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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4333/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 04/11/2021, con tre motivi: (1) violazione degli artt. 65 e 72 DPR 380/2001 e carenza di motivazione circa l'attribuzione al ricorrente di un reato edilizio ascrivibile al costruttore (sosteneva che la fattispecie fosse un reato omissivo proprio del costruttore, non del committente); (2) vizio relativo alla prescrizione (art. 157 c.p. e principio "in dubio pro reo"): il ricorrente contestava la mancata declaratoria di prescrizione sostenendo che al momento dell'accertamento non risultavano lavori in corso e che l'accusa non avrebbe provato l'assenza di una volontaria e stabile desistenza dagli abusi; (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. e contraddittorietà della motivazione sul diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (si lamentava che il giudice non avesse considerato adeguatamente la consistenza dell'intervento, il carico urbanistico e gli altri elementi rilevanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le norme edilizie citate (DPR 380/2001) possono comportare responsabilità sia per il costruttore sia per il committente, e nel caso il ricorrente era stato ritenuto anche realizzatore diretto delle opere; inoltre la censura motivazionale non valeva perché la questione era sostanzialmente giuridica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato il principio per cui l'onere di allegare elementi concreti sul decorso del termine di prescrizione spetta all'imputato e che la mera assenza di persone sul cantiere al momento del controllo è circostanza neutra senza altri elementi che provino una desistenza stabile. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il diniego della applicabilità dell'art. 131-bis è coerente con la pluralità di illeciti e con la giurisprudenza che non richiede la disamina di tutti i singoli elementi purché siano indicati i criteri ritenuti rilevanti. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende di € 3.000,00.

Norme richiamate

  • DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

    art. 64, commi 2, 3 e 4; art. 65; art. 71; art. 72

    Le norme sono state interpretate in modo da poter imputare le condotte sia al costruttore che al committente: il reato previsto può essere ascritto al soggetto che realizza materialmente le opere (costruttore) ma anche al committente quando questi abbia concretamente realizzato o diretto le opere o omesso obblighi di vigilanza.

  • Codice Penale

    Il ricorrente ha richiamato la norma in relazione alla prescrizione e al principio "in dubio pro reo"; la Corte, richiamando giurisprudenza, ha però ribadito che l'onere di allegare elementi sul decorso del termine prescrizionale grava sull'imputato.

  • Codice Penale

    La possibilità di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che, in presenza di plurime violazioni e in base agli elementi considerati rilevanti dal giudice, il diniego non fosse contraddittorio.

  • Codice Penale

    Fornisce i criteri per valutare la gravità dell'offesa ai fini della tenuità; la Corte ha richiamato che non è necessario esaminare tutti i fattori, ma indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • Codice di Procedura Penale

    La Corte ha ricordato che alcune carenze motivazionali in parte possono essere corrette quando la decisione in diritto risulti comunque corretta.

  • Codice di Procedura Penale

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dalla Corte per motivare la determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende, confermando i criteri di valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della somma.

Massime di principio

  • In materia di abusi edilizi la responsabilità può ricadere sul committente anche quando la fattispecie normativa è tipicamente riferita al costruttore, se il committente ha agito come realizzatore diretto o ha omesso gli obblighi di vigilanza.
  • Sull'eccezione di prescrizione grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti e puntuali che dimostrino l'inizio differente del decorso del termine o una desistenza stabile; la mera assenza di operai al momento del controllo è insufficiente.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) il giudice valuta i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti, ma il rifiuto della fattispecie va adeguatamente motivato e può essere giustificato dalla pluralità e gravità delle violazioni.
  • Le questioni di diritto sollevate dalle difese, se non fondate, non configurano di per sé un vizio motivazionale del provvedimento, e la Corte può correggere profili motivazionali quando la decisione in diritto risulti corretta (art. 619 c.p.p.).
  • Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle Ammende: è quindi fondamentale che il ricorso sia fondato su censure di ammissibilità robuste e corredate da elementi probatori specifici.

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