Sentenza n. 2872/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano – Area Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Rifiuti e Bonifiche, prot. n. 32746 del 26 febbraio 2024, ad oggetto “Procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte IV Titolo V. Conclusione delle indagini ai sensi degli artt.244-245 c. 2 relative ai superamenti riscontrati nella matrice acque di falda presso il sito "Condominio Cosenz 13" di via Simone Schiaffino n. 25. Comune di Milano.”; - della Nota ARPA Lombardia prot. numero arpa_mi.2023.0198430 del 28/12/2023 ad oggetto “Condominio Cosenz 13 - Area ex Alcea ubicata in Comune di Milano in via Schiaffino n. 25 (Codice identificativo 151460540) – Procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Richiesta di valutazioni tecniche effettuata da Città Metropolitana di Milano nell'ambito dell'istruttoria di competenza ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Valutazioni tecniche, limitatamente agli aspetti ambientali di competenza e da intendersi quale contributo ai fini istruttorii.” - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai precedenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Città Metropolitana di Milano che ha concluso le indagini ex artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006, dichiarando non individuabile il responsabile della contaminazione della falda, nonché nota tecnica ARPA Lombardia
Esito
Favorevole al resistente (autorità ambientale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il sito era stato in precedenza occupato da uno stabilimento industriale gestito da un’impresa produttrice di vernici, resine e prodotti chimici; dopo la riconversione residenziale dell’area, erano emersi superamenti delle concentrazioni soglia nella falda. Il condominio, pur dichiarandosi non responsabile, aveva eseguito interventi di bonifica e monitoraggio. A seguito di nuovi superamenti relativi a idrocarburi totali, ferro, manganese, arsenico, BTEX e composti organoalogenati, la Città Metropolitana, sulla base dell’istruttoria e delle valutazioni tecniche di ARPA, aveva concluso per l’impossibilità di individuare il responsabile. I ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 244, 245, 250 e 253 d.lgs. 152/2006 e del principio “chi inquina paga”; difetto di istruttoria e motivazione; contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento e travisamento; incompletezza delle indagini; illegittimità dell’asserito trasferimento sul condominio degli obblighi di bonifica, in quanto la contaminazione diffusa avrebbe dovuto essere gestita dalla Regione ai sensi dell’art. 239, comma 3, d.lgs. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica l’istruttoria svolta dalla Città Metropolitana con il supporto tecnico di ARPA. La variabilità spazio-temporale dei dati, la disomogeneità dei campionamenti, la discordanza tra analisi di parte e analisi ARPA, la rilevazione episodica di alcuni solventi e l’incertezza sull’origine dei metalli impedivano di ricostruire in modo univoco la fonte della contaminazione. I composti organoalogenati risultavano invece riconducibili alla contaminazione di fondo della falda milanese. La compatibilità tra alcune sostanze rinvenute e quelle utilizzate nell’attività industriale pregressa non era sufficiente a dimostrare il nesso causale. Il criterio probatorio del “più probabile che non” richiede indizi gravi, precisi e concordanti, non presenti nel caso concreto; pertanto non risultava violato il principio “chi inquina paga”. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che l’Amministrazione fosse tenuta a proseguire indefinitamente le indagini fino al raggiungimento della certezza assoluta. Le ulteriori verifiche suggerite da ARPA confermavano l’insufficienza degli elementi per formulare un addebito, ma non dimostravano l’incompletezza dell’istruttoria. La scelta di concludere il procedimento rientrava nella discrezionalità tecnico-amministrativa e rispettava i criteri di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Quanto al terzo motivo, il decreto non aveva imposto al condominio obblighi di bonifica o ripristino e aveva espressamente escluso la riferibilità della contaminazione all’attuale proprietà. Inoltre, il riconoscimento di una contaminazione diffusa operava soltanto per i composti organoalogenati e non automaticamente per tutte le sostanze rilevate. Il richiamo agli artt. 245, 250 e 253 d.lgs. 152/2006 costituiva il richiamo al meccanismo legale dell’intervento d’ufficio dell’amministrazione quando il responsabile non sia individuabile e il proprietario o altri soggetti interessati non intervengano spontaneamente, con eventuale rivalsa nei confronti del proprietario non responsabile nei limiti del valore di mercato del sito. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 239, comma 3, d.lgs. 152/2006
Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo
La disciplina regionale dell’inquinamento diffuso non si applica automaticamente a tutte le sostanze rilevate nel sito, ma soltanto ai fenomeni effettivamente qualificati come diffusi.
art. 244 d.lgs. 152/2006
Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250
L’amministrazione deve attivarsi per individuare il responsabile; se questi non è individuabile o non interviene, e non intervengono neppure il proprietario o altri soggetti interessati, può procedere secondo il meccanismo dell’art. 250.
art. 245 d.lgs. 152/2006
La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica
La Provincia, oggi ente competente secondo il quadro amministrativo richiamato dalla sentenza, svolge l’attività di identificazione del responsabile; il proprietario non responsabile può intervenire volontariamente, ma non è per ciò solo autore dell’inquinamento.
art. 250 d.lgs. 152/2006
Quando il responsabile non provvede o non è individuabile e non intervengono il proprietario o altri soggetti interessati, gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino sono realizzati d’ufficio dalle amministrazioni competenti.
art. 253 d.lgs. 152/2006
Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità
Il proprietario incolpevole non è destinatario della responsabilità causale dell’inquinamento, ma può essere inciso dagli effetti patrimoniali dell’intervento pubblico nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
art. 1 l. 241/1990
L’azione amministrativa è retta, tra gli altri, da criteri di economicità e di efficacia
Un’istruttoria ambientale ampia e adeguata non deve proseguire indefinitamente quando non emergano elementi concreti ulteriori idonei a individuare il responsabile.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
L'amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
La prosecuzione di ulteriori indagini richiede esigenze istruttorie straordinarie e motivate; non è necessaria la ricerca di una certezza assoluta sull’origine della contaminazione.
Massime di principio
- In materia di responsabilità ambientale, la mera compatibilità tra i contaminanti rilevati e le sostanze utilizzate in una pregressa attività industriale non dimostra il nesso causale: il criterio del “più probabile che non” richiede elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere l’ipotesi causale più probabile della sua negazione.
- Le valutazioni amministrative sulla fonte e sull’origine di una contaminazione, fondate su complesse analisi tecniche e su contributi dell’autorità ambientale competente, sono sindacabili dal giudice soltanto quando risultino abnormi o manifestamente illogiche, irragionevoli o contraddittorie.
- L’amministrazione può concludere il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione quando, dopo un’istruttoria ampia e articolata, permanga un’incertezza non superabile allo stato degli atti; non è tenuta a proseguire indefinitamente le indagini fino al raggiungimento della certezza assoluta.
- La qualificazione di una parte della falda come interessata da contaminazione diffusa non comporta automaticamente l’applicazione della relativa disciplina a tutti i contaminanti rilevati nel sito: occorre accertare, per ciascuna sostanza o fenomeno, l’effettiva riconducibilità alla contaminazione diffusa.
- Il proprietario non responsabile dell’inquinamento non può essere destinatario di un obbligo di bonifica fondato sulla mera proprietà; tuttavia, qualora il responsabile non sia individuabile e l’amministrazione intervenga d’ufficio, il proprietario può essere assoggettato agli effetti patrimoniali previsti dall’art. 253 d.lgs. 152/2006, nei limiti stabiliti dalla legge.
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