Cassazione Penale, Sentenza n. 4333/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 04/11/2021, con tre motivi: (1) violazione degli artt. 65 e 72 DPR 380/2001 e carenza di motivazione circa l'attribuzione al ricorrente di un reato edilizio ascrivibile al costruttore (sosteneva che la fattispecie fosse un reato omissivo proprio del costruttore, non del committente); (2) vizio relativo alla prescrizione (art. 157 c.p. e principio "in dubio pro reo"): il ricorrente contestava la mancata declaratoria di prescrizione sostenendo che al momento dell'accertamento non risultavano lavori in corso e che l'accusa non avrebbe provato l'assenza di una volontaria e stabile desistenza dagli abusi; (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. e contraddittorietà della motivazione sul diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (si lamentava che il giudice non avesse considerato adeguatamente la consistenza dell'intervento, il carico urbanistico e gli altri elementi rilevanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le norme edilizie citate (DPR 380/2001) possono comportare responsabilità sia per il costruttore sia per il committente, e nel caso il ricorrente era stato ritenuto anche realizzatore diretto delle opere; inoltre la censura motivazionale non valeva perché la questione era sostanzialmente giuridica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato il principio per cui l'onere di allegare elementi concreti sul decorso del termine di prescrizione spetta all'imputato e che la mera assenza di persone sul cantiere al momento del controllo è circostanza neutra senza altri elementi che provino una desistenza stabile. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il diniego della applicabilità dell'art. 131-bis è coerente con la pluralità di illeciti e con la giurisprudenza che non richiede la disamina di tutti i singoli elementi purché siano indicati i criteri ritenuti rilevanti. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende di € 3.000,00.
Norme richiamate
DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)
art. 64, commi 2, 3 e 4; art. 65; art. 71; art. 72
Le norme sono state interpretate in modo da poter imputare le condotte sia al costruttore che al committente: il reato previsto può essere ascritto al soggetto che realizza materialmente le opere (costruttore) ma anche al committente quando questi abbia concretamente realizzato o diretto le opere o omesso obblighi di vigilanza.
Codice Penale
Il ricorrente ha richiamato la norma in relazione alla prescrizione e al principio "in dubio pro reo"; la Corte, richiamando giurisprudenza, ha però ribadito che l'onere di allegare elementi sul decorso del termine prescrizionale grava sull'imputato.
Codice Penale
La possibilità di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che, in presenza di plurime violazioni e in base agli elementi considerati rilevanti dal giudice, il diniego non fosse contraddittorio.
Codice Penale
Fornisce i criteri per valutare la gravità dell'offesa ai fini della tenuità; la Corte ha richiamato che non è necessario esaminare tutti i fattori, ma indicare quelli ritenuti rilevanti.
Codice di Procedura Penale
La Corte ha ricordato che alcune carenze motivazionali in parte possono essere corrette quando la decisione in diritto risulti comunque corretta.
Codice di Procedura Penale
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte per motivare la determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende, confermando i criteri di valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della somma.
Massime di principio
- In materia di abusi edilizi la responsabilità può ricadere sul committente anche quando la fattispecie normativa è tipicamente riferita al costruttore, se il committente ha agito come realizzatore diretto o ha omesso gli obblighi di vigilanza.
- Sull'eccezione di prescrizione grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti e puntuali che dimostrino l'inizio differente del decorso del termine o una desistenza stabile; la mera assenza di operai al momento del controllo è insufficiente.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) il giudice valuta i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti, ma il rifiuto della fattispecie va adeguatamente motivato e può essere giustificato dalla pluralità e gravità delle violazioni.
- Le questioni di diritto sollevate dalle difese, se non fondate, non configurano di per sé un vizio motivazionale del provvedimento, e la Corte può correggere profili motivazionali quando la decisione in diritto risulti corretta (art. 619 c.p.p.).
- Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle Ammende: è quindi fondamentale che il ricorso sia fondato su censure di ammissibilità robuste e corredate da elementi probatori specifici.
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