Cassazione Civile, Ordinanza n. 18375/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché non constava l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso. Il controricorrente ha resistito con controricorso. Dalla motivazione emerge che non risultava l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; è stata ritenuta irrilevante la circostanza che il difensore della controparte fosse nel frattempo cancellato dall'albo. In conseguenza di ciò, la Corte ha disposto l'estinzione del giudizio di cassazione e la condanna del ricorrente alle spese in favore del controricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio, ma non elimina automaticamente la condanna alle spese se la rinuncia non risulta accettata dalla controparte.
- Ai fini della regolazione delle spese, la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente mantiene ferma la soccombenza del ricorrente rinunciante.
- La eventuale cancellazione dall'albo del difensore della parte resistente non vale, da sola, come accettazione della rinuncia al ricorso.
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