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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6169/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società creditrice notificava alla cooperativa debitrice, il 30 luglio 2015, un precetto fondato su un titolo esecutivo giudiziale. La debitrice aveva dapprima proposto, entro venti giorni, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., lamentando che il precetto non indicava la data di notificazione del titolo; quel giudizio, iscritto al Tribunale di Velletri, risultava ancora pendente. Dopo il pignoramento, la debitrice presentava una seconda opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, poi proseguita nella fase di merito a cognizione piena. In tale giudizio riproponeva la contestazione formale già formulata e contestava inoltre l’importo intimato, in particolare gli interessi, mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2689/2016 pubblicata il 7 settembre 2016, accoglieva nel merito l’opposizione agli atti esecutivi e dichiarava assorbita quella all’esecuzione. La società creditrice ricorreva per cassazione con due motivi, denunciando la violazione degli artt. 617 e 480 c.p.c. La cooperativa proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa pronuncia sulla contestazione relativa agli interessi e invocando la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002.

La decisione

La Cassazione ha rilevato che la seconda opposizione riproponeva effettivamente la censura formale sul precetto già dedotta nel primo giudizio, tuttora pendente. La domanda ex art. 617 c.p.c. non poteva quindi essere nuovamente trattata: la Corte ha cassato senza rinvio la decisione di merito su tale opposizione, rilevando d’ufficio il vizio processuale. Ha invece ritenuto che non sussistesse un impedimento alla trattazione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., concernente l’importo intimato e gli interessi; tale domanda non doveva essere dichiarata assorbita, ma esaminata nel merito. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Velletri perché decida la sola opposizione all’esecuzione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale è stato accolto parzialmente per quanto di ragione; non è stata decisa nel merito la contestazione sugli interessi.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Dunque, in base agli enunciati principi, il giudizio relativo all’opposizione agli atti esecutivi reiterato unitamente alla nuova opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, non avrebbe potuto trovare svolgimento.

    La domanda di opposizione agli atti esecutivi già proposta e ancora pendente non può essere nuovamente trattata in un successivo giudizio, anche se la reiterazione è proposta insieme a una distinta opposizione all’esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    Al contrario, nessun impedimento processuale sussisteva in relazione allo svolgimento del giudizio di opposizione all’esecuzione, il quale avrebbe dovuto essere istruito e deciso nel merito dal tribunale.

    La pendenza di un precedente giudizio relativo alla ripetuta opposizione agli atti esecutivi non impedisce la trattazione dell’autonoma opposizione all’esecuzione, che deve essere istruita e decisa nel merito.

  • art. 382 c.p.c.

    nell’ipotesi di riproposizione della medesima domanda davanti ad altro giudice, configurandosi un caso nel quale il processo non può trovare svolgimento, qualora la preclusione non sia stata rilevata in sede di merito e la relativa questione venga denunciata in sede di legittimità, sussiste un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza inficiata da tale vizio, ex art. 382 c.p.c.

    La riproposizione della stessa domanda mentre il relativo giudizio è ancora pendente determina un impedimento processuale rilevabile anche in cassazione; se la sentenza di merito ha deciso quella domanda, la cassazione avviene senza rinvio, secondo l’art. 382 c.p.c.

  • art. 273 c.p.c.

    il principio può trovare ovviamente applicazione anche in caso di riproposizione della medesima domanda davanti al medesimo ufficio giudiziario, laddove non sia stata disposta, come nella specie, la riunione ai sensi dell’art. 273 c.p.c. ed il vizio processuale è comunque rilevabile di ufficio

    Il divieto processuale di svolgimento della domanda riproposta opera anche quando i giudizi pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, se non è stata disposta la riunione, e il relativo vizio è rilevabile d’ufficio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    nell’ipotesi di riproposizione della medesima domanda davanti ad altro giudice, configurandosi un caso nel quale il processo non può trovare svolgimento, qualora la preclusione non sia stata rilevata in sede di merito e la relativa questione venga denunciata in sede di legittimità, sussiste un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza inficiata da tale vizio, ex art. 382 c.p.c.

    La decisione di merito resa su una domanda che non poteva essere nuovamente trattata per la pendenza del precedente giudizio è viziata da error in procedendo denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • La riproposizione della medesima domanda mentre è ancora pendente il giudizio preventivamente instaurato sulla stessa controversia non può essere trattata come una nuova domanda; il relativo impedimento processuale è rilevabile d’ufficio anche quando entrambi i giudizi pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, se non è stata disposta la riunione.
  • Se il giudice di merito decide una domanda che non poteva trovare svolgimento per la pendenza di un precedente giudizio sulla stessa controversia, la sentenza è viziata da error in procedendo e va cassata senza rinvio quanto a tale domanda.
  • La reiterazione in un giudizio successivo di un’opposizione agli atti esecutivi già pendente non preclude l’esame di una distinta opposizione all’esecuzione proposta nello stesso giudizio: quest’ultima deve essere autonomamente istruita e decisa nel merito, e non dichiarata assorbita per la sola ragione della riproposizione dell’altra domanda.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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