare la loro erogazione a criteri standardizzati di contenimento della spesa. L’amministrazione che invochi l’insufficienza delle risorse deve dimostrare specificamente l’assoluta indisponibilità di risorse destinabili alla prestazione.
  • La determinazione forfetaria della retta di riferimento utilizzata per calcolare la compartecipazione comunale è illegittima se non è sorretta da adeguata istruttoria, da criteri oggettivi e da analisi comparative dei costi, soprattutto quando si discosta dalla retta effettivamente applicata dalla struttura ospitante.
  • Nel giudizio d’appello, la mera riproposizione o ampliamento degli argomenti già dedotti in primo grado, senza una critica specifica alle rationes decidendi della sentenza impugnata, viola l’art. 101, comma 1, c.p.a. e rende il motivo privo di specificità.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieRegolamenti e atti amministrativi generaliAppelloSpese di lite
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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