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Parere

Parere n. 724/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana n. K10/973566 del 21 febbraio 2023.

Giustizia amministrativa202401422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del Ministero dell'interno n. K10/973566 del 21 febbraio 2023, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza articolando cinque motivi, deducendo l'inadeguatezza dell'istruttoria, il travisamento dei fatti, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, l'illogicità della valorizzazione dei propri precedenti penali e di quelli dell'ex coniuge convivente, nonché la violazione degli artt. 1 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio. In particolare, ha sostenuto che i propri precedenti fossero risalenti e riconducibili a una condizione di donna maltrattata, che i precedenti dell'ex marito non potessero esserle imputati, che non fossero stati adeguatamente considerati il lavoro stabile, l'integrazione familiare, la condotta dei figli e il lungo soggiorno regolare, e che il conseguimento della cittadinanza italiana da parte della figlia rendesse contraddittorio il diniego.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati, in quanto intimamente connessi, tutti i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. La condanna irrevocabile della ricorrente per lesioni, ingiurie, violenza privata e minacce è stata ritenuta valorizzabile ai fini della valutazione della sua affidabilità e integrazione, nonostante la risalenza dei fatti. La prospettazione secondo cui le condotte sarebbero state espressione di autodifesa da maltrattamenti è stata giudicata apodittica e priva di riscontri. Sono stati inoltre ritenuti legittimamente valutabili i gravi precedenti penali dell'ex coniuge, tuttora coresidente e convivente, quali indice del livello di integrazione e affidabilità del nucleo familiare, anche in considerazione della connessione di molti episodi con quelli riguardanti la ricorrente. Il lavoro regolare e la frequenza scolastica dei figli costituiscono elementi positivi, ma non sufficienti a superare i precedenti penali. È stata esclusa la contraddittorietà derivante dalla cittadinanza ottenuta dalla figlia, conseguita ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 secondo presupposti diversi e con margini di discrezionalità significativamente inferiori. Infine, non è stata ravvisata violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento dava atto dell'esame delle controdeduzioni e l'amministrazione non era tenuta a confutare puntualmente ogni argomentazione difensiva.

Osservazioni

Primo, secondo, terzo e quarto motivo - Precedenti penali, istruttoria e motivazione

La condanna irrevocabile della ricorrente per lesioni, ingiurie, violenza privata e minacce costituisce elemento ragionevolmente valorizzabile nella valutazione dell'istanza di cittadinanza. La risalenza dei fatti non è decisiva e la ricostruzione difensiva dell'autodifesa da una condizione di maltrattata, non corroborata da elementi anche solo indiziari, non supera il rilievo dei precedenti. Anche i gravi precedenti dell'ex coniuge possono essere considerati quali indice dell'integrazione e dell'affidabilità del nucleo familiare quando, come nel caso esaminato, egli sia tuttora coresidente e convivente con la richiedente. Gli elementi positivi relativi al lavoro, alla famiglia e alla frequenza scolastica dei figli non rendono irragionevole la valutazione negativa complessiva.

Cittadinanza italiana della figlia

Il conseguimento della cittadinanza da parte della figlia non determina contraddittorietà del diniego, poiché la cittadinanza della figlia è stata ottenuta ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992, secondo presupposti diversi, fondati sulla nascita e sul completamento del ciclo scolastico e caratterizzati da margini di discrezionalità significativamente inferiori.

Quinto motivo - Art. 10-bis della legge n. 241/1990

Non sussiste violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando il provvedimento finale dà atto dell'esame delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto, anche se non espone puntualmente, per ciascuna argomentazione, le ragioni della sua inidoneità a superare gli elementi ostativi. La sinteticità della motivazione non costituisce, in tali condizioni, vizio del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, l. 91/1992

    La valutazione della domanda di concessione della cittadinanza può fondarsi sull'insieme degli elementi istruttori relativi all'affidabilità e all'integrazione della richiedente; i precedenti penali propri e quelli del convivente possono assumere rilievo nel giudizio complessivo.

  • art. 4, comma 2, l. 91/1992

    La cittadinanza conseguita dalla figlia sulla base della nascita e del completamento del ciclo scolastico risponde a presupposti diversi rispetto alla concessione discrezionale richiesta dalla madre e non rende contraddittorio il diniego rivolto a quest'ultima.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola argomentazione quando il provvedimento dia conto del loro esame e motivi sinteticamente il mancato superamento degli elementi ostativi.

  • artt. 1 e 10-bis l. 241/1990

    Il procedimento deve rispettare i principi di correttezza, partecipazione ed economicità, senza che tali principi impongano una motivazione puntualmente analitica su ogni deduzione del privato.

  • art. 24 Cost.

