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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05366/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Una società aveva commissionato a un'altra la fornitura di due lavacentrifughe industriali. Dopo una diffida ad adempiere e la successiva comunicazione di risoluzione di diritto, la fornitrice aveva agito in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio esatto adempimento, l'inefficacia della risoluzione e il pagamento del saldo prezzo; in subordine, aveva chiesto la risoluzione per inadempimento dell'altra parte e il risarcimento. L'acquirente si era difesa chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione dell'acconto versato e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva ritenuto che vi fossero due distinti contratti, dichiarando la risoluzione di diritto solo per uno dei due e condannando l'acquirente al pagamento del saldo per l'altro. La Corte d'appello aveva rigettato entrambi gli appelli. In Cassazione l'acquirente ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'autonomia contrattuale, sostenendo che vi fosse un unico contratto o comunque un collegamento negoziale; 2) violazione delle norme sulla vendita e sull'adempimento, contestando che la fornitrice avesse legittimamente adempiuto alla consegna, poiché il trasporto fino all'assemblatore sarebbe stato a suo carico e non sarebbe stata provata la conformità e funzionalità del bene; 3) ulteriore violazione delle norme ermeneutiche, censurando la ricostruzione del prezzo e dei rapporti tra offerte e conferma d'ordine; 4) violazione delle norme processuali in tema di prova e motivazione, deducendo che la Corte d'appello aveva rigettato la domanda risarcitoria senza considerare i capitoli di prova testimoniale e la richiesta di CTU, nonché senza adeguata motivazione sul danno da mancata produzione e riprogettazione dell'impianto; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, rispetto alla condanna integrale alle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché diretti a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale e interpretativa del contratto rispetto a quella operata dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente nella parte in cui affermava l'assenza di prova del danno senza confrontarsi con l'articolato capitolato testimoniale e con la richiesta di CTU riproposti in appello; ha quindi dichiarato assorbito il quinto motivo sulle spese. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    invocato per sostenere l'autonomia contrattuale e, in subordine, il collegamento negoziale tra i rapporti dedotti in lite; la Corte ha ritenuto le censure sul punto meramente fattuali e quindi inammissibili

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per contestare l'interpretazione data dai giudici di merito; la Corte ha reputato la doglianza fattuale e inammissibile

  • art. 1363 c.c.

    richiamato insieme agli altri criteri interpretativi del contratto; censura ritenuta inammissibile perché volta a proporre una diversa lettura del contenuto negoziale

  • art. 1364 c.c.

    richiamato per contestare l'estensione dell'interpretazione contrattuale; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura

  • art. 1476 c.c.

    invocato per dedurre l'obbligo del venditore di consegnare il bene conforme al contratto

  • art. 1510 c.c.

    richiamato per sostenere che, nel caso concreto, il venditore non si sarebbe liberato con la semplice rimessione al trasportatore, dovendo curare il trasporto fino al diverso luogo pattuito di consegna

  • art. 1218 c.c.

    invocato per affermare la necessità, a carico del venditore, di provare l'esatto adempimento e la conformità/funzionalità del bene consegnato

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nella domanda subordinata di risoluzione per inadempimento

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato con il quinto motivo per contestare la condanna integrale alle spese di primo grado

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o del contenuto del contratto quando la censura, pur formalmente rubricata come violazione di legge, si risolva nella richiesta di sostituire alla valutazione del giudice di merito una valutazione alternativa.
  • La deduzione di violazione delle norme ermeneutiche contrattuali è inammissibile se non evidenzia un errore di diritto nell'applicazione dei criteri interpretativi, ma mira solo a contestare il risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito.
  • Quando il giudice d'appello rigetta una domanda risarcitoria per difetto di prova, deve dar conto, sia pure sinteticamente, delle principali richieste istruttorie formulate e riproposte, specie se articolate in un numero significativo di capitoli testimoniali e accompagnate da richiesta di CTU; il mero rilievo dell'insufficienza probatoria, senza confronto con tali istanze, può integrare motivazione apparente.
  • Il mancato esame motivato delle istanze istruttorie rilevanti può determinare la cassazione della sentenza nella parte in cui abbia escluso il danno o il nesso eziologico senza adeguata giustificazione.
  • L'assorbimento del motivo sulle spese consegue all'accoglimento del motivo principale che imponga il rinvio della causa per nuovo esame della domanda sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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