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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16976/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato per cassazione l'ordinanza del 28/09/2022 del Tribunale di Benevento che, nel procedimento penale a carico di Vernillo (reati di cui agli artt. 489, 477, 482 c.p.), aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché procedesse alla rinotificazione dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., ritenendo che non vi fosse prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il PM ha censurato l'ordinanza come "abnorme", deducendo che l'avviso ex art. 415 bis era stato regolarmente notificato il 9/6/2020 tramite servizio postale, conformemente alle disposizioni emergenziali (art. 108 D.L. n.18/20 e successiva modifica), e che il difensore era stato nominato dall'imputato anteriormente alla notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro 15 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza (data udienza 28/09/2022), mentre il PM ha depositato l'atto il 20/10/2022, oltre il termine. La Corte ha richiamato il principio secondo cui anche i provvedimenti "abnormi" sono soggetti ai termini ordinari di impugnazione salvo vizi così radicali da colpire l'esistenza stessa del provvedimento. Ha inoltre precisato che il termine decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto la conoscenza legale o effettiva del provvedimento e che la pronuncia resa in udienza alla presenza del rappresentante dell'ufficio requirente fa decorrere il termine, indipendentemente dal fatto che il PM fosse rappresentato da magistrato onorario.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma disciplinante l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; il giudice aveva ritenuto non provata la conoscenza dell'avviso da parte dell'imputato e aveva ordinato la rinotificazione.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini per proporre il ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato il termine di quindici giorni per impugnare i provvedimenti monocratici.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di decadenze e ammissibilità delle impugnazioni; la giurisprudenza ricorda che anche i provvedimenti abnormi sono soggetti ai termini ordinari salvo vizi radicali.

  • art. 108 D.L. n. 18/2020 (misure emergenziali sulla notifica)

    Norma che, nella fase emergenziale, ha consentito modalità semplificate di notificazione (es. assenza di sottoscrizione del destinatario sulla relata). Il PM ha invocato tale disciplina per sostenere la regolarità della notifica eseguita tramite servizio postale.

  • art. 46 D.L. n. 34/2020 (modifiche emergenziali alle notifiche)

    Ulteriore modifica normativa citata a supporto della regolarità della notifica durante il periodo pandemico.

  • art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n. 137 (convertito)

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; citata nel procedimento di esame del ricorso.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione contro provvedimenti "abnormi" sono soggetti ai termini ordinari di impugnazione: vanno proposti entro i termini di legge (di regola 15 giorni per le ordinanze rese in udienza).
  • Il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza legale o, in mancanza, effettiva del provvedimento; se la decisione è pronunciata in udienza alla presenza del rappresentante dell'ufficio requirente, il termine decorre da tale pronuncia anche se il PM è rappresentato da magistrato onorario.
  • Le disposizioni emergenziali sulle notifiche (es. art. 108 D.L. 18/2020) possono giustificare modalità diverse di rilascio della relata, ma la loro valenza difensiva può essere discussa in sede cautelare o di merito: la loro invocazione non esonera dall'osservanza dei termini processuali per le impugnazioni.
  • Se il giudice dispone la restituzione degli atti per rinotificazione, il soggetto interessato può impugnare l'ordinanza per abnormità, ma deve farlo tempestivamente; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Per difendersi efficacemente in casi di contestata notifica, è utile conservare e documentare tutte le prove della notifica e della conoscenza del procedimento (relata, raccomandate, nomina difensore con data certa, altri atti che dimostrino conoscenza) e depositarle tempestivamente in caso di contestazione.

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