Cassazione Civile, Ordinanza n. 08647/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una cooperativa edilizia di ottenere la restituzione di una somma addebitata dall’allora INPDAP a titolo di penale per la rinegoziazione di un mutuo agevolato contratto per la costruzione di immobili. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la circolare dell’ente non potesse costituire fonte di obbligazione e che la cooperativa potesse comunque far valere il credito restitutorio. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, respingendo la domanda: ha ritenuto che il rimborso fosse frutto di una scelta discrezionale dell’ente, disciplinata da una circolare che richiedeva, tra le condizioni, che la cooperativa fosse ancora vigente e non in stato di liquidazione o cancellazione; poiché la società risultava cancellata dal registro delle imprese, il rimborso non era dovuto. In cassazione la cooperativa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2191 c.c. in combinato con la normativa antiusura e con la legge n. 136/1999, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di considerare un provvedimento del giudice camerale che aveva ordinato la riattivazione della società con effetti ex tunc, rendendo opponibile la continuazione dell’attività; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè che alla data della prima richiesta di rimborso la società non era ancora stata posta in liquidazione né cancellata dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisiva la circostanza del decreto del giudice camerale che aveva disposto la cancellazione della pregressa cancellazione della società dal registro delle imprese, poiché tale iscrizione fa presumere, sino a prova contraria, la continuazione dell’attività d’impresa e rende opponibile ai terzi il venir meno dell’estinzione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione tenendo conto della riattivazione della società e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2191 c.c.
L’iscrizione del decreto del giudice del registro che ordina la cancellazione della precedente cancellazione della società rende opponibile ai terzi la continuazione dell’attività d’impresa e determina, con effetto retroattivo, il venir meno dell’estinzione della società, se questa non si è effettivamente verificata.
l. n. 108/1996
Richiamata dalla ricorrente in combinazione con l’art. 2191 c.c.; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte sul punto, se non il richiamo al contesto della pretesa restitutoria relativa alla penale per rinegoziazione del mutuo.
art. 10 l. n. 136/1999
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per il primo motivo, qualificato come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura è stata riqualificata anche come vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 366, n. 6, c.p.c.
L’onere di specificazione e produzione del documento è stato ritenuto assolto perché la ricorrente aveva indicato in ricorso la circostanza e prodotto il relativo atto.
Massime di principio
- Quando una società già cancellata dal registro delle imprese ottiene un provvedimento del giudice del registro che ordina la cancellazione della precedente cancellazione, tale iscrizione assume rilievo decisivo nel giudizio e impone di verificare se l’estinzione della società sia effettivamente venuta meno con effetti retroattivi.
- La pubblicità del registro delle imprese, pur avendo di regola natura dichiarativa, può rendere opponibile ai terzi la continuità dell’attività sociale e quindi incidere sulla legittimazione a far valere diritti patrimoniali in giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, il fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti deve essere esaminato dal giudice di merito; l’omesso esame di un provvedimento rilevante sulla status della società può integrare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- La domanda di restituzione di somme addebitate da un ente pubblico in occasione della rinegoziazione di un mutuo agevolato deve essere riesaminata tenendo conto dello status soggettivo della società richiedente al momento rilevante, specie se il regolamento amministrativo invocato dall’ente subordina il beneficio alla perdurante operatività dell’impresa.
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