Cassazione Civile, Ordinanza n. 19561/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo a una comunicazione di iscrizione ipotecaria collegata a una cartella esattoriale contenente un credito poi dichiarato definitivamente prescritto. La corte d'appello, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello limitatamente alla questione delle spese e aveva ritenuto l'ente previdenziale legittimato passivo; nonostante ciò, aveva disposto la compensazione integrale delle spese tra la ricorrente e l'agente della riscossione, e aveva condannato la ricorrente alle spese nei confronti dell'ente previdenziale. La ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che non ricorresse una vera soccombenza reciproca: la corte territoriale, pur avendo accolto in parte la domanda di appello, aveva impropriamente compensato integralmente le spese di secondo grado, in contrasto con il criterio legale allora vigente dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che la soccombenza reciproca presuppone pluralità di domande contrapposte o parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, mentre non ricorre quando sia stata accolta, anche solo in parte, una domanda articolata in un unico capo. Nel caso concreto, in appello si discuteva sostanzialmente soltanto della regolazione delle spese e la parte appellante aveva ottenuto un risultato favorevole almeno sul punto della compensazione delle spese di primo grado; pertanto la motivazione della corte territoriale sulla reciproca soccombenza è stata giudicata errata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la questione della compensazione delle spese del secondo grado e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma generale sulla soccombenza e sulle spese di lite, nella prospettiva della dedotta violazione
interpretato nel senso che, nel regime ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese era ammessa solo nei casi tassativi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza; la soccombenza reciproca non ricorre nell'accoglimento, anche ridotto, di una domanda unitaria
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla correttezza della motivazione e della decisione sulle spese
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come norma di legittimità del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- In tema di spese processuali, l'accoglimento anche solo parziale di una domanda unitaria non integra di per sé soccombenza reciproca.
- La soccombenza reciproca richiede la presenza di domande contrapposte plurime tra le stesse parti oppure il parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi; in difetto, non è legittima la condanna della parte vittoriosa alle spese in favore della controparte.
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è ammissibile solo al ricorrere dei presupposti tipizzati dalla norma e deve essere sorretta da una corretta qualificazione della concreta situazione di soccombenza.
- Quando il giudice di merito fonda la compensazione su una nozione errata di soccombenza reciproca, la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione per violazione di legge.
Come è indicizzato
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