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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24331/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un immobile sito in un condominio di Salerno, già interessato da vicende di ricostruzione post-sisma e da un contenzioso con una impresa appaltatrice. L’attuale resistente aveva acquistato la nuda proprietà dell’immobile e, in quanto condomino, era stata chiamata a partecipare alle somme dovute dal condominio in esito a un complesso contenzioso conclusosi con lodo arbitrale e successiva conferma giudiziale. Dopo avere pagato, anche a seguito di transazione e di opposizione agli atti esecutivi, chiese il rimborso ai propri venditori sulla base di una clausola inserita nel contratto di compravendita, stipulato quando la lite con l’impresa era ancora pendente. I venditori, a loro volta, chiamarono in causa i propri danti causa invocando una precedente clausola di garanzia contenuta nell’atto di acquisto del 1994, con cui questi ultimi si erano impegnati a tenere indenni acquirente e aventi causa per gli oneri connessi ai lavori ex legge post-sisma. In appello i chiamati in causa furono condannati a tenere indenni gli originari convenuti solo entro un importo limitato, con interessi legali, e furono compensate le spese. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione della normativa speciale sugli interventi post-sisma e sull’UMI, sostenendo che i contributi statali erano destinati all’unità minima di intervento e non al condominio, sicché non sarebbe stato corretto ritenere esistente un debito a suo carico; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, lamentando che la clausola di garanzia del 1994 fosse stata interpretata in modo non conforme alla comune intenzione delle parti e che, ove letta come ampia e onnicomprensiva, sarebbe nulla per eccessiva genericità/onerosità. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale: con il primo motivo hanno denunciato contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra il mancato pagamento originario e la condanna finale; con il secondo hanno contestato la limitazione della condanna e l’applicazione dei soli interessi legali, chiedendo gli interessi moratori; con il terzo hanno censurato la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo principale ha ritenuto infondata la censura: la disciplina dell’UMI non esclude che, in relazione al contratto di appalto stipulato dall’unità convenzionale per l’esecuzione dei lavori, il pagamento delle somme dovute gravasse sul condominio rappresentato dall’UMI, con conseguente legittimazione dell’appaltatrice ad agire verso i singoli condomini secondo le tabelle millesimali. Sul secondo motivo principale ha dichiarato la doglianza inammissibile per novità, perché il ricorrente non aveva dimostrato che la questione interpretativa della clausola contrattuale fosse stata specificamente devoluta in appello, né indicato l’atto in cui ciò era avvenuto. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché la motivazione della sentenza d’appello era ritenuta comprensibile e logicamente ricostruibile; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché pretendeva un diverso apprezzamento del fatto e non indicava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; il terzo è stato considerato un non motivo, poiché subordinava la censura sulle spese all’eventuale accoglimento del ricorso. Il giudizio si è quindi chiuso con prevalenza della parte resistente sul ricorso principale e del ricorrente sul ricorso incidentale, ma senza effetti sostanziali di accoglimento nel merito.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.

    indicato come rito originario della domanda di rimborso; non viene data una specifica interpretazione

  • art. 15 d.lgs. n. 76/1990

    la norma è letta come disciplina speciale che, per gli immobili danneggiati dal sisma, consente la costituzione convenzionale del condominio/UMI e l’applicazione della disciplina condominiale anche per l’esecuzione delle opere di ricostruzione o riparazione

  • art. 9 legge n. 219/1981

    richiamato dal ricorrente insieme ad altre disposizioni speciali sui contributi post-sisma; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma

  • art. 10 legge n. 219/1981

    richiamato dal ricorrente insieme ad altre disposizioni speciali sui contributi post-sisma; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma

  • art. 10 d.lgs. n. 76/1990

    richiamato dal ricorrente insieme ad altre disposizioni speciali sui contributi post-sisma; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma

  • art. 1362 c.c.

    in materia di interpretazione contrattuale, la doglianza è dichiarata inammissibile per novità, poiché non risultava specificamente devoluta in appello

  • art. 1363 c.c.

    come sopra, richiamato nel motivo ma non esaminato nel merito per difetto di specificità e novità

  • art. 1364 c.c.

    come sopra, richiamato nel motivo ma non esaminato nel merito per difetto di specificità e novità

  • art. 1369 c.c.

    come sopra, richiamato nel motivo ma non esaminato nel merito per difetto di specificità e novità

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia graficamente esistente ma non consenta di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione o presenti un contrasto insanabile tra argomentazioni

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che il vizio ex n. 5 richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e specificamente allegato

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il fatto omesso deve essere storico, principale o secondario, decisivo e dedotto nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone l’onere di specifica allegazione e produzione del fatto e degli atti su cui la censura si fonda

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 91, primo comma, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare che l’eventuale cassazione della decisione sulla domanda principale comporta la caducazione automatica della statuizione sulle spese, sicché la censura autonoma sul punto è un non motivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato; il testo si interrompe prima della conclusione completa

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli interventi post-sisma e alla costituzione convenzionale dell’UMI, la disciplina speciale non esclude l’applicazione della logica condominiale: le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato dall’unità rappresentativa possono gravare sul condominio e ripercuotersi sui singoli partecipanti secondo i criteri millesimali.
  • La circostanza che i contributi pubblici siano materialmente destinati all’UMI non esclude, di per sé, la pretesa dell’appaltatore verso i condomini per il pagamento delle opere eseguite in forza del contratto concluso dall’unità convenzionale.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di fatto non trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta e in quale atto, altrimenti il motivo è inammissibile per novità.
  • La censura per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale richiede che la questione interpretativa sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito e che il ricorrente assolva l’onere di specificità e autosufficienza.
  • Il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio o presenti contrasti insanabili, non già quando il ricorrente prospetti una lettura alternativa degli stessi fatti.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, specificamente allegato e trascritto nei limiti di autosufficienza; non è sufficiente sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Una censura sulle spese di lite è inammissibile quando si limiti a dipendere dall’eventuale accoglimento di altri motivi, poiché l’effetto sulle spese consegue automaticamente alla cassazione della decisione che definisce la controversia principale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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