    Nel caso esaminato non è stata ravvisata lesione del diritto di difesa, poiché le osservazioni della ricorrente risultavano esaminate nell'ambito del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sussistono i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e i terzi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo alla tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati concorre a giustificare l'oscuramento disposto dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza italiana, una condanna penale irrevocabile per reati contro la persona e la libertà morale può essere valorizzata come indice di contrasto con le regole della civile convivenza, anche quando i fatti siano risalenti, salvo che siano forniti elementi concreti idonei a ridimensionarne il significato.
  • I precedenti penali del coniuge o convivente possono essere considerati nella valutazione dell'affidabilità e del livello di integrazione del nucleo familiare del richiedente quando il rapporto di convivenza sia attuale e non risultino elementi concreti di una separazione effettiva, protratta e idonea a recidere i legami rilevanti.
  • Gli elementi positivi di integrazione, quali il lavoro regolare, il soggiorno prolungato, l'inserimento familiare e la frequenza scolastica dei figli, non impongono il riconoscimento della cittadinanza quando l'amministrazione abbia ragionevolmente ritenuto prevalenti i precedenti penali della richiedente e del convivente.
  • Il conseguimento della cittadinanza italiana da parte di un figlio secondo un procedimento fondato su presupposti diversi e caratterizzato da minore discrezionalità non determina, di per sé, contraddittorietà rispetto al diniego della cittadinanza richiesta dal genitore mediante procedimento discrezionale.
  • L'obbligo derivante dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è assolto quando il provvedimento finale dia conto dell'esame delle osservazioni del privato e spieghi, anche sinteticamente, perché esse non siano idonee a superare gli elementi ostativi; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singola deduzione.

Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una cittadina marocchina contro il Ministero dell'interno avverso il diniego della concessione della cittadinanza italiana. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Premesse e contenuto del diniego

Il Ministero aveva respinto la domanda valorizzando una condanna irrevocabile della richiedente per lesioni, ingiurie, violenza privata e minacce, oltre ad altre segnalazioni per lesioni, mancata esecuzione di un provvedimento del giudice e violazione di domicilio. L'istruttoria aveva inoltre evidenziato numerosi precedenti penali dell'ex marito, tuttora coresidente e convivente con la ricorrente, relativi, tra l'altro, a reati contro la persona, maltrattamenti familiari, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, violazione di provvedimenti giudiziari e rapina aggravata.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto cinque motivi, lamentando:

  • istruttoria inadeguata, travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione;
  • mancata considerazione del lavoro stabile, dell'integrazione familiare, della condotta dei figli e del lungo soggiorno regolare;
  • erronea valorizzazione dei propri precedenti, ritenuti risalenti e riconducibili a una condizione di donna maltrattata;
  • illegittima utilizzazione dei precedenti dell'ex coniuge, in violazione della personalità della responsabilità penale;
  • contraddittorietà del diniego rispetto alla cittadinanza italiana ottenuta dalla figlia;
  • violazione degli artt. 1 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio, per il mancato esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.

Valutazione dei precedenti della ricorrente

La Sezione ha ritenuto legittima la valorizzazione della condanna irrevocabile per lesioni, ingiurie, violenza privata e minacce. La natura dei reati è stata considerata sintomatica di un contrasto con le regole della civile convivenza. La risalenza dei fatti non è stata giudicata decisiva, anche perché la ricorrente non aveva contestato adeguatamente la ricostruzione posta a fondamento della condanna.

La tesi secondo cui le condotte sarebbero state poste in essere per autodifesa rispetto a una condizione di maltrattata è stata ritenuta apodittica e priva di qualsiasi riscontro probatorio o indiziario idoneo a incidere sulla valutazione amministrativa.

Valutazione dei precedenti dell'ex coniuge

Il Consiglio di Stato ha ribadito che i precedenti penali del convivente possono essere valorizzati come indice del livello di integrazione e affidabilità del nucleo familiare dell'aspirante cittadino. Nel caso concreto, la separazione formale dall'ex marito non è stata ritenuta sufficiente, poiché egli risultava ancora coresidente e convivente e la ricorrente non aveva dimostrato una separazione effettiva, concreta e protratta, tale da recidere i legami rilevanti.

La valutazione ministeriale non riguardava l'espellibilità del coniuge, bensì l'affidabilità complessiva del nucleo familiare nel quale la richiedente risultava ancora inserita. La connessione tra numerosi reati del coniuge e gli episodi riguardanti la ricorrente rafforzava, secondo la Sezione, la pertinenza di tali elementi istruttori.

Elementi positivi di integrazione

Il lavoro regolare della ricorrente e la frequenza scolastica dei figli presso istituti italiani sono stati riconosciuti come elementi positivi. Tuttavia, tali circostanze non sono state ritenute sufficienti a superare il rilievo dei precedenti penali propri e del convivente. La valutazione complessiva dell'amministrazione non è stata giudicata irragionevole, illogica o arbitraria.

Cittadinanza ottenuta dalla figlia

La cittadinanza italiana conseguita dalla figlia non è stata ritenuta rilevante ai fini della censurata contraddittorietà del diniego. La figlia aveva ottenuto la cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992, secondo presupposti fondati sulla nascita e sul completamento del ciclo scolastico e diversi da quelli applicabili alla domanda della madre, caratterizzata da una valutazione discrezionale dell'affidabilità e dell'integrazione.

Esame delle osservazioni ex art. 10-bis

La Sezione ha escluso la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il provvedimento di diniego dava atto dell'esame delle controdeduzioni presentate dalla ricorrente. Il fatto che tali osservazioni non fossero state ritenute idonee a superare gli elementi ostativi rappresenta, secondo il parere, l'esito fisiologico del procedimento.

L'amministrazione non era tenuta a esporre puntualmente, per ogni argomentazione difensiva, le ragioni della sua non idoneità. La motivazione sintetica, in presenza dell'indicazione degli elementi ostativi e dell'avvenuto esame delle osservazioni, non integra di per sé un vizio del provvedimento.

Conclusioni

Tutti i motivi sono stati ritenuti infondati. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti e i terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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