Cassazione Civile, Ordinanza n. 24331/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un immobile sito in un condominio di Salerno, già interessato da vicende di ricostruzione post-sisma e da un contenzioso con una impresa appaltatrice. L’attuale resistente aveva acquistato la nuda proprietà dell’immobile e, in quanto condomino, era stata chiamata a partecipare alle somme dovute dal condominio in esito a un complesso contenzioso conclusosi con lodo arbitrale e successiva conferma giudiziale. Dopo avere pagato, anche a seguito di transazione e di opposizione agli atti esecutivi, chiese il rimborso ai propri venditori sulla base di una clausola inserita nel contratto di compravendita, stipulato quando la lite con l’impresa era ancora pendente. I venditori, a loro volta, chiamarono in causa i propri danti causa invocando una precedente clausola di garanzia contenuta nell’atto di acquisto del 1994, con cui questi ultimi si erano impegnati a tenere indenni acquirente e aventi causa per gli oneri connessi ai lavori ex legge post-sisma. In appello i chiamati in causa furono condannati a tenere indenni gli originari convenuti solo entro un importo limitato, con interessi legali, e furono compensate le spese. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione della normativa speciale sugli interventi post-sisma e sull’UMI, sostenendo che i contributi statali erano destinati all’unità minima di intervento e non al condominio, sicché non sarebbe stato corretto ritenere esistente un debito a suo carico; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, lamentando che la clausola di garanzia del 1994 fosse stata interpretata in modo non conforme alla comune intenzione delle parti e che, ove letta come ampia e onnicomprensiva, sarebbe nulla per eccessiva genericità/onerosità. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale: con il primo motivo hanno denunciato contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra il mancato pagamento originario e la condanna finale; con il secondo hanno contestato la limitazione della condanna e l’applicazione dei soli interessi legali, chiedendo gli interessi moratori; con il terzo hanno censurato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo principale ha ritenuto infondata la censura: la disciplina dell’UMI non esclude che, in relazione al contratto di appalto stipulato dall’unità convenzionale per l’esecuzione dei lavori, il pagamento delle somme dovute gravasse sul condominio rappresentato dall’UMI, con conseguente legittimazione dell’appaltatrice ad agire verso i singoli condomini secondo le tabelle millesimali. Sul secondo motivo principale ha dichiarato la doglianza inammissibile per novità, perché il ricorrente non aveva dimostrato che la questione interpretativa della clausola contrattuale fosse stata specificamente devoluta in appello, né indicato l’atto in cui ciò era avvenuto. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché la motivazione della sentenza d’appello era ritenuta comprensibile e logicamente ricostruibile; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché pretendeva un diverso apprezzamento del fatto e non indicava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; il terzo è stato considerato un non motivo, poiché subordinava la censura sulle spese all’eventuale accoglimento del ricorso. Il giudizio si è quindi chiuso con prevalenza della parte resistente sul ricorso principale e del ricorrente sul ricorso incidentale, ma senza effetti sostanziali di accoglimento nel merito.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
indicato come rito originario della domanda di rimborso; non viene data una specifica interpretazione
art. 15 d.lgs. n. 76/1990
la norma è letta come disciplina speciale che, per gli immobili danneggiati dal sisma, consente la costituzione convenzionale del condominio/UMI e l’applicazione della disciplina condominiale anche per l’esecuzione delle opere di ricostruzione o riparazione
art. 9 legge n. 219/1981
richiamato dal ricorrente insieme ad altre disposizioni speciali sui contributi post-sisma; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma
art. 10 legge n. 219/1981
richiamato dal ricorrente insieme ad altre disposizioni speciali sui contributi post-sisma; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma
art. 10 d.lgs. n. 76/1990
richiamato dal ricorrente insieme ad altre disposizioni speciali sui contributi post-sisma; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma
art. 1362 c.c.
in materia di interpretazione contrattuale, la doglianza è dichiarata inammissibile per novità, poiché non risultava specificamente devoluta in appello
art. 1363 c.c.
come sopra, richiamato nel motivo ma non esaminato nel merito per difetto di specificità e novità
art. 1364 c.c.
come sopra, richiamato nel motivo ma non esaminato nel merito per difetto di specificità e novità
art. 1369 c.c.
come sopra, richiamato nel motivo ma non esaminato nel merito per difetto di specificità e novità
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia graficamente esistente ma non consenta di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione o presenti un contrasto insanabile tra argomentazioni
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che il vizio ex n. 5 richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e specificamente allegato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il fatto omesso deve essere storico, principale o secondario, decisivo e dedotto nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l’onere di specifica allegazione e produzione del fatto e degli atti su cui la censura si fonda
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio
art. 91, primo comma, c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, ma la censura è dichiarata inammissibile
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, ma la censura è dichiarata inammissibile
art. 336, primo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che l’eventuale cassazione della decisione sulla domanda principale comporta la caducazione automatica della statuizione sulle spese, sicché la censura autonoma sul punto è un non motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato; il testo si interrompe prima della conclusione completa
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli interventi post-sisma e alla costituzione convenzionale dell’UMI, la disciplina speciale non esclude l’applicazione della logica condominiale: le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato dall’unità rappresentativa possono gravare sul condominio e ripercuotersi sui singoli partecipanti secondo i criteri millesimali.
- La circostanza che i contributi pubblici siano materialmente destinati all’UMI non esclude, di per sé, la pretesa dell’appaltatore verso i condomini per il pagamento delle opere eseguite in forza del contratto concluso dall’unità convenzionale.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di fatto non trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta e in quale atto, altrimenti il motivo è inammissibile per novità.
- La censura per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale richiede che la questione interpretativa sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito e che il ricorrente assolva l’onere di specificità e autosufficienza.
- Il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio o presenti contrasti insanabili, non già quando il ricorrente prospetti una lettura alternativa degli stessi fatti.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, specificamente allegato e trascritto nei limiti di autosufficienza; non è sufficiente sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Una censura sulle spese di lite è inammissibile quando si limiti a dipendere dall’eventuale accoglimento di altri motivi, poiché l’effetto sulle spese consegue automaticamente alla cassazione della decisione che definisce la controversia principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24209/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2023 del 09/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →