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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36598/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 21/05/2025 con cui il Tribunale di Locri, in sede di giudizio immediato disposto con decreto del GIP dell'11/03/2025, aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato. La nullità sarebbe derivata dall'illegittima separazione di alcuni capi di imputazione (il PM avrebbe separato parti dei reati prima di richiedere il rito speciale e il GIP aveva disposto il giudizio immediato solo per taluni capi), con la conseguente necessità di regressione alla fase delle indagini e la decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare. Venivano denunciate violazioni di norme processuali (tra cui artt. 453, comma 2; 181, commi 2 e 3; 124; 12; 17 c.p.p.) e di diritti costituzionali e convenzionali (artt. 24 e 111 Cost., artt. 3 e 6 CEDU), oltre al vizio di motivazione sul punto che la questione riguardava la libertà personale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza che rigetta una questione preliminare/processuale (quale la presunta nullità del decreto di giudizio immediato) sia interlocutoria e non immediatamente impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Ha inoltre precisato che il ricorso immediato in Cassazione contro provvedimenti cautelari è consentito solo per le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 311 c.p.p.), mentre le questioni relative alla revoca o alla durata della misura si impugnano con appello (art. 310 c.p.p.). Non è stata possibile la riqualificazione del ricorso in appello perché il petitum principale riguardava la nullità del decreto di giudizio immediato, non direttamente la declaratoria di inefficacia della misura cautelare. La Corte ha inoltre ricordato la giurisprudenza secondo cui la nullità dell'atto che segna il passaggio di fase non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 586 cod. proc. pen.

    L'ordinanza interlocutoria che rigetta una questione preliminare/processuale non è impugnabile immediatamente in Cassazione; il rimedio va esercitato con l'impugnazione della sentenza che definisce il grado.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Il ricorso immediato per cassazione (per saltum) è consentito esclusivamente nei confronti delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva; non si applica alle ordinanze che respingono istanze di revoca della misura cautelare.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Le ordinanze relative alla revoca o alla durata della misura cautelare devono essere impugnate con appello ai sensi dell'art. 310.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    La possibilità di riqualificare un ricorso in appello per i casi previsti è limitata: la riqualificazione avrebbe potuto avvenire solo se il petitum principale riguardasse il rigetto della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, cosa non verificata nel caso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese e, in mancanza di elementi esimenti, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000,00.

  • artt. 453, comma 2; 181, commi 2 e 3; 124; 12; 17 cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)

    Norme invocate dal ricorrente per sostenere la nullità del decreto di giudizio immediato e la necessità di regressione della fase; la Corte ha ritenuto che le presunte violazioni rilevino come questioni preliminari/di merito da proporre nelle impugnazioni ordinarie e non come base per il ricorso immediato in Cassazione.

  • artt. 303 e 125 cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)

    Norme connesse alle eccezioni procedurali e alla separazione di procedimenti; la Corte ha ritenuto che la lamentata separazione artificiosa non giustifica il ricorso immediato, essendo questione processuale da valutare nell'eventuale grado di impugnazione successivo.

  • artt. 3 e 6 Convenzione EDU (citati dal ricorrente)

    Diritti invocati (divieto di trattamenti inumani, diritto a un equo processo) ritenuti non idonei a fondare l'immediata impugnabilità dell'ordinanza interlocutoria; le censure devono essere valutate nel corso del giudizio e nelle impugnazioni ordinarie.

  • artt. 24 e 111 Cost. (citati dal ricorrente)

    Garanzie costituzionali richiamate a sostegno della tesi sulla libertà personale e sul giusto processo; la Corte non ha ritenuto che la loro invocazione mutasse la natura non impugnabile dell'ordinanza interlocutoria.

Massime di principio

  • Un'ordinanza interlocutoria che rigetta una questione preliminare relativa al rito o alla nullità di un provvedimento non è impugnabile immediatamente in Cassazione (art. 586 c.p.p.); la censura va proposta con l'impugnazione della sentenza che conclude il grado.
  • Il ricorso immediato per Cassazione contro provvedimenti cautelari è consentito solo per le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 311 c.p.p.); questioni sulla revoca o sulla durata delle misure si impugnano con appello (art. 310 c.p.p.).
  • Non sempre la dichiarazione di nullità dell'atto che ha determinato il passaggio di fase comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini: la questione può richiedere valutazioni sul merito e sui rimedi ordinari.
  • Se la domanda principale del ricorso riguarda una questione processuale (es. nullità del decreto di giudizio immediato) e la questione cautelare è accessoria, non è possibile ottenere la riqualificazione del ricorso in appello cautelare.
  • L'inammissibilità di un ricorso può comportare condanne alle spese e, in assenza di giustificazioni, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), con conseguente rischio economico per il ricorrente.
  • Le lamentele relative a separazioni di capi, connessi o meno, e ad errori del GIP o del PM sulla scelta del rito devono essere trattate nei gradi di merito o con i rimedi ordinari, salvo che non si configuri un atto che disponga direttamente una misura coercitiva impugnabile immediatamente.

